- Il datore di lavoro, nell’adempimento degli obblighi ex art. 17 comma 1 SIC, valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, considerando almeno: probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive, probabilità che le sorgenti di accensione siano presenti e attive, caratteristiche dell’impianto e delle sostanze, entità degli effetti prevedibili.
- I rischi di esplosione sono valutati complessivamente, inclusi i luoghi collegati tramite aperture con zone a rischio.
Art. 290 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione dei rischi di esplosione
In vigore dal 15/05/2008
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessi-vamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Stesso numero, altri codici
- Art. 290 Codice Civile: Effetti e decorrenza della legittimazione per
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- Articolo 290 Codice di Procedura Penale: Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
- Articolo 290 Codice Penale: Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate
La valutazione del rischio di esplosione: metodo e contenuto
L’art. 290 D.Lgs. 81/2008 definisce gli elementi minimi che il datore di lavoro deve considerare nella valutazione del rischio di esplosione. La norma non prescrive un metodo specifico, numerosi metodi di analisi del rischio ATEX sono disponibili (HAZOP, What-if, albero degli eventi), ma indica i quattro criteri minimi che la valutazione deve coprire.
Il primo criterio (probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive) è il presupposto per la classificazione delle zone ATEX: un’area in cui l’atmosfera esplosiva è presente continuamente o frequentemente (zona 0 per gas, zona 20 per polveri) è più pericolosa di un’area in cui è presente solo occasionalmente (zona 1, zona 21) o raramente (zona 2, zona 22). La norma di riferimento per questa classificazione è la serie EN 60079-10 (per gas e vapori) e la EN/IEC 61241-10 (per polveri).
Il secondo criterio (probabilità che le sorgenti di accensione siano presenti e divengano attive ed efficaci) introduce la variabile delle sorgenti di accensione nella valutazione del rischio. L’atmosfera esplosiva da sola non causa danni: è necessaria una sorgente di accensione con energia sufficiente a innescare la combustione. La valutazione deve identificare le potenziali sorgenti di accensione presenti (attrezzature elettriche, superfici calde, scariche elettrostatiche, operazioni di saldatura, fumo) e valutare la probabilità che diventino «efficaci», cioè che raggiungano una concentrazione e un’energia sufficiente a innescare l’atmosfera esplosiva presente.
Il terzo criterio (caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e possibili interazioni) richiede la conoscenza approfondita delle proprietà fisico-chimiche delle sostanze presenti (LIE, LSE, temperatura di autoaccensione, temperatura minima di accensione delle polveri, granulometria per le polveri, densità del vapore rispetto all’aria) e delle caratteristiche dell’impianto (punti di potenziale rilascio, sistemi di contenimento, sistemi di rilevazione dei gas).
Il quarto criterio (entità degli effetti prevedibili) anticipa la stima delle conseguenze di un’eventuale esplosione: danni a persone, danni strutturali, possibilità di effetti a cascata (domino effect) verso installazioni adiacenti. Questa stima è necessaria per verificare se le misure di protezione adottate siano proporzionate all’entità del rischio.
La valutazione complessiva e i luoghi collegati
Il comma 2 impone che i rischi siano valutati «complessivamente» e il comma 3 precisa che vanno considerati anche i luoghi collegati tramite aperture con le zone a rischio. Quest'ultima previsione è particolarmente importante per i sistemi impiantistici complessi: un locale adiacente alla zona di stoccaggio di solventi, collegato tramite aperture non sigillate (porte, finestre, passacavi) può essere raggiunto dai vapori infiammabili e deve essere considerato nella valutazione. La norma EN 60079-10-1 prevede specifiche procedure per la valutazione delle aperture tra zone a rischio e zone sicure.
Domande frequenti
Chi è qualificato per effettuare la valutazione del rischio di esplosione ex art. 290?
La norma non richiede una qualifica specifica, ma la complessità tecnica della valutazione ATEX richiede competenze in ingegneria di processo, chimica industriale e normativa ATEX. In pratica, la valutazione viene effettuata dal RSPP in collaborazione con ingegneri ATEX specializzati (spesso consulenti esterni), utilizzando le norme della serie EN 60079 come riferimento. Il datore di lavoro resta responsabile della valutazione anche se si avvale di consulenti.
La valutazione del rischio ATEX deve essere distinta dal DVR generale o può essere integrata?
La norma dice che il datore di lavoro valuta i rischi 'nell’adempimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 17, comma 1', il che indica che la valutazione ATEX è parte integrante del DVR generale. Tuttavia, per ragioni di leggibilità e completezza tecnica, è buona pratica redigere una sezione specifica (o un allegato tecnico) dedicata al rischio ATEX nel DVR, con i risultati della classificazione delle zone e il documento di protezione contro le esplosioni ex art. 294 SIC.
Alfa S.r.l. ha una sala di verniciatura con aspirazione: è comunque necessaria la valutazione del rischio ATEX?
Sì. L’aspirazione riduce la concentrazione dei vapori di solvente, ma non elimina necessariamente l’atmosfera esplosiva durante le fasi di avvio, fermata o guasto dell’impianto di ventilazione. La valutazione deve considerare anche queste condizioni transitorie. Solo se la valutazione dimostra che, anche nelle condizioni peggiori (guasto della ventilazione), la concentrazione dei vapori non supera il 25% del LIE, si può concludere che il rischio ATEX è trascurabile.