Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 72 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione dell’autorità competente)

In vigore dal 01/07/1998

((1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 600/2014 , secondo quanto disposto dal presente capo.)) ((73))

In sintesi

  • L'art. 72 TUF individua MEF, Consob e Banca d'Italia quali autorità nazionali competenti ai sensi del Reg. (UE) 600/2014 (MiFIR).
  • Raccorda l'ordinamento interno con la disciplina europea sui mercati degli strumenti finanziari.
  • La ripartizione segue il modello di vigilanza per finalità.
  • Assicura la corretta individuazione dell'interlocutore istituzionale per operatori ed ESMA.
Indice dei contenuti

L'articolo 72 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) svolge una funzione di raccordo tra l'ordinamento nazionale e la normativa europea in materia di mercati degli strumenti finanziari. La disposizione stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, la Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del Regolamento (UE) n. 600/2014, secondo quanto disposto dal relativo capo del Testo Unico. Si tratta di una norma di designazione: essa individua, all'interno dell'architettura istituzionale italiana, i soggetti chiamati a esercitare le competenze che il diritto dell'Unione attribuisce alle autorità nazionali.

Il contesto europeo: il Regolamento MiFIR

Il Regolamento (UE) n. 600/2014, comunemente noto come MiFIR, costituisce, insieme alla direttiva MiFID II, il pilastro della disciplina europea dei mercati degli strumenti finanziari. Trattandosi di un regolamento, esso è direttamente applicabile negli Stati membri, ma richiede, su numerosi profili, l'individuazione delle autorità nazionali competenti incaricate di applicarlo e di vigilare sulla sua osservanza. L'art. 72 del TUF assolve precisamente questo compito sul versante italiano, evitando incertezze sull'identità del soggetto pubblico legittimato a esercitare i poteri e ad assumere le responsabilità che la normativa europea presuppone.

La pluralità delle autorità designate

La norma non individua un'unica autorità, ma tre: il Ministero dell'economia e delle finanze, la Consob e la Banca d'Italia. Questa pluralità riflette il modello italiano di vigilanza sui mercati finanziari, fondato su una ripartizione di competenze per finalità e per materia. La Consob è tradizionalmente l'autorità preposta alla tutela della trasparenza e della correttezza dei comportamenti, nonché alla vigilanza sui mercati; la Banca d'Italia presidia profili di stabilità e, per quanto di competenza, di gestione del rischio; il Ministero dell'economia e delle finanze conserva talune attribuzioni di carattere generale e di indirizzo. L'individuazione congiunta consente di mappare, su ciascun profilo regolato dal MiFIR, l'autorità di volta in volta competente, secondo quanto specificato dal capo del TUF in cui la norma si inserisce.

Il rinvio alla nozione europea di autorità competente

Il riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del Regolamento (UE) n. 600/2014 non è un dettaglio formale. La definizione di autorità competente contenuta nel MiFIR è la chiave per comprendere quali poteri e quali funzioni siano attribuiti ai soggetti designati. L'art. 72 opera dunque un rinvio dinamico alla nozione europea, assicurando che le autorità italiane individuate siano riconosciute come tali nel sistema di cooperazione tra autorità nazionali e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). La corretta designazione è infatti presupposto del funzionamento dei meccanismi di vigilanza transfrontaliera e di scambio di informazioni previsti dal regolamento.

La funzione di certezza per gli operatori

Dal punto di vista pratico, la norma soddisfa un'esigenza primaria di certezza. Gli operatori del mercato - imprese di investimento, gestori di sedi di negoziazione, emittenti - devono poter individuare con sicurezza l'autorità competente con cui interloquire per gli adempimenti, le autorizzazioni e le segnalazioni richieste dalla normativa europea. Allo stesso modo, le autorità di altri Stati membri e l'ESMA devono sapere a quale soggetto rivolgersi nei rapporti con l'Italia. L'art. 72 elimina ogni ambiguità su questo punto, fungendo da bussola istituzionale del sistema.

Il modello italiano di vigilanza per finalità

La designazione di tre distinte autorità riflette una precisa opzione di politica legislativa: il modello di vigilanza per finalità. In tale modello, le competenze non sono ripartite per soggetti o per mercati, ma in funzione degli obiettivi della vigilanza - stabilità, trasparenza, correttezza dei comportamenti, tutela degli investitori. Ne consegue che, su un medesimo operatore o su una medesima attività, possono insistere le competenze di più autorità, ciascuna per il profilo di propria pertinenza. L'art. 72, designando congiuntamente MEF, Consob e Banca d'Italia, presuppone e conferma questa architettura, demandando alle altre disposizioni del capo il compito di precisare, di volta in volta, quale autorità sia competente per ciascun profilo regolato dal MiFIR.

Collocazione sistematica e rinvio interno

La disposizione si inserisce in un capo del TUF dedicato all'attuazione del MiFIR, e la sua portata va completata alla luce delle norme che, nello stesso ambito, ripartiscono in dettaglio le competenze tra le tre autorità. La formula "secondo quanto disposto dal presente capo" rende esplicito che la designazione operata dall'art. 72 non è esaustiva di per sé, ma si coordina con le altre disposizioni che precisano, profilo per profilo, l'autorità competente. Trattandosi di materia in costante evoluzione e oggetto di frequenti adeguamenti alla normativa europea, è opportuno verificare sempre la versione vigente delle disposizioni su fonti ufficiali aggiornate.

La cooperazione con l'ESMA e le altre autorità nazionali

La corretta individuazione delle autorità competenti è presupposto essenziale del sistema europeo di vigilanza integrata. Il MiFIR e la connessa disciplina presuppongono una fitta rete di cooperazione tra le autorità nazionali competenti dei diversi Stati membri e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Tale cooperazione si sostanzia nello scambio di informazioni, nell'assistenza reciproca nelle indagini e nel coordinamento delle azioni di vigilanza sui soggetti che operano in più Stati. L'art. 72, individuando con certezza gli interlocutori italiani, rende possibile l'inserimento dell'ordinamento nazionale in questa rete, garantendo che le richieste provenienti dalle autorità estere e dall'ESMA trovino un destinatario certo e che, specularmente, le autorità italiane possano esercitare i propri poteri nel quadro della cooperazione europea.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali sono le autorità competenti individuate dall'art. 72 TUF?

Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Consob e la Banca d'Italia, designate come autorità nazionali competenti ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18), del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR).

Cos'è il Regolamento (UE) n. 600/2014?

È il MiFIR, pilastro della disciplina europea dei mercati degli strumenti finanziari. Pur direttamente applicabile, richiede l'individuazione delle autorità nazionali competenti incaricate di applicarlo e di vigilarne l'osservanza.

Perché sono designate tre autorità e non una sola?

Perché il modello italiano di vigilanza è fondato sulla ripartizione delle competenze per finalità e per materia. Ciascuna autorità presidia profili diversi: trasparenza e mercati, stabilità, indirizzo generale.

A cosa serve la corretta individuazione dell'autorità competente?

Garantisce certezza agli operatori sull'interlocutore istituzionale e consente il funzionamento dei meccanismi europei di cooperazione, vigilanza transfrontaliera e scambio di informazioni con le altre autorità e con l'ESMA.

La ripartizione delle competenze è interamente contenuta nell'art. 72?

No. La norma designa le autorità, ma la ripartizione di dettaglio è completata dalle altre disposizioni dello stesso capo del TUF. È sempre opportuno verificare il testo vigente su fonti ufficiali aggiornate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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