← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Per ciascun OICR il gestore conferisce l’incarico di depositario a un unico soggetto; possono assumere questo ruolo banche italiane, succursali di banche UE/extra-UE, SIM e succursali di imprese di investimento UE/extra-UE.
  • L’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di depositario per le banche italiane è rilasciata dalla Banca Centrale Europea (su proposta della Banca d'Italia); per gli altri soggetti dalla Banca d'Italia, che disciplina anche le condizioni con regolamento.
  • Gli amministratori e i componenti dell’organo di controllo del depositario riferiscono senza ritardo a Banca d'Italia e Consob sulle irregolarità del gestore.
  • Il depositario autorizzato può svolgere l’incarico anche per FIA UE senza essere stabilito nel loro Stato di origine, previa comunicazione alla Banca d'Italia.
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Art. 47 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Incarico di depositario

In vigore dal 01/07/1998

1. Per ciascun Oicr il gestore conferisce l’incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell’Oicr secondo quanto previsto nel presente capo.

2. L’incarico di depositario può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. (73)

3. (( La Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d’Italia, rilascia l’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di depositario delle banche italiane; la Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di depositario delle succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, delle Sim e delle succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. La Banca d’Italia disciplina con regolamento le condizioni per l’assunzione dell’incarico di depositario ai sensi del presente articolo.)) ((133))

3-bis. ((La Banca Centrale Europea o la Banca d’Italia, nell’ambito del riparto di competenze definite al comma 3, dispongono la revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di depositario da esse concessa, nei casi stabiliti con regolamento dalla Banca d’Italia.)) ((133))

4. Gli amministratori e ((i componenti dell’organo di controllo)) del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d’Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell’amministrazione ((del gestore autorizzato e nella gestione dei relativi Oicr)) e forniscono, su richiesta della Banca d’Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario. ((133))

4-bis. I depositari autorizzati ai sensi del comma 3 possono svolgere l’incarico di depositario per i FIA UE senza essere stabiliti nello Stato membro di origine del FIA, se previsto dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , di tale Stato membro, previa comunicazione alla Banca d’Italia. (132)

4-ter. Nei casi di cui al comma 4-bis, il depositario fornisce, su richiesta, alla Banca d’Italia, alla Consob, alle autorità competenti del FIA UE e, se diverse, alle autorità competenti del GEFIA che gestisce il FIA, le informazioni di cui venga a conoscenza nell’esercizio dell’incarico di depositario del FIA. (132)

4-quater. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, cooperano con le autorità competenti dello Stato membro d’origine del FIA e, se diverse, con le autorità competenti dello Stato membro d’origine del GEFIA che gestisce il FIA e con le autorità competenti del depositario; a tal fine condividono senza indugio tutte le informazioni pertinenti per l’esercizio dei poteri di vigilanza di tali autorità. (132)

4-quinquies. Se vi è fondato sospetto che un depositario avente sede in un altro Stato membro non ottemperi agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’Unione europea, la Banca d’Italia o la Consob informano senza indugio l’AESFEM e l’autorità competente del depositario, fornendo informazioni opportunamente circostanziate. (132)

4-sexies. La Banca d’Italia, in qualità di autorità competente del depositario, informa l’AESFEM e le autorità competenti del FIA UE e, se diverse, quelle dello Stato membro d’origine del GEFIA che gestisce il FIA, delle azioni adottate, su segnalazione di tali autorità, nei confronti del depositario in caso di violazione degli obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea a esso applicabili nelle materie del presente decreto. (132)

Il depositario degli OICR: ruolo e funzione

L’art. 47 TUF disciplina l’incarico di depositario degli OICR, un soggetto fondamentale nell’architettura della gestione collettiva del risparmio. Il depositario, che deve essere distinto dal gestore, svolge una funzione di custodia degli attivi del fondo e di vigilanza sull’attività del gestore nell’interesse dei partecipanti. La separazione tra la funzione di gestione (in capo alla SGR) e quella di custodia e controllo (in capo al depositario) è il presidio strutturale fondamentale contro la gestione fraudolenta dei fondi: il depositario non può essere ingannato facilmente dal gestore, poiché detiene fisicamente gli strumenti finanziari e controlla ogni operazione.

La scelta di un unico depositario per ciascun OICR è un requisito inderogabile: non è possibile frazionare la funzione tra più soggetti, anche se il depositario può delegare la custodia fisica a sub-depositari (art. 48 TUF). L’unicità del depositario garantisce una responsabilità chiara e un punto di controllo unico sull’intero patrimonio dell’OICR.

I soggetti abilitati a svolgere le funzioni di depositario

Possono assumere l’incarico di depositario: le banche italiane (con autorizzazione BCE su proposta Banca d'Italia, nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico); le succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi (con autorizzazione Banca d'Italia); le SIM e le succursali italiane di imprese di investimento UE e di paesi terzi (con autorizzazione Banca d'Italia). La Banca d'Italia disciplina con regolamento le condizioni per l’assunzione dell’incarico, che includono tipicamente requisiti patrimoniali, organizzativi e di professionalità. La BCE o la Banca d'Italia possono revocare l’autorizzazione nei casi stabiliti con regolamento dalla Banca d'Italia.

Il canale di informazione verso le Autorità

Il comma 4 impone agli amministratori e all’organo di controllo del depositario un obbligo di segnalazione immediata a Banca d'Italia e Consob delle irregolarità riscontrate nell’amministrazione del gestore e nella gestione dei relativi OICR. Questo obbligo trasforma il depositario in un «sentinella» del sistema: avendo accesso privilegiato alle operazioni del gestore, è nella posizione migliore per individuare condotte irregolari e segnalarle alle Autorità prima che producano danni ai partecipanti. Il depositario deve inoltre fornire informazioni su atti o fatti di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle funzioni, su richiesta di Banca d'Italia e Consob.

L’operatività transfrontaliera del depositario

Il comma 4-bis prevede che il depositario autorizzato italiano possa svolgere il proprio incarico anche per FIA UE senza essere stabilito nel loro Stato di origine, previa comunicazione alla Banca d'Italia: è un’apertura al mercato transfrontaliero dei servizi di deposito, coerente con il mercato unico europeo dei servizi finanziari.

Domande frequenti

Perché ogni fondo comune deve avere un depositario separato dalla SGR?

Perché il depositario svolge una funzione di custodia indipendente degli attivi del fondo e di controllo sull’attività del gestore. La separazione tra gestione e custodia è il presidio strutturale fondamentale contro la gestione fraudolenta: il depositario non può essere facilmente ingannato poiché detiene fisicamente gli strumenti finanziari.

Chi può fare il depositario di un fondo comune italiano?

Le banche italiane (con autorizzazione BCE), le succursali italiane di banche UE e extra-UE, e le SIM e le succursali italiane di imprese di investimento UE e extra-UE (con autorizzazione Banca d'Italia).

Il depositario è obbligato a segnalare alle Autorità le irregolarità del gestore?

Sì. Il comma 4 impone agli amministratori e all’organo di controllo del depositario di riferire senza ritardo a Banca d'Italia e Consob sulle irregolarità riscontrate nell’amministrazione del gestore e nella gestione degli OICR.

Una banca italiana che fa il depositario per un fondo italiano può farlo anche per un fondo lussemburghese?

Sì, se consentito dalle disposizioni di attuazione della direttiva AIFMD dello Stato lussemburghese e previa comunicazione alla Banca d'Italia. Non è però necessario che il depositario sia stabilito nel Paese di origine del FIA UE.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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