Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 156 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Relazioni di revisione

In vigore dal 01/07/1998

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) . ((

4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio o in presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente la Consob. ))

4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .

5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 )) .

In sintesi

  • L'art. 156 TUF risulta in larga parte abrogato: i commi 1, 2, 3, 4-bis e 5 sono stati soppressi dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che ha riorganizzato la materia della revisione legale.
  • Sopravvive il comma 4, che impone al revisore o alla società di revisione di informare tempestivamente la Consob in presenza di situazioni critiche del giudizio di revisione.
  • L'obbligo di informativa scatta in caso di giudizio negativo, di impossibilità di esprimere un giudizio o di richiami di informativa su dubbi significativi relativi alla continuità aziendale.
  • La disposizione superstite ha funzione di allerta verso l'autorità di vigilanza dei mercati.
Indice dei contenuti

L'art. 156 del Testo unico della finanza (D.Lgs. 58/1998) si presenta oggi come una disposizione in larga parte svuotata: i commi 1, 2, 3, 4-bis e 5 sono stati abrogati dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, provvedimento che ha attuato la riforma europea della revisione legale dei conti riorganizzando in modo organico la materia. La lettura della norma richiede dunque di distinguere tra la parte non più vigente e l'unica previsione tuttora operante.

Il quadro di abrogazione

La revisione legale, originariamente disciplinata in modo frammentario anche all'interno del TUF, è stata ricondotta a una disciplina unitaria con il decreto del 2010. Per effetto di tale intervento, la struttura originaria dell'art. 156 è venuta meno e le regole sul contenuto e sugli effetti delle relazioni di revisione hanno trovato collocazione nel nuovo corpus normativo. La permanenza del solo comma 4 testimonia la scelta del legislatore di conservare, all'interno del TUF, uno specifico canale informativo verso l'autorità di vigilanza dei mercati.

Il comma 4 superstite: l'obbligo di informativa alla Consob

La previsione ancora vigente impone al revisore legale o alla società di revisione legale di informare tempestivamente la Consob in tre situazioni: il giudizio negativo sul bilancio, la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio e la presenza di richiami di informativa relativi a dubbi significativi sulla continuità aziendale. Si tratta delle ipotesi in cui l'esito della revisione segnala anomalie o incertezze rilevanti, tali da assumere interesse per la vigilanza sul corretto funzionamento dei mercati.

La funzione di allerta

L'obbligo risponde a una logica di allerta precoce: il revisore, in virtù della propria posizione, è in grado di intercettare segnali di criticità nella situazione economico-patrimoniale dell'emittente. La trasmissione tempestiva di tali segnali alla Consob consente all'autorità di vigilanza di attivare gli strumenti di propria competenza, a tutela degli investitori e dell'integrità del mercato.

Rapporti con la disciplina vigente

La disposizione va letta in connessione con il quadro complessivo della revisione legale e della vigilanza sugli emittenti. Pur nella sua portata residuale, il comma 4 conserva un ruolo significativo come raccordo tra l'attività di revisione e la funzione di controllo pubblico, evidenziando il valore informativo del giudizio del revisore nelle situazioni di maggiore criticità, in particolare quando è in gioco la continuità aziendale.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

L'art. 156 TUF è ancora in vigore?

Solo in parte. I commi 1, 2, 3, 4-bis e 5 sono stati abrogati dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Resta vigente il comma 4, sull'obbligo di informativa alla Consob.

Cosa prevede il comma 4 superstite?

Impone al revisore o alla società di revisione di informare tempestivamente la Consob in caso di giudizio negativo, impossibilità di esprimere un giudizio o richiami su dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Perché gran parte dell'articolo è stata abrogata?

Perché il D.Lgs. 39/2010 ha riorganizzato in modo unitario la disciplina della revisione legale, spostando altrove le regole prima contenute nell'art. 156 TUF.

Qual è la funzione dell'obbligo informativo verso la Consob?

Ha funzione di allerta: consente all'autorità di vigilanza di conoscere tempestivamente situazioni critiche emerse in sede di revisione e di attivare i propri strumenti di controllo.

Quando scatta in concreto l'obbligo di informativa?

Scatta quando l'esito della revisione è un giudizio negativo, una dichiarazione di impossibilità di giudizio, oppure in presenza di richiami di informativa su dubbi significativi di continuità aziendale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.