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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 156 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Relazioni di revisione
In vigore dal 01/07/1998
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) . ((
4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob. ))
4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .
Vedi anche
→TUF art. 155 - Art. 155 TUF - Attività di revisione contabile→TUF art. 157 - Art. 157 TUF - Effetti dei giudizi sui bilanci→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 154 quater TUF – (Trasparenza dei pagamenti ai governi)→Art. 154 ter TUF – Relazioni finanziarie→Art. 154 bis TUF – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari)→Art. 154 TUF – (Disposizioni non applicabili)→Art. 158 TUF – Proposte di aumento di capitale→Art. 153 TUF – Obbligo di riferire all’assemblea→Art. 159 TUF – (Conferimento e revoca dell’incarico)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 156 del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/1998) si presenta oggi come una disposizione in larga parte svuotata: i commi 1, 2, 3, 4-bis e 5 sono stati abrogati dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, provvedimento che ha attuato la riforma europea della revisione legale dei conti riorganizzando in modo organico la materia. La lettura della norma richiede dunque di distinguere tra la parte non più vigente e l'unica previsione tuttora operante.
Il quadro di abrogazione
La revisione legale, originariamente disciplinata in modo frammentario anche all'interno del TUF, è stata ricondotta a una disciplina unitaria con il decreto del 2010. Per effetto di tale intervento, la struttura originaria dell'art. 156 è venuta meno e le regole sul contenuto e sugli effetti delle relazioni di revisione hanno trovato collocazione nel nuovo corpus normativo. La permanenza del solo comma 4 testimonia la scelta del legislatore di conservare, all'interno del TUF, uno specifico canale informativo verso l'autorità di vigilanza dei mercati.
Il comma 4 superstite: l'obbligo di informativa alla Consob
La previsione ancora vigente impone al revisore legale o alla società di revisione legale di informare tempestivamente la Consob in tre situazioni: il giudizio negativo sul bilancio, la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio e la presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale. Si tratta delle ipotesi in cui l'esito della revisione segnala anomalie o incertezze rilevanti, tali da assumere interesse per la vigilanza sul corretto funzionamento dei mercati.
La funzione di allerta
L'obbligo risponde a una logica di allerta precoce: il revisore, in virtù della propria posizione, è in grado di intercettare segnali di criticità nella situazione economico-patrimoniale dell'emittente. La trasmissione tempestiva di tali segnali alla Consob consente all'autorità di vigilanza di attivare gli strumenti di propria competenza, a tutela degli investitori e dell'integrità del mercato.
Rapporti con la disciplina vigente
La disposizione va letta in connessione con il quadro complessivo della revisione legale e della vigilanza sugli emittenti. Pur nella sua portata residuale, il comma 4 conserva un ruolo significativo come raccordo tra l'attività di revisione e la funzione di controllo pubblico, evidenziando il valore informativo del giudizio del revisore nelle situazioni di maggiore criticità, in particolare quando è in gioco la continuità aziendale.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento
Domande frequenti
L'art. 156 TUF è ancora in vigore?
Solo in parte. I commi 1, 2, 3, 4-bis e 5 sono stati abrogati dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Resta vigente il comma 4, sull'obbligo di informativa alla Consob.
Cosa prevede il comma 4 superstite?
Impone al revisore o alla società di revisione di informare tempestivamente la Consob in caso di giudizio negativo, impossibilità di esprimere un giudizio o richiami su dubbi significativi sulla continuità aziendale.
Perché gran parte dell'articolo è stata abrogata?
Perché il D.Lgs. 39/2010 ha riorganizzato in modo unitario la disciplina della revisione legale, spostando altrove le regole prima contenute nell'art. 156 TUF.
Qual è la funzione dell'obbligo informativo verso la Consob?
Ha funzione di allerta: consente all'autorità di vigilanza di conoscere tempestivamente situazioni critiche emerse in sede di revisione e di attivare i propri strumenti di controllo.
Quando scatta in concreto l'obbligo di informativa?
Scatta quando l'esito della revisione è un giudizio negativo, una dichiarazione di impossibilità di giudizio, oppure in presenza di richiami di informativa su dubbi significativi di continuità aziendale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate