- Chi supera la soglia del 30% di partecipazione o dei diritti di voto in una società italiana quotata è obbligato a promuovere un’OPA totalitaria.
- L’OPA obbligatoria deve essere rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione.
- Il prezzo dell’OPA obbligatoria non può essere inferiore al prezzo più alto pagato dall’offerente per gli stessi titoli nei 12 mesi precedenti.
Art. 106 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerta pubblica di acquisto totalitaria
In vigore dal 01/07/1998
1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso.
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .
2. Per ciascuna categoria di titoli, l’offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall’offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei ((sei mesi)) anteriori alla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. ((Qualora il superamento della soglia indicata nel comma 1 sia avvenuto a seguito dell’acquisto di azioni di cui all’articolo 127-sexies l’offerta su tutte le categorie di titoli è promossa al medesimo prezzo pagato per l’acquisto delle predette azioni.)) Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l’offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi ((sei mesi)) o del minor periodo disponibile. Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell’articolo
127- quinquies. 2-bis. Il corrispettivo dell’offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell’offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato ((dell’Unione europea)) ovvero l’offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell’offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l’offerente deve proporre ai destinatari dell’offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.
3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui: a) la partecipazione indicata ((nel comma 1)) è acquisita mediante l’acquisto di partecipazioni o la maggiorazione dei diritti di voto, in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all’articolo 105, comma 1; b) ((l’obbligo di offerta consegue ad acquisti ovvero a maggiorazione dei diritti di voto superiori al 10 per cento del numero complessivo dei diritti di voto da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria;)) c) l’offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purché ricorra una delle seguenti circostanze: 1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione; 2) il prezzo più elevato pagato dall’offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell’offerta effettuate a condizioni di mercato e nell’ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica ovvero sia il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5; (25) d) l’offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purché ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze: 1) l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l’acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l’acquisto di titoli della medesima categoria; 2) vi sia stata collusione tra l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori; 3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 146 ; 4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione. (25)
3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l’obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell’articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga ((la partecipazione indicata nel comma 1.))
3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalità indicate nel regolamento di cui all’articolo 103, comma 4, lettera f).
3-quater. L’obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.
4. L’obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata ((nel comma 1)) è detenuta a seguito di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli ((ammessi alla negoziazione)) in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in ((denaro)) .
5. La Consob stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento ((della partecipazione indicata nel comma 1)) o nel comma 3, lettera b), non comporta l’obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di uno o più soci che detengono il controllo o sia determinato da: a) operazioni dirette al salvataggio di società in crisi; b) trasferimento dei titoli previsti dall’articolo 105 tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione; c) cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente; d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere temporaneo; e) ((operazioni di fusione, di scissione o di conferimento in natura;)) f) acquisti a titolo gratuito.
5-bis. L’obbligo di offerta non sussiste se le soglie sono superate per effetto della maggiorazione dei diritti di voto conseguente a un’operazione di fusione, trasformazione transfrontaliera o scissione proporzionale realizzata ai sensi del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 , laddove in ciascuno dei suddetti casi non vi sia una modifica del rapporto di controllo, diretto o indiretto, sulla società risultante da dette operazioni.
6. La Consob può con provvedimento motivato, disporre che il superamento ((della partecipazione indicata nel comma 1)) o nel comma 3, lettera b), non comporta obbligo di offerta con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo comma.
Stesso numero, altri codici
- Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione
- Articolo 106 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 106 Codice del Consumo: Procedure di consultazione e coordinamento
- Articolo 106 Codice della Strada: Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
- Articolo 106 Codice di Procedura Civile: Intervento su istanza di parte
- Articolo 106 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento<ref>Articolo modificato dalla [[L. 13 febbraio 2001, n. 45 - Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza]] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001, Supplemento Ordinario n. 50</ref>
L’OPA obbligatoria: la norma centrale della disciplina del controllo societario
L’art. 106 TUF è la norma cardine della disciplina italiana delle offerte pubbliche di acquisto: chiunque superi la soglia del 30% del capitale o dei diritti di voto in una società italiana quotata è obbligato a promuovere un’OPA totalitaria, cioè un’offerta rivolta a tutti gli azionisti per la totalità dei titoli ammessi alla negoziazione. È la norma che presidia il mercato del controllo societario e garantisce che il «premio di controllo», il sovrapprezzo che chi acquista il controllo di una società è disposto a pagare rispetto al prezzo di mercato, venga distribuito tra tutti gli azionisti, non solo tra i venditori della partecipazione di controllo.
La ratio economica dell’OPA obbligatoria
In assenza dell’OPA obbligatoria, chi acquisisce il controllo di una società pagando un premio significativo agli azionisti di controllo lascerebbe gli azionisti di minoranza privi di tale premium. Questi ultimi sarebbero inoltre esposti al rischio che il nuovo controllante gestisca la società nel proprio interesse a danno dei soci di minoranza (i.e. tunneling). L’OPA obbligatoria risolve questo problema: impone all’acquirente del controllo di estendere la propria offerta a tutti gli azionisti al medesimo prezzo.
La soglia del 30% e il prezzo minimo
La soglia del 30% è il valore normale previsto dalla legge, ma la Consob può modificarla con regolamento per particolari categorie di operazioni. Il calcolo della partecipazione include le azioni detenute direttamente e indirettamente (art. 105 TUF), comprese quelle detenute da soggetti che agiscono di concerto (art. 109 TUF).
Il prezzo minimo dell’OPA obbligatoria è il prezzo più alto pagato dall’offerente (o da chi agisce di concerto) per acquistare titoli della stessa categoria nei 12 mesi precedenti alla comunicazione dell’OPA. Se non vi sono stati acquisti nei 12 mesi, il prezzo è determinato secondo metodi alternativi disciplinati dalla Consob. Questo meccanismo garantisce che il prezzo dell’OPA obbligatoria non sia inferiore a quello già pagato dall’offerente per costruire la propria partecipazione di controllo.
Domande frequenti
Chi acquista il 31% di una società italiana quotata deve fare un’OPA?
Sì. Chiunque superi la soglia del 30% del capitale o dei diritti di voto deve promuovere un’OPA obbligatoria totalitaria, rivolta a tutti gli azionisti per la totalità dei titoli ammessi alla negoziazione, entro i termini previsti dall’art. 102 TUF.
Come si calcola il prezzo minimo dell’OPA obbligatoria?
Il prezzo non può essere inferiore al prezzo più alto pagato dall’offerente (e dai soggetti con esso agenti di concerto) per acquistare azioni della stessa categoria nei 12 mesi precedenti la comunicazione dell’OPA. In assenza di acquisti, il prezzo è determinato secondo metodi alternativi fissati dalla Consob.
L’obbligo di OPA scatta solo per le azioni ordinarie o anche per le azioni di risparmio?
L’obbligo riguarda la totalità dei titoli della categoria per cui è superata la soglia. Se la società ha sia azioni ordinarie sia azioni di risparmio, l’OPA va promossa per tutte le categorie di titoli ammessi alla negoziazione, con le specifiche previsioni per i titoli senza diritto di voto.