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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La commercializzazione in Italia di quote o azioni di OICVM UE (fondi esteri armonizzati) richiede una notifica preventiva alla Consob da parte dell’autorità del Paese di origine.
  • La Consob disciplina con regolamento le strutture per gli investitori, le lingue, le informazioni da fornire al pubblico e i prezzi di emissione/rimborso.
  • La cessazione della commercializzazione in Italia di OICVM UE richiede a sua volta una notifica alla Consob; le Autorità mantengono i poteri di vigilanza anche dopo la cessazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE

In vigore dal 01/07/1998

1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine dell’OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell’UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob ((…)) . Con il medesimo regolamento la Consob disciplina le strutture per gli investitori che gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia, previste dall’ articolo 92 della direttiva 2009/65/CE e, in particolare: a) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l’esercizio dei diritti e l’accesso alle informazioni previsti dall’ articolo 92 della direttiva 2009/65/CE ; b) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; c) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui alla lettera a) possono essere svolti da un soggetto terzo o dall’OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo. ((133))

2. Alle società di gestione UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell’articolo

41-bis. 3. La Consob ((…)) , con regolamento: ((133)) a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell’ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere fornite; b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni.

4. La Banca d’Italia e la Consob possono richiedere, nell’ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

4-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine dell’OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob ((…)) . ((133))

4-ter. La Banca d’Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui l’OICVM UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell’ambito delle proprie competenze, alle società di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull’osservanza da parte degli OICVM UE degli obblighi derivanti da disposizioni dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti degli OICVM UE i poteri previsti dall’articolo 7-quinquies; d) possono esercitare gli ulteriori poteri previsti nel presente decreto nei confronti degli OICVM UE.

4-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e la Banca d’Italia non impongono all’OICVM UE di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall’ articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156 .

Il passport degli OICVM UE per la commercializzazione in Italia

L’art. 42 TUF disciplina le modalità con cui gli OICVM (fondi armonizzati UCITS) di altri Stati dell’Unione europea possono essere commercializzati in Italia. Si tratta del meccanismo di «importazione» del passport europeo: un fondo lussemburghese, irlandese, francese o di altro Stato UE può essere venduto agli investitori italiani senza necessità di una nuova autorizzazione locale, attraverso una semplice procedura di notifica tra autorità competenti.

La commercializzazione è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine dell’OICVM (ad esempio la CSSF lussemburghese o la CBI irlandese), secondo le procedure previste dalla direttiva UCITS e nel rispetto delle norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob. Questo meccanismo di notifica bilaterale garantisce che la Consob sia informata dei prodotti stranieri commercializzati in Italia, pur senza poter impedire la commercializzazione in assenza di gravi irregolarità.

Le strutture per gli investitori e gli obblighi informativi

Con il proprio regolamento, la Consob determina: i compiti delle strutture per gli investitori che gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia (ai sensi dell’art. 92 della direttiva UCITS), in modo da garantire l’esercizio dei diritti e l’accesso alle informazioni; la lingua delle comunicazioni (normalmente l’italiano); le condizioni per cui i compiti possono essere svolti da un soggetto terzo o dall’OICVM congiuntamente a un soggetto terzo. Il regolamento Consob stabilisce inoltre le informazioni da fornire al pubblico nell’ambito della commercializzazione e le modalità di pubblicazione del prezzo di emissione, vendita, riacquisto e rimborso.

La cessazione della commercializzazione e i poteri residui

La cessazione della commercializzazione di un OICVM UE in Italia richiede a sua volta una notifica alla Consob da parte dell’autorità dello Stato di origine. Dal momento del ricevimento, la Consob e la Banca d'Italia non possono più esigere la dimostrazione di conformità alle regole di commercializzazione, ma mantengono tutti gli altri poteri di vigilanza: possono continuare a richiedere informazioni, vigilare sull’osservanza delle norme UE applicabili, esercitare poteri sanzionatori nei confronti degli OICVM UE che hanno cessato la commercializzazione in Italia.

Domande frequenti

Un fondo lussemburghese UCITS può essere venduto in Italia senza chiedere un’autorizzazione alla Consob?

Sì. Il passport UCITS prevede che la commercializzazione in Italia sia preceduta da una semplice notifica alla Consob da parte dell’autorità lussemburghese (CSSF), senza necessità di autorizzazione locale. La Consob non può bloccare la commercializzazione in assenza di gravi irregolarità.

Un OICVM UE che smette di vendere quote in Italia deve ancora rispettare le regole italiane?

Dopo la notifica di cessazione, non deve più dimostrare la conformità ai requisiti di commercializzazione italiani. Tuttavia, la Consob e la Banca d'Italia mantengono i poteri di vigilanza e possono esercitare poteri sanzionatori per eventuali irregolarità precedenti.

In che lingua devono essere fornite le informazioni agli investitori italiani da parte di un OICVM straniero?

In italiano, salvo diversa determinazione della Consob nel proprio regolamento. Le strutture per gli investitori devono garantire l’accesso alle informazioni nella lingua stabilita dal regolamento Consob.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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