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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati UE non possono beneficiare delle esenzioni dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato previste dalle norme ordinarie.
  • Le società con azioni quotate che fanno parte di un gruppo devono sempre redigere il bilancio consolidato ai sensi dei principi IAS/IFRS.
  • La norma garantisce che gli investitori nel mercato quotato dispongano di informazioni finanziarie consolidate su tutto il gruppo societario.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 117 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Informazione contabile

In vigore dal 01/07/1998

1. Alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall’ articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 , dall’ articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall’ articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 .

2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall’Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L’individuazione dei principi ha luogo su proposta della CONSOB, da formularsi d’intesa con la Banca d’Italia per le banche e per le società finanziarie previste dall’ articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l’ ((Ivass)) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall’ articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 .

L’obbligo assoluto di bilancio consolidato per le quotate

L’art. 117 TUF introduce un principio fondamentale in materia di informazione contabile delle società quotate: le esenzioni dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato previste dalla normativa ordinaria (D.Lgs. 127/1991 per le società industriali, D.Lgs. 87/1992 per le banche, D.Lgs. 173/1997 per le assicurazioni) non si applicano alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o UE.

In altre parole, una società capogruppo quotata non può mai avvalersi delle esenzioni dalla redazione del bilancio consolidato (es. esenzione per le società controllate da capogruppi soggette ai principi IAS/IFRS europei, o esenzione per le capogruppi di dimensioni minori), perché il suo status di emittente quotato implica sempre l’obbligo di redigere e pubblicare il bilancio consolidato.

La ratio: l’informazione completa degli investitori

La ratio dell’art. 117 TUF è chiara: gli investitori in azioni di una società quotata non stanno investendo solo nella capogruppo in senso stretto, ma in tutto il gruppo economico di cui essa è a capo. Senza il bilancio consolidato, le informazioni finanziarie disponibili agli investitori sarebbero incomplete: non rifletterebbero la reale situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo nel suo complesso, con tutti i rischi e le opportunità che ne derivano.

Il quadro normativo degli IAS/IFRS

La redazione del bilancio consolidato da parte delle società quotate avviene in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, obbligatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. L’applicazione degli IAS/IFRS garantisce la comparabilità dei bilanci tra società quotate di diversi Paesi UE, facilitando l’analisi da parte degli investitori internazionali.

Domande frequenti

Una società quotata può non redigere il bilancio consolidato se è controllata da un’altra capogruppo UE?

No. L’art. 117 TUF esclude le società con azioni quotate da tutte le esenzioni dall’obbligo di bilancio consolidato previste dalla normativa ordinaria, anche se la capogruppo redige già un bilancio consolidato che include la società quotata.

Con quali principi contabili devono essere redatti i bilanci consolidati delle società quotate in Italia?

Con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, obbligatori per le società quotate in mercati UE ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. I bilanci individuali possono essere redatti in conformità agli IAS/IFRS o ai principi contabili OIC nazionali.

Il bilancio consolidato di una quotata deve includere tutte le controllate?

Sì, in via di principio tutte le controllate rientrano nell’area di consolidamento. Le eccezioni per le controllate escluse dal consolidamento (es. controllate irrilevanti o destinate alla vendita) sono previste dagli IAS/IFRS e devono essere adeguatamente motivate nella nota integrativa.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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