- Sanziona le violazioni delle disposizioni sull’obbligo di prospetto previste dal Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto).
- Sanzione da 5.000 a 5 milioni di euro per enti (o 3% del fatturato); per persone fisiche da 5.000 a 700.000 euro.
- La Consob può anche applicare sanzioni accessorie: interdizioni da funzioni apicali per le persone fisiche.
Art. 191 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli
In vigore dal 01/07/1998
1. Nei confronti degli enti e delle società che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma
1-bis. 2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell’ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). ((
3-bis. Nei confronti degli enti e delle società richiamati dall’ articolo 2, lettere a) , c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156 , che commettono una violazione dell’articolo 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma
1. Si applicano altresì i commi 2 e
3. ))
4. Chiunque effettua un’offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro.
5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96, 97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera f), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro.
6. Se all’osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 è tenuta una società o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresì nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell’ente o della società responsabile della violazione, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.
7. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.
Stesso numero, altri codici
- Art. 191 Codice Civile: Scioglimento della comunione
- Articolo 191 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 191 Codice della Strada: Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni
- Articolo 191 Codice di Procedura Civile: Nomina del consulente tecnico
- Articolo 191 Codice di Procedura Penale: Prove illegittimamente acquisite
- Articolo 191 Codice Penale: Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro
Le violazioni dell’obbligo di prospetto
L’art. 191 TUF sanziona le violazioni delle disposizioni richiamate dall’art. 38, paragrafo 1, lett. a), del Regolamento Prospetto (Reg. UE 2017/1129) e delle relative disposizioni attuative. Il Regolamento Prospetto impone la pubblicazione di un prospetto informativo approvato dalla Consob per le offerte al pubblico di valori mobiliari che superano determinate soglie e per le ammissioni alla negoziazione su mercati regolamentati: chi effettua tali operazioni senza prospetto o con un prospetto difforme commette una violazione sanzionabile.
La struttura delle sanzioni
Il regime sanzionatorio è differenziato: per gli enti e le società la sanzione va da 5.000 a 5 milioni di euro o fino al 3% del fatturato quando questo supera i 5 milioni ed è determinabile; per le persone fisiche la sanzione va da 5.000 a 700.000 euro. Il comma 3 estende la responsabilità: fermo quanto previsto dal comma 1, si applicano sanzioni anche nei confronti di chi abbia commesso la violazione pur non essendo il soggetto che ha effettuato l’offerta (es. collocatori).
Applicazione pratica e rapporto con il Regolamento Prospetto
Nella prassi del mercato, le violazioni più frequenti riguardano l’offerta al pubblico di strumenti finanziari senza aver pubblicato il prospetto prescritto, la pubblicazione di un supplemento al prospetto in ritardo, o la diffusione di informazioni non coerenti con il prospetto approvato. La Consob ha sviluppato nel corso degli anni una prassi applicativa consolidata, con particolare attenzione alle offerte attraverso canali digitali e alle cripto-attività che rientrano nell’ambito applicativo del Regolamento Prospetto.
Domande frequenti
Un’azienda che fa crowdfunding azionario senza prospetto viola l’art. 191 TUF?
Dipende dall’importo: il Regolamento Prospetto prevede esenzioni per le offerte sotto soglia. Se la raccolta supera le soglie di esenzione previste dall’art. 3 del Reg. UE 2017/1129 e non si applica l’esenzione per crowdfunding ex art. 100-ter TUF, l’assenza di prospetto approvato dalla Consob configura una violazione sanzionabile ex art. 191 TUF.
Chi è responsabile se un collocatore distribuisce titoli senza prospetto?
L’art. 191 TUF estende la responsabilità non solo all’emittente che ha effettuato l’offerta ma anche ai soggetti che abbiano commesso la violazione nell’ambito della distribuzione. Il collocatore che distribuisce strumenti finanziari sapendo che manca il prospetto prescritto può essere sanzionato.
Quali sanzioni accessorie può applicare la Consob per violazioni gravi del Regolamento Prospetto?
L’art. 191-bis TUF prevede che la Consob, con il provvedimento sanzionatorio, possa disporre sanzioni accessorie per le persone fisiche: interdizione temporanea da funzioni apicali presso soggetti vigilati e società quotate, in ragione della gravità della violazione.