In sintesi
- I commi 1, 2, 3, 4-bis e 5 dell’art. 156 TUF sono stati abrogati dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (riforma della revisione legale).
- Residua il comma 4: in caso di giudizio negativo, dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale, il revisore informa tempestivamente la Consob.
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Art. 156 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Relazioni di revisione
In vigore dal 01/07/1998
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) . ((
4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob. ))
4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
Stesso numero, altri codici
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Relazioni di revisione e comunicazione alla Consob in caso di giudizi critici
L’art. 156 TUF è quasi integralmente abrogato dalla riforma della revisione legale (D.Lgs. 39/2010), che ha centralizzato la disciplina delle relazioni di revisione nel decreto attuativo della direttiva europea sulla revisione. L’unico comma residuo, il comma 4, prevede un obbligo di comunicazione tempestiva alla Consob da parte del revisore nei casi di maggiore gravità: giudizio negativo (il bilancio non presenta una rappresentazione veritiera e corretta), dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio (limitation of scope), o presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale (going concern). Queste tre fattispecie rappresentano i segnali di allarme più gravi che la revisione può emettere sul documento di bilancio di una società quotata: la comunicazione tempestiva alla Consob consente all’autorità di valutare se adottare misure di vigilanza o di intervento sul mercato prima che la relazione di revisione sia pubblica.
Domande frequenti
L’art. 156 TUF è ancora applicabile?
Solo in minima parte: i commi 1, 2, 3, 4-bis e 5 sono stati abrogati dal D.Lgs. 39/2010. Residua il comma 4, che prevede la comunicazione tempestiva alla Consob in caso di giudizi critici del revisore.
Quando il revisore deve informare la Consob secondo il comma 4 dell’art. 156 TUF?
In caso di: giudizio negativo sul bilancio; dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio; richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale (going concern).
La comunicazione del revisore alla Consob prevista dal comma 4 dell’art. 156 TUF è confidenziale?
La comunicazione alla Consob avviene nell’ambito dei poteri di vigilanza dell’autorità ed è soggetta al regime di riservatezza che governa le informazioni acquisite dalla Consob nell’esercizio delle sue funzioni. Il revisore che effettua la comunicazione in buona fede è esonerato da responsabilità contrattuale verso la società revisionata.