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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Coloro che partecipano al capitale di SIM e SGR in misura superiore alle soglie stabilite devono possedere requisiti di onorabilità e non devono esercitare influenza che pregiudichi la sana e prudente gestione.
  • La Banca d'Italia e la Consob possono sospendere il diritto di voto dei soci privi dei requisiti o che esercitino influenza pregiudizievole.
  • I requisiti si applicano ai soggetti che, direttamente o tramite soggetti controllati o fiduciari, detengono partecipazioni rilevanti.
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Art. 14 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Partecipanti al capitale

In vigore dal 01/07/1998

1. I titolari delle partecipazioni indicate all’articolo 15 possiedono requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, individua: a) i requisiti di onorabilità; b) i criteri di competenza, graduati in relazione all’influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare; c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e dell’articolo 15, per ((le Sicav in gestione interna autorizzate e le Sicaf in gestione interna autorizzate)) si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 ((possono stabilire)) le ipotesi in cui, al fine dell’attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche: a) le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; b) i casi di cui all’articolo 15, comma 4, lettera b); c) i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l’esercizio dei diritti di voto.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall’articolo 15, comma 1, lettera a).

6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile . Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

7. L’impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d’Italia ((…)) entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall’articolo 15, comma 1, lettera a), devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia ((…)) . (62)

I requisiti dei partecipanti al capitale degli intermediari vigilati

L’art. 14 TUF disciplina i requisiti che devono possedere i soggetti che detengono partecipazioni rilevanti (superiori alle soglie stabilite dalla normativa) nel capitale di SIM e SGR. Il presupposto è che chi controlla o influenza significativamente un intermediario vigilato deve essere «degno di fiducia» in termini di integrità e non deve esercitare la propria influenza in modo pregiudizievole per la sana e prudente gestione del soggetto vigilato.

Requisiti di onorabilità dei partecipanti

I requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale (soci rilevanti) sono analoghi, ma non identici, a quelli degli esponenti aziendali. Sono esclusi: soggetti condannati per reati di rilievo finanziario, patrimoniale o contro la PA; soggetti sottoposti a misure di prevenzione antimafia. Il requisito si applica a chiunque detenga la partecipazione, anche tramite soggetti interposti (controllate, fiduciari, ecc.).

Il criterio dell’influenza pregiudizievole

Oltre ai requisiti di onorabilità, la norma introduce un giudizio qualitativo: il partecipante non deve esercitare l’influenza sulla gestione in modo pregiudizievole per la sana e prudente gestione. Si tratta di una valutazione prospettica che le Autorità effettuano al momento dell’acquisizione della partecipazione (procedura ex art. 15 TUF) e che monitorano nel tempo. Un socio che sistematicamente impone alla SGR strategie di investimento inadeguate o in conflitto di interesse può essere considerato esercitante un’influenza pregiudizievole.

Sospensione del diritto di voto

Le Autorità dispongono di un potente strumento correttivo: la sospensione del diritto di voto del socio che non possegga i requisiti di onorabilità o che eserciti un’influenza pregiudizievole. La sospensione del voto neutralizza l’influenza del socio sulle decisioni societarie senza imporre la cessione della partecipazione. Tipicamente, viene fissato un termine entro cui il socio deve regolarizzare la situazione (cessione della partecipazione o cessazione dei comportamenti pregiudizievoli).

Domande frequenti

Quante azioni di una SIM posso detenere senza dover rispettare i requisiti di onorabilità?

I requisiti si applicano al superamento delle soglie di partecipazione rilevante stabilite dalla normativa (tipicamente il 10%, 20%, 33%, 50% del capitale o diritti di voto). Sotto le soglie, non sono richiesti requisiti specifici per i soci.

Un soggetto con precedenti penali può essere socio rilevante di una SGR?

Dipende dalla natura e definitività della condanna. I soggetti condannati per reati di rilievo finanziario o contro il patrimonio perdono o non acquisiscono i requisiti di onorabilità ex art. 14 TUF, impedendo il mantenimento di partecipazioni rilevanti nelle SGR.

La Consob può togliere il voto a un socio di maggioranza di una SIM?

Sì, la Consob (o la Banca d'Italia) può sospendere il diritto di voto del socio rilevante che non possieda i requisiti di onorabilità o che eserciti un’influenza pregiudizievole per la sana e prudente gestione della SIM (art. 14 TUF).

Un fondo di private equity che acquisisce una partecipazione rilevante in una SIM deve passare una verifica?

Sì, l’acquisizione di partecipazioni rilevanti è soggetta alla procedura di autorizzazione ex art. 15 TUF, nell’ambito della quale le Autorità verificano i requisiti di onorabilità e l’assenza di influenza pregiudizievole del potenziale acquirente.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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