← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Se gli strumenti finanziari in gestione accentrata sono rappresentati da documenti fisici (certificati), l’attività di gestione accentrata è disciplinata dalla sezione sulla gestione accentrata con applicazione degli artt. 83-quater ss. TUF.
  • Il contratto di deposito autorizza il depositario a procedere al subdeposito degli strumenti e ne disciplina gli effetti; il sub-depositario non acquisisce diritti sugli strumenti finanziari depositati.
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Art. 85 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Deposito accentrato

In vigore dal 01/07/1998

1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell’attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da ((83-quater)) a 83-undecies.

2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall’articolo ((82, comma 2)) , avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso ((un depositario centrale di titoli)) deve essere approvata per iscritto. Nell’esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore ((del depositario centrale di titoli)) , quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito può essere effettuato direttamente dall’emittente.

3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. ((Il depositario centrale di titoli)) è ((legittimato)) a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento dei servizi previsto dall’articolo ((79-quinquiesdecies, comma 1)) , nonché le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari.

Il deposito accentrato di certificati fisici

L’art. 85 TUF disciplina il caso residuale in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti fisici (certificati cartacei). Questa ipotesi, sempre più rara ma ancora possibile per certi strumenti, è disciplinata come «deposito accentrato» distinto dalla gestione accentrata degli strumenti dematerializzati.

Applicazione della disciplina generale

Il comma 1 rinvia, ove compatibili, agli artt. 83-quater ss. TUF: i principi sulla struttura a due livelli dei conti, sui diritti del titolare del conto, sulle eccezioni opponibili e sul pagamento dei dividendi si applicano anche al deposito accentrato di certificati fisici. Le differenze riguardano principalmente la modalità fisica di custodia dei documenti.

Il contratto di deposito e il subdeposito

Il comma 2 disciplina il contratto di deposito e la clausola di subdeposito: il contratto di deposito può contenere una clausola che autorizza il depositario a procedere al subdeposito degli strumenti, cioè a depositarli presso un terzo (il sub-depositario). Il sub-depositario non acquisisce diritti propri sugli strumenti: li detiene per conto del depositario originario, che rimane responsabile verso il depositante. La clausola di subdeposito è essenziale per il funzionamento pratico del sistema a piramide di custodi.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Consob Sezione intermediari Consob

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Domande frequenti

Esistono ancora strumenti finanziari fisici (cartacei) in gestione accentrata?

Sì, in casi residuali. Alcune emissioni obbligazionarie di diritto straniero o certi strumenti specialistici possono essere rappresentati da certificati fisici (spesso un unico certificato globale) depositato presso il depositario centrale. La prassi dominante è però la piena dematerializzazione.

Cosa significa 'subdeposito' di strumenti finanziari?

Il subdeposito è il re-deposito degli strumenti finanziari presso un terzo da parte del depositario originario. Ad esempio, una banca italiana che custodisce azioni straniere può sub-depositarle presso un corrispondente estero. Il sub-depositario non acquista diritti propri: gli strumenti restano di pertinenza del cliente finale.

Il sub-depositario può trattenere gli strumenti per soddisfare i propri crediti verso il depositario?

No. Il comma 2 prevede che il sub-depositario non acquisisca diritti sugli strumenti finanziari sub-depositati. Gli strumenti restano nella catena degli aventi diritto e non possono essere soggetti a diritti del sub-depositario verso il depositario.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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