In sintesi
- Il MEF, la Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento MiFIR (UE) n. 600/2014, secondo le rispettive attribuzioni del TUF.
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Art. 72 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Individuazione dell’autorità competente)
In vigore dal 01/07/1998
((1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 600/2014 , secondo quanto disposto dal presente capo.)) ((73))
Stesso numero, altri codici
- Art. 72 Codice Civile: Successione a cui sarebbe chiamata la
- Articolo 72 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 72 Codice del Consumo: Obblighi specifici del venditore
- Articolo 72 Codice della Strada: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi
- Articolo 72 Codice di Procedura Civile: Poteri del pubblico ministero
- Articolo 72 Codice di Procedura Penale: Revoca dell’ordinanza di sospensione
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Individuazione delle autorità competenti per MiFIR
L’art. 72 TUF è una norma di coordinamento istituzionale: identifica le autorità nazionali competenti ai sensi del Regolamento MiFIR (art. 2, paragrafo 1, punto 18), che richiede a ogni Stato membro di designare un’autorità competente per l’applicazione del regolamento. L’Italia ha scelto un approccio articolato, rispecchiando la struttura duale della vigilanza finanziaria italiana.
Il tripartito MEF, Consob, Banca d'Italia
La norma designa tre autorità: il Ministero dell’economia e delle finanze (per i profili di gestione del debito sovrano e i mercati all’ingrosso di titoli di Stato), la Consob (per i mercati degli strumenti finanziari, la condotta degli intermediari e la tutela degli investitori) e la Banca d'Italia (per la vigilanza prudenziale sulle banche e per i mercati monetari). Il riparto tra le tre autorità segue le attribuzioni ordinarie previste dal TUF.
Rilevanza della designazione
La designazione come autorità competente ai sensi di MiFIR è importante perché determina: (i) l’autorità che riceve le segnalazioni di operazioni (transaction reporting) dagli intermediari; (ii) l’autorità che ha competenza a irrogare le sanzioni per violazione di MiFIR; (iii) l’autorità che partecipa ai meccanismi di cooperazione europea previsti da MiFIR. La chiarezza sulla competenza evita lacune e sovrapposizioni nell’applicazione del regolamento.
Domande frequenti
Chi è l’autorità competente per le violazioni del Regolamento MiFIR in Italia?
Dipende dalla materia: la Consob per i profili di mercato e condotta degli intermediari, la Banca d'Italia per i profili prudenziali bancari, il MEF per i profili relativi ai titoli di Stato. L’art. 72 TUF recepisce questa tripartizione come designazione formale ai sensi di MiFIR.
Perché l’Italia ha tre autorità MiFIR invece di una sola come altri Paesi?
L’Italia ha mantenuto la struttura tradizionale di vigilanza duale (Banca d'Italia per la vigilanza prudenziale, Consob per la condotta e i mercati) affiancata dal MEF per i profili di politica economica. MiFIR consente agli Stati di designare più autorità per riflettere le strutture istituzionali nazionali.
La Banca d'Italia può anche essa applicare il Regolamento MiFIR?
Sì, per i profili di sua competenza. L’art. 72 TUF attribuisce la qualifica di autorità competente a MiFIR sia alla Consob sia alla Banca d'Italia, ciascuna per le materie di rispettiva competenza: la Consob per i mercati e la condotta degli intermediari, la Banca d'Italia per le banche e i profili prudenziali.