- Chi raggiunge o supera determinate soglie di partecipazione in una società con azioni quotate deve comunicarlo alla Consob e alla società.
- Le soglie di comunicazione sono: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale.
- L’obbligo scatta al superamento in aumento o in diminuzione di ciascuna soglia; le partecipazioni indirette si sommano a quelle dirette.
Art. 120 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
In vigore dal 01/07/1998
1. Ai fini della presente sezione, per capitale di società per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di voto.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l’Italia come Stato membro d’origine in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l’emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento.
2-bis. ((In casi eccezionali, la Consob può, con provvedimento di carattere generale)) motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad azionariato particolarmente diffuso.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 OTTOBRE 2012, N. 184 .
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento: a) le variazioni delle partecipazioni indicate nel comma 2 che comportano obbligo di comunicazione; b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio nonché a quelle di maggiorazione dei diritti di voto; c) il contenuto e le modalità delle comunicazioni e dell’informazione del pubblico, nonché le eventuali deroghe per quest’ultima; d) i termini per la comunicazione e per l’informazione del pubblico; d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile . d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione; d-quater) le ipotesi di esenzione dall’applicazione delle presenti disposizioni.
4-bis. In occasione dell’acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale ((…)) il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante: a) i modi di finanziamento dell’acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell’emittente o comunque esercitare un’influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l’integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell’emittente. La ((Consob)) può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni. La dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla ((Consob)) , nonché è oggetto di comunicazione al pubblico secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento della ((Consob)) emanato in attuazione del comma 4, lettere c) e d). Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’articolo 185, se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata deve essere senza ritardo indirizzata alla società e alla ((Consob)) e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità. La nuova dichiarazione fa decorrere nuovamente il termine di sei mesi citato nel primo periodo del presente comma. La ((Consob)) può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 o la dichiarazione prevista dal comma 4-bis non può essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l’articolo 14, comma
6. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine indicato nell’articolo 14, comma
7. 6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell’economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.
Stesso numero, altri codici
- Art. 120 Codice Civile: Incapacità di intendere o di volere
- Articolo 120 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 120 Codice del Consumo: Prova
- Articolo 120 Codice della Strada: Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida
- Articolo 120 Codice di Procedura Civile: Pubblicità della sentenza
- Articolo 120 Codice di Procedura Penale: Testimoni ad atti del procedimento
Gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
L’art. 120 TUF disciplina il sistema di comunicazione delle partecipazioni rilevanti nelle società quotate, che è uno dei pilastri della trasparenza del mercato del controllo societario. Chi supera (in aumento o in diminuzione) determinate soglie di partecipazione nel capitale di una società quotata deve notificare tempestivamente tale circostanza alla Consob e alla società stessa.
Il sistema di soglie scaglionate garantisce che il mercato sia continuamente informato sull’evoluzione della struttura proprietaria delle società quotate: ogni mutamento significativo nella concentrazione azionaria è reso pubblico, consentendo agli altri investitori di adeguare le proprie strategie. Questo sistema, armonizzato a livello europeo dalla direttiva Transparency, è essenziale per il funzionamento efficiente del mercato del controllo societario.
Il calcolo della partecipazione: azioni, diritti di voto e strumenti finanziari equiparati
Il comma 1 precisa che per «capitale» si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. Nelle società che prevedono azioni a voto plurimo o maggiorazione del voto, il «capitale» ai fini delle soglie è il numero complessivo dei diritti di voto. Questa precisazione è essenziale nelle società che hanno introdotto voto multiplo o loyalty share: la percentuale di capital non coincide con la percentuale di voti, e l’obbligo di comunicazione è ancorato alla seconda.
Il calcolo include le azioni detenute direttamente e indirettamente (tramite fiduciari, interposta persona ecc.), gli strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquistare azioni con diritto di voto (es. opzioni call, warrant, contratti a termine), e le posizioni nette lunghe in strumenti finanziari con effetti economici equivalenti all’acquisto di azioni.
Rilevanza pratica per gli investitori istituzionali
Gli investitori istituzionali (SGR, compagnie di assicurazione, fondi pensione) con portafogli significativi in società quotate italiane sono i principali destinatari degli obblighi di comunicazione dell’art. 120 TUF. Essi devono disporre di sistemi di monitoraggio delle soglie, che avvisino tempestivamente i compliance officer ogni volta che una posizione in una società quotata si avvicina o supera una soglia rilevante.
Domande frequenti
Se Beta SGR acquista il 4% di Delta Quotata, deve comunicarlo alla Consob?
Sì. Il 4% supera la prima soglia di comunicazione (3%) prevista dall’art. 120 TUF. Beta SGR deve comunicare alla Consob e a Delta Quotata il raggiungimento della soglia entro i termini previsti dal regolamento Consob (di norma entro il giorno di negoziazione successivo).
Un investitore che vende azioni portando la propria partecipazione dal 6% al 4% deve fare una comunicazione?
Sì. L’obbligo di comunicazione scatta anche al ribasso delle soglie. Passare dal 6% al 4% significa scendere sotto la soglia del 5%, e questa variazione deve essere comunicata alla Consob e alla società quotata.
Le azioni detenute tramite una società fiduciaria contano nel calcolo della partecipazione rilevante?
Sì. L’art. 120 TUF (e il regolamento Consob attuativo) prevede che le partecipazioni detenute tramite fiduciari o interposta persona si sommino a quelle dirette per il calcolo della soglia. L’obbligo di comunicazione si basa sulla partecipazione effettiva, non su quella formale.
Le stock option non ancora esercitate che danno diritto ad acquistare azioni quotate contano nelle soglie?
Sì, in determinate condizioni. Il regolamento Consob (in linea con la direttiva Transparency e gli orientamenti ESMA) include nel calcolo della partecipazione gli strumenti finanziari che conferiscono il diritto di acquistare azioni, anche prima dell’esercizio, se soddisfano determinate condizioni di delta o di probabilità di esercizio.