In sintesi
- Quando più imprese operano nello stesso luogo di lavoro ATEX, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al proprio controllo.
- Il datore di lavoro responsabile del luogo di lavoro coordina l’attuazione di tutte le misure di salute e sicurezza e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni (ex art. 294 SIC) l’obiettivo, le misure e le modalità di coordinamento, ferma la responsabilità individuale di ciascuno.
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Art. 292 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Coordinamento
In vigore dal 15/05/2008
1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. ((Ferma)) restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall’articolo 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all’articolo 294, l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.
Stesso numero, altri codici
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il coordinamento tra più datori di lavoro nelle zone ATEX: un obbligo critico
L’art. 292 D.Lgs. 81/2008 affronta una situazione frequente nei contesti industriali complessi: più imprese che operano contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Questo scenario è tipico dei cantieri di manutenzione in raffinerie, impianti petrolchimici, depositi di gas liquefatti e impianti di verniciatura, dove il personale dell’impresa committente e i lavoratori di imprese appaltatrici (manutentori, impiantisti, saldatori) operano fianco a fianco in zone ATEX.
Il comma 1 ribadisce il principio di responsabilità individuale: ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al proprio controllo. Un’impresa di manutenzione che porta i propri lavoratori in zona ATEX non può liberarsi degli obblighi di valutazione del rischio e di formazione dei propri lavoratori semplicemente perché è l’impresa committente che controlla il sito. Ogni datore di lavoro deve assicurarsi che i propri lavoratori abbiano ricevuto la formazione ATEX adeguata, stiano utilizzando attrezzature idonee alla zona classificata e rispettino le procedure operative del sito.
Il comma 2 introduce un obbligo aggiuntivo per il datore di lavoro «responsabile del luogo di lavoro», tipicamente l’impresa committente/gestore del sito, che deve «coordinare l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori» e deve specificare nel documento sulla protezione contro le esplosioni (art. 294 SIC) le modalità di questo coordinamento. Questo include: la trasmissione agli appaltatori della classificazione delle zone ATEX del sito, le procedure per i permessi di lavoro in zone classificate (Hot Work Permit, Confined Space Entry Permit), le procedure di emergenza in caso di rilevazione di atmosfera esplosiva, la supervisione del rispetto delle procedure da parte dei lavoratori di tutte le imprese presenti.
Il permesso di lavoro (Permit To Work) come strumento di coordinamento
Nella pratica operativa degli impianti ATEX, il principale strumento di coordinamento tra il gestore del sito e le imprese appaltatrici è il sistema del «permesso di lavoro» (Permit To Work, PTW): un documento formale che autorizza specifiche attività lavorative in zone a rischio, dopo la verifica delle condizioni di sicurezza, l’adozione delle misure preventive (inertizzazione, ventilazione supplementare, test gas) e la definizione delle misure di emergenza. Il PTW non è esplicitamente richiesto dall’art. 292, ma è lo strumento operativo con cui il coordinamento previsto dalla norma viene realizzato in pratica.
Domande frequenti
Un’impresa di pulizie che opera in un impianto chimico con zone ATEX deve adottare attrezzature ex-proof?
Sì. L’impresa di pulizie è un datore di lavoro distinto che deve rispettare i propri obblighi ex art. 292, comma 1. I lavoratori devono essere formati sul rischio ATEX, le attrezzature usate (aspirapolveri, lucidatrici) devono essere idonee per la zona classificata (ex-proof se necessario), e devono rispettare le procedure operative del sito stabilite dal gestore. Il gestore del sito deve trasmettere all’impresa di pulizie le informazioni sulla classificazione delle zone e le procedure di sicurezza.
Il documento di coordinamento ex art. 292 deve essere redatto prima dell’inizio dei lavori?
Sì. L’art. 294, comma 3 SIC stabilisce che il documento sulla protezione contro le esplosioni deve essere compilato 'prima dell’inizio del lavoro'. Il coordinamento tra le imprese presenti deve essere documentato nel documento di protezione contro le esplosioni (ex art. 294 SIC) prima che le attività con più datori di lavoro abbiano inizio. Modifiche successive richiedono revisioni del documento.