Art. 35 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Modifiche dello statuto)
In vigore dal 01/07/1998
1. La Banca d’Italia approva le modifiche dello statuto ((della Sicav in gestione interna autorizzata e della Sicaf in gestione interna autorizzata)) non riservate. ((133))
2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto ((della Sicav in gestione interna autorizzata e della Sicaf in gestione interna autorizzata)) non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall’ articolo 2436 del codice civile , se non hanno ottenuto l’approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma
1. La delibera è inviata alla Banca d’Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea; il deposito previsto dall’ articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d’Italia. Non si applica l’ articolo 2376 del codice civile . ((133))
Il controllo preventivo della Banca d'Italia sulle modifiche statutarie
L’art. 35-septies TUF introduce un filtro autorizzativo della Banca d'Italia sulle modifiche dello statuto delle Sicav e Sicaf in gestione interna autorizzate non riservate, riproducendo in ambito di gestione collettiva la logica dell’approvazione preventiva tipica del diritto bancario. La ratio è evidente: le modifiche statutarie possono incidere in modo significativo sulla struttura dell’investimento, sulla tutela dei partecipanti e sull’assetto dei controlli, e richiedono quindi una verifica preventiva da parte dell’autorità di vigilanza.
La previsione si applica esclusivamente agli OICR non riservati (quelli destinati anche a investitori al dettaglio): per gli OICR riservati a investitori professionali, le modifiche statutarie possono avvenire con procedura semplificata, in considerazione della maggiore sofisticazione dei partecipanti e della loro minore necessità di protezione.
Il procedimento e i termini
Il procedimento si articola in due fasi. Nella prima, la delibera dell’assemblea straordinaria viene inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data dell’assemblea stessa: è un termine perentorio che garantisce la tempestiva sottoposizione alla vigilanza. Nella seconda, il deposito della delibera nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2436 c.c. deve avvenire entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. In assenza dell’approvazione, la delibera non può produrre effetti: le modifiche non sono opponibili ai terzi e i partecipanti non possono essere vincolati alle nuove previsioni statutarie.
La norma esclude espressamente l’applicazione dell’art. 2376 c.c. sulle assemblee speciali per categorie di azioni: si tratta di una semplificazione del procedimento deliberativo, coerente con la peculiare struttura delle Sicav e Sicaf, in cui le categorie di azioni non hanno la stessa rilevanza che nelle S.p.A. ordinarie.
Coordinamento con la disciplina del depositario e degli investitori
L’approvazione preventiva della Banca d'Italia ha natura sostanziale, non meramente formale: l’Autorità verifica che le modifiche siano compatibili con la normativa vigente, con la protezione dei partecipanti e con la stabilità dell’intermediario. In particolare, la Banca d'Italia valuta l’impatto delle modifiche sui comparti eventualmente esistenti, sulle categorie di azioni e sui diritti patrimoniali e amministrativi dei soci, assicurando che non si creino condizioni di trattamento iniquo tra diverse categorie di investitori.
Domande frequenti
Una Sicav può modificare il proprio statuto senza chiedere l’approvazione della Banca d'Italia?
No, se si tratta di una Sicav in gestione interna non riservata. La delibera assembleare deve essere inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni e il deposito nel registro delle imprese può avvenire solo dopo l’approvazione.
Entro quanto tempo la Banca d'Italia deve pronunciarsi sulle modifiche statutarie di una Sicaf?
La norma non fissa un termine perentorio per l’approvazione della Banca d'Italia, ma il deposito nel registro delle imprese deve avvenire entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di approvazione.
Le Sicav riservate a investitori professionali sono soggette alla stessa procedura?
No. L’art. 35-septies si applica alle Sicav e Sicaf in gestione interna autorizzate non riservate. Le strutture riservate beneficiano di un regime più snello.