← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Architettura multi-autorità: Banca d'Italia, CONSOB, COVIP e IVASS collaborano e si scambiano informazioni senza potersi opporre il segreto d'ufficio reciproco (comma 1).
  • Cooperazione UE: Banca d'Italia e CONSOB collaborano con SEVIF, BCE, ESMA (AESFEM), EBA (ABE) ed EIOPA e possono concludere accordi con delega reciproca di compiti di vigilanza (commi 2 e 2-bis).
  • Punto di contatto: la CONSOB è il punto di contatto unico per le richieste informative provenienti da autorità UE in materia di servizi di investimento, sedi di negoziazione, APA e ARM (comma 2-ter).
  • Stati extra-UE: lo scambio è subordinato all’esistenza di norme equivalenti sul segreto d'ufficio (commi 3 e 5-bis).
  • Vincolo di riservatezza: le informazioni ricevute da autorità estere non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane (incluso il MEF) senza il consenso del fornitore (comma 4).
  • Eccezioni tipizzate: scambio consentito con AG in procedure concorsuali, sistemi di indennizzo, controparti centrali, depositari centrali, gestori delle sedi di negoziazione e amministrazione finanziaria per illeciti fiscali (comma 5).
  • Segreto d'ufficio CONSOB: copre tutte le notizie acquisite nell’attività di vigilanza, anche verso le PA (eccetto MEF), salvi i casi previsti dalla legge per indagini su reati (comma 10).
  • Pubblici ufficiali: i dipendenti CONSOB sono pubblici ufficiali e riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità constatate, anche se costituiscono reato (comma 11); il vincolo si estende a consulenti ed esperti (comma 12).
  • Cooperazione con AG penale: protocolli con il Ministero della giustizia per acquisire le sanzioni penali ex artt. 166-173-bis TUF e art. 2638 c.c., con possibilità di richiedere notizie all’AG procedente fermo il segreto investigativo ex art. 329 c.p.p. (commi 13-bis e 13-ter).
  • Collegi dei supervisori: la Banca d'Italia istituisce e partecipa a collegi di supervisori per la vigilanza consolidata sui gruppi cross-border, con possibilità di ripartizione di compiti e deleghe (commi 9 e 9-bis).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Collaborazione tra autorità e segreto d’ufficio

In vigore dal 01/07/1998

1. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP e l’IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d’ufficio.

2. La Banca d’Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell’Unione europea. (73)

2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d’Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea, con l’AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d’Italia possono ricorrere all’AESFEM e all’ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. (73)

2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell’Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di APA o ARM. La Consob interessa la Banca d’Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d’Italia trasmette le informazioni contestualmente all’autorità competente dello Stato membro dell’Unione europea che le ha richieste e alla Consob. (73)

3. la Banca d’Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari.

4. ((Fatta salva la possibilità di comunicare informazioni nei casi e secondo le forme stabiliti dall’ articolo 47, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2011/61 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , e dall’ articolo 102, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , le informazioni)) ricevute dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell’economia e delle finanze, senza il consenso dell’autorità che le ha fornite. ((132))

5. La Banca d’Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni: a) con autorità amministrative e giudiziarie nell’ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all’estero, relativi a soggetti abilitati; b) con gli organismi preposti all’amministrazione dei sistemi di indennizzo; c) con le controparti centrali e i depositari centrali; d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite; (73) d-bis) ((ai sensi e per gli effetti della direttiva 2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 , e della direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , con l’amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste nel corso di un’attività di controllo volta ad accertare un illecito fiscale.)) ((132))

5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all’esistenza di norme in materia di segreto di ufficio.

6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

7. La Banca d’Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall’ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d’Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un’indagine sul territorio dello Stato, nonché di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d’Italia e della CONSOB durante l’espletamento dell’indagine.

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d’ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d’Italia.

9. Al fine di agevolare l’esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d’Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell’Unione europea e sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d’Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.

9-bis. La Banca d’Italia, se nell’esercizio della vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza, inclusa una situazione descritta all’ articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 , o un’evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell’Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi dell’articolo 11, informa tempestivamente l’ABE, il CERS e le pertinenti autorità competenti, tra cui la Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.

10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.

11. I dipendenti della CONSOB, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonché i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d’ufficio.

13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell’Unione europea e con l’AESFEM, la Consob e la Banca d’Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d’intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall’Autorità giudiziaria, per i reati di cui all’ articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all’AESFEM, ai sensi dell’articolo 195-ter, comma

1-bis. 13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all’ articolo 329 del codice di procedura penale , la Consob e la Banca d’Italia possono richiedere informazioni all’autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis.

L’art. 4 del TUF è la norma cardine dell’architettura italiana di vigilanza finanziaria multi-autorità. Disciplina tre profili connessi: la collaborazione tra autorità nazionali, il vincolo del segreto d'ufficio sulle informazioni di vigilanza e la cooperazione con il Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) e con autorità di Paesi terzi. È stata novellata dal D.Lgs. 129/2017 (MiFID II) e dal D.Lgs. 72/2015 (CRD IV), che hanno introdotto i commi 2-bis, 2-ter e 13-bis/13-ter.

Il sistema italiano di vigilanza finanziaria multi-autorità

L’ordinamento italiano adotta un modello di vigilanza per finalità (twin peaks attenuato), che ripartisce le competenze in base agli obiettivi di stabilità, trasparenza e correttezza. La Banca d'Italia presidia la stabilità patrimoniale degli intermediari e la sana gestione dei gestori di OICR (art. 5, c. 2, TUF); la CONSOB vigila su trasparenza, correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati e tutela degli investitori (art. 5, c. 3, TUF); la COVIP presidia la previdenza complementare; l’IVASS il settore assicurativo. Si aggiunge l’AGCM per antitrust e pratiche commerciali scorrette.

La frammentazione competenziale genera un’esigenza strutturale di coordinamento: senza scambio fluido di informazioni gli operatori potrebbero sfruttare l’arbitraggio di vigilanza. L’art. 4 istituzionalizza un dovere reciproco di collaborazione, sancito dal principio per cui le autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio (comma 1): tra autorità di vigilanza la riservatezza non è schermo, ma vincolo a senso unico verso l’esterno.

Mappa della collaborazione (CONSOB/Banca d'Italia/COVIP/IVASS/AGCM)

Banca d'Italia e CONSOB sono le autorità protagoniste nel mercato dei capitali: la Banca d'Italia autorizza le SIM (art. 19 TUF) sotto profili di stabilità, la CONSOB sotto profili di trasparenza, previo parere reciproco. La COVIP rileva per i fondi pensione che investono in strumenti finanziari (conflitti di interesse, qualità dell’investimento). L’IVASS interviene su polizze finanziarie (unit-linked, index-linked) e conglomerati: la vigilanza sulla distribuzione di IBIPs è oggetto del protocollo CONSOB-IVASS 2018. L’AGCM interviene su pratiche commerciali scorrette, con riparto chiarito dal protocollo CONSOB-AGCM 2014 e dall’Adunanza Plenaria 4/2016.

Strumenti operativi: protocolli d'intesa bilaterali (CONSOB-Banca d'Italia 2007, CONSOB-IVASS 2018, CONSOB-AGCM 2014), tavoli tecnici, accessi alle banche dati e comitati di stabilità.

Scambio di informazioni: regole e limiti

Il comma 1 sancisce il principio di scambio incondizionato tra Banca d'Italia, CONSOB, COVIP e IVASS, ma lo scambio incontra tre limiti. Pertinenza funzionale: la richiesta deve essere strumentale alle funzioni dell’autorità richiedente; una richiesta esplorativa è ultronea. Proporzionalità: l’informazione deve essere necessaria e adeguata allo scopo. Confidenzialità a cascata: l’informazione, una volta trasmessa, conserva presso l’autorità ricevente la stessa tutela di segreto del fornitore.

Per le informazioni ricevute da autorità estere il regime è più stringente: il comma 4 vieta la trasmissione a terzi o ad altre autorità italiane (incluso il MEF) senza consenso dell’autorità fornitrice. È il principio di originator control, ribadito dall’IOSCO MMoU 2002 e dall’Enhanced MMoU 2017: le sole eccezioni espresse sono AIFMD (art. 47, par. 3) e UCITS (art. 102, par. 2).

Segreto d'ufficio: cosa copre e cosa no

Il segreto d'ufficio ex art. 4 TUF copre tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione dell’attività di vigilanza (comma 10) e della Banca d'Italia (comma 8, che rinvia alle norme TUB). L’ambito oggettivo include segnalazioni di operazioni sospette MAR, comunicazioni ex art. 187-octies TUF, atti ispettivi, corrispondenza con gli intermediari, esiti di verifiche e dati raccolti tramite i poteri d'indagine.

L’ambito soggettivo si estende a dipendenti e a chiunque a qualunque titolo lavori o abbia lavorato per la CONSOB, nonché a consulenti ed esperti (comma 12): include collaboratori coordinati, stagisti, esperti delle commissioni consultive e periti, e persiste dopo la cessazione del rapporto. Il segreto è opponibile anche alle pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione del MEF (comma 10). La giurisprudenza amministrativa esclude di norma l’accesso ex L. 241/1990 ai documenti di vigilanza, salvo prova di interesse qualificato e diretto non lesivo delle funzioni di vigilanza.

Eccezioni al segreto (autorità giudiziaria, indagini)

Il comma 10, ultimo periodo, salva i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. Il segreto d'ufficio non è quindi opponibile all’AG penale: la CONSOB ha anzi obbligo di denuncia ex artt. 331 e 361 c.p.p., trattandosi di pubblici ufficiali. Il comma 11 specifica che i dipendenti CONSOB riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità constatate, anche se integrano reato: è la Commissione, deliberato collegialmente, a trasmettere la denuncia all’AG, garantendo coerenza dell’azione di vigilanza ed evitando iniziative individuali frammentate.

Diverso il comma 5, lett. a): Banca d'Italia e CONSOB possono scambiare informazioni con autorità amministrative e giudiziarie nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale (CCII) relative a soggetti abilitati. Il comma 13-ter, introdotto dal D.Lgs. 129/2017, consente a CONSOB e Banca d'Italia di richiedere informazioni all’AG procedente in ordine a indagini per i reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184), manipolazione (art. 185), abusivismo (art. 166), ostacolo alle funzioni di vigilanza (artt. 170-bis e 173-bis TUF e art. 2638 c.c.), fermo restando il segreto investigativo ex art. 329 c.p.p.

Cooperazione UE e internazionale (ESMA, EBA, EIOPA)

Il comma 2 codifica il dovere di collaborazione con il SEVIF, che comprende ESMA (mercati), EBA (banche), EIOPA (assicurazioni) e CERS (rischio sistemico), oltre alla BCE per i compiti SSM. Il SEVIF, istituito dai regolamenti UE 1093, 1094 e 1095 del 2010, opera secondo il modello del single rulebook e dei binding technical standards, e impone obblighi diretti di comunicazione, partecipazione a peer review e colleges of supervisors. L’AESFEM (ESMA) ha poteri di mediazione vincolante e di intervento diretto in casi di emergenza ex art. 18 reg. 1095/2010, e tiene registri centralizzati (Trade Repository EMIR, registri delle sanzioni ex art. 195-ter TUF). La Banca d'Italia coopera analogamente con l’ABE sui registri delle sanzioni bancarie e sulla vigilanza sui gruppi cross-border (commi 9 e 9-bis).

Il comma 2-bis attribuisce a CONSOB e Banca d'Italia il potere di concludere accordi che prevedano delega reciproca di compiti di vigilanza: l’AMF francese potrebbe condurre ispezioni per conto della CONSOB su una SIM italiana operante in Francia in libera prestazione di servizi. La risoluzione delle controversie tra autorità nazionali è affidata all’AESFEM (art. 19 reg. 1095/2010) e all’ABE. Il comma 2-ter designa la CONSOB come punto di contatto unico per le richieste informative UE in materia di servizi di investimento, sedi di negoziazione, APA (Approved Publication Arrangements) e ARM (Approved Reporting Mechanisms): per i profili di stabilità di competenza Banca d'Italia, la CONSOB inoltra in parallelo all’autorità competente e al richiedente UE.

Memorandum d'intesa con autorità estere

La cooperazione con autorità di Paesi terzi (comma 3) si fonda su Memoranda of Understanding bilaterali e sull’adesione all’IOSCO Multilateral MoU (2002) e all’Enhanced MMoU (2017): l’EMMoU ha introdotto poteri rafforzati (tabulati telefonici, dati informatici, freezing di asset) e standard di confidenzialità rafforzati. Tra i MoU bilaterali più rilevanti: CONSOB-SEC (USA), CONSOB-FCA (UK), CONSOB-FINMA (Svizzera), CONSOB-MAS (Singapore), CONSOB-SFC (Hong Kong); il MoU disciplina oggetto, modalità di richiesta, regime di confidenzialità e cause di rifiuto.

Il comma 5-bis subordina espressamente lo scambio con Paesi extracomunitari all’esistenza di norme equivalenti sul segreto d'ufficio presso l’autorità terza: clausola di equivalenza che funge da firewall. In assenza, la CONSOB rifiuta la trasmissione. La valutazione si compie tipicamente al momento della negoziazione del MoU.

Rapporto con il segreto bancario (art. 7 TUB)

Il segreto d'ufficio ex art. 4 TUF coesiste con il segreto d'ufficio di Banca d'Italia ex art. 7 TUB: regimi speculari (vincolo erga omnes, eccezioni tipizzate, opponibilità alle PA salvo MEF, copertura di consulenti ed esperti). L’art. 7 TUB, novellato dal D.Lgs. 72/2015, esclude inoltre l’opponibilità del segreto verso il MEF nei poteri di indirizzo di politica economica e finanziaria.

Distinto è il segreto bancario in senso stretto (riservatezza dell’intermediario verso terzi sui dati della clientela), che deriva dall’art. 10 TUB e cede di fronte alle richieste delle autorità di vigilanza e dell’Agenzia delle Entrate (art. 32 D.P.R. 600/1973). Il comma 5, lett. d-bis TUF consente lo scambio con l’amministrazione finanziaria quando le informazioni siano richieste in un controllo volto ad accertare un illecito fiscale.

Casi pratici di scambio informazioni

Caso 1 - Ispezione coordinata su SIM. Tizio, AD di Alfa SIM, è oggetto di un’ispezione CONSOB sul rispetto delle regole di best execution ex art. 21 TUF e di product governance MiFID II. Poiché Alfa SIM è soggetta anche alla vigilanza prudenziale di Banca d'Italia, le due autorità coordinano l’intervento: CONSOB verifica condotta e trasparenza, Banca d'Italia i requisiti patrimoniali e i sistemi di gestione del rischio, comunicando alla CONSOB le carenze dei controlli interni che si riflettono sulla qualità del servizio.

Caso 2 - Indagine cross-border su market abuse. L’AMF francese rileva acquisti sospetti su un titolo quotato a Parigi effettuati da Caio, residente in Italia, tramite Alfa SIM. L’AMF inoltra alla CONSOB, punto di contatto ex comma 2-ter, una richiesta ai sensi del MAR (reg. UE 596/2014). La CONSOB esercita i poteri ex art. 187-octies, acquisisce i record e li trasmette all’AMF; il dato resta coperto dal segreto e l’AMF non può rivelarlo a terzi senza consenso CONSOB (comma 4).

Caso 3 - Procedimento penale ex art. 2638 c.c. La Procura di Milano indaga gli amministratori di Beta SGR (tra cui Tizio) per false comunicazioni alle autorità di vigilanza. La CONSOB, ai sensi del comma 13-ter, chiede al PM informazioni sullo stato dell’indagine per orientare il proprio procedimento sanzionatorio amministrativo; il PM, valutato il segreto investigativo ex art. 329 c.p.p., comunica solo gli elementi non pregiudizievoli. Specularmente la CONSOB trasmette al PM gli atti istruttori rilevanti ex art. 220 disp. att. c.p.p.

Caso 4 - Richiesta SEC USA. La SEC indaga su una manipolazione che coinvolge Caio, trader italiano operante tramite un broker statunitense. Ai sensi del MMoU IOSCO e del MoU CONSOB-SEC, la SEC chiede alla CONSOB di acquisire registrazioni e ordini: la CONSOB attiva i poteri ex art. 187-octies (autorizzazione del PM per i tabulati) e trasmette gli atti previa verifica dell’equivalenza del regime di segreto USA ex comma 5-bis.

Errori frequenti

1. Confondere segreto d'ufficio e segreto bancario. Regimi distinti: il segreto d'ufficio tutela le informazioni in possesso delle autorità; il segreto bancario tutela i dati della clientela presso l’intermediario, che cede di fronte a richieste delle autorità di vigilanza e dell’Agenzia delle Entrate.

2. Ritenere il segreto opponibile all’AG penale. Il comma 10 fa salvi i casi previsti dalla legge per indagini su violazioni sanzionate penalmente. CONSOB e Banca d'Italia hanno obbligo di denuncia ex artt. 331 e 361 c.p.p. e trasmettono atti ex art. 220 disp. att. c.p.p.

3. Trasmettere senza consenso informazioni ricevute da autorità estere. Il comma 4 impone la originator control rule: la trasmissione a terzi (anche al MEF, anche al giudice civile, anche al Garante Privacy) richiede il consenso preventivo dell’autorità fornitrice; eccezioni solo per AIFMD e UCITS.

4. Trattare consulenti esterni come non vincolati al segreto. Il comma 12 estende il segreto a chiunque a qualunque titolo lavori o abbia lavorato per la CONSOB, inclusi consulenti, esperti e periti: errore di compliance interna l’omissione di NDA rafforzate nei contratti.

5. Saltare la valutazione di equivalenza per Paesi terzi. Il comma 5-bis impone la previa verifica del regime di segreto del Paese richiedente; trasmettere senza verifica espone a responsabilità disciplinare e potenzialmente penale.

6. Confondere SEVIF e SSM. Il SEVIF è la rete delle ESAs (ESMA, EBA, EIOPA) + CERS, regolata dal single rulebook; il SSM è il sistema di vigilanza prudenziale bancaria affidato alla BCE per le banche significative.

Sanzioni e responsabilità per violazione del segreto

La violazione del segreto d'ufficio integra il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p., punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; nelle ipotesi aggravate (per profitto proprio o altrui, o per agevolare l’acquisizione di un vantaggio patrimoniale) la pena è da due a cinque anni. Concorrono la responsabilità disciplinare interna (sospensione, destituzione) e quella civile per i danni cagionati. I dipendenti CONSOB sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti, con conseguente applicabilità anche dei reati contro la PA; la Commissione, in sede disciplinare, può sanzionare anche condotte non costituenti reato ma incompatibili con il vincolo di riservatezza.

Sul versante amministrativo la violazione del comma 4 può esporre la CONSOB a richieste di risarcimento dall’autorità estera e alla sospensione dei flussi informativi del MoU. Sul piano UE, l’ESMA esercita peer review sulla qualità della cooperazione e può attivare procedure di mediazione vincolante (art. 19 reg. 1095/2010). L’art. 4 va letto in combinato disposto con l’art. 1 TUF (definizioni), l’art. 5 TUF (finalità della vigilanza), l’art. 6 TUF (vigilanza regolamentare), l’art. 8 TUF (poteri informativi sui soggetti abilitati) e con l’art. 187 TUF (poteri di indagine in materia di abusi di mercato), che insieme costituiscono il toolkit operativo della vigilanza CONSOB-Banca d'Italia.

Domande frequenti

Quando la CONSOB può chiedere informazioni alla Banca d'Italia?

L’art. 4, comma 1, TUF prevede un dovere generale di collaborazione tra Banca d'Italia, CONSOB, COVIP e IVASS: le quattro autorità si scambiano informazioni per agevolare le rispettive funzioni e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. La CONSOB può quindi chiedere alla Banca d'Italia informazioni di natura prudenziale (requisiti patrimoniali, esiti ispettivi, segnalazioni di vigilanza) ogniqualvolta siano funzionali ai propri procedimenti di vigilanza sulla trasparenza, sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati o a procedimenti sanzionatori. La richiesta deve rispettare i principi di pertinenza funzionale e proporzionalità; l’informazione ricevuta resta coperta dal segreto e va utilizzata esclusivamente per le finalità dichiarate.

Il segreto d'ufficio vale anche verso l’autorità giudiziaria penale?

No. Il comma 10 dell’art. 4 TUF fa espressamente salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. I dipendenti CONSOB sono pubblici ufficiali (comma 11) e hanno l’obbligo di riferire alla Commissione le irregolarità constatate, anche quando integrino reato; sarà poi la Commissione a denunciare ai sensi degli artt. 331 e 361 c.p.p. Lo scambio con l’AG procedente è inoltre disciplinato dal comma 13-ter, che consente a CONSOB e Banca d'Italia di richiedere informazioni in ordine a indagini per i reati di abusivismo (art. 166), abuso di informazioni privilegiate (art. 184), manipolazione (art. 185), ostacolo alla vigilanza (artt. 170-bis, 173-bis TUF e 2638 c.c.), fermo restando il segreto investigativo ex art. 329 c.p.p.

L’ESMA può accedere ai dati raccolti dalla CONSOB italiana?

Sì, nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento UE 1095/2010 e dalle direttive di settore (MiFID II, MAR, AIFMD, UCITS). Il comma 2 dell’art. 4 TUF impone a CONSOB e Banca d'Italia di adempiere agli obblighi di comunicazione e cooperazione verso le autorità del SEVIF, ivi compresa l’AESFEM (ESMA). Il comma 2-bis consente accordi di collaborazione e delega reciproca di compiti di vigilanza. La CONSOB è inoltre punto di contatto per le richieste UE in materia di servizi di investimento, sedi di negoziazione, APA e ARM (comma 2-ter). I dati trasferiti restano coperti dal vincolo di riservatezza europeo e non possono essere ritrasmessi a terzi senza il consenso della CONSOB (originator control rule).

Un dipendente CONSOB che divulga informazioni è penalmente responsabile?

Sì. I dipendenti CONSOB, in quanto pubblici ufficiali (art. 4, comma 11, TUF), rispondono del reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p., punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nella forma base, e da due a cinque anni nelle ipotesi aggravate (rivelazione per profitto proprio o altrui, o per agevolare l’acquisizione di un vantaggio patrimoniale). Si aggiungono la responsabilità disciplinare interna (sospensione, destituzione) e quella civile per i danni causati ai soggetti le cui informazioni siano state divulgate. Il vincolo si estende anche a consulenti, esperti e a chi a qualunque titolo abbia lavorato per la CONSOB (comma 12) e persiste dopo la cessazione del rapporto.

Esiste lo scambio di informazioni con la SEC statunitense?

Sì. La cooperazione con autorità di Paesi extra-UE è disciplinata dal comma 3 dell’art. 4 TUF ed è subordinata, ai sensi del comma 5-bis, all’esistenza di norme equivalenti in materia di segreto d'ufficio nel Paese richiedente. La CONSOB ha sottoscritto un MoU bilaterale con la SEC e aderisce al Multilateral MoU dell’IOSCO (2002) e all’Enhanced MMoU (2017), che disciplinano modalità, lingue, costi, regime di confidenzialità e ipotesi di rifiuto. La SEC può richiedere alla CONSOB di acquisire informazioni, registrazioni e atti dagli intermediari italiani; specularmente la CONSOB può ottenere dati dalla SEC. Le informazioni trasmesse restano soggette al principio di originator control e non possono essere riutilizzate per finalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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