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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 267 apre il Titolo X del D.Lgs. 81/2008 dedicato agli agenti biologici e fornisce le definizioni operative fondamentali.
  • Agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche geneticamente modificato, coltura cellulare o endoparassita umano capace di causare infezioni, allergie o intossicazioni.
  • Microrganismo: entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.
  • Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari, rilevante nei laboratori biomedici e farmaceutici.
  • Le definizioni sono inderogabili e si applicano a tutti i settori in cui vi sia esposizione deliberata o accidentale ad agenti biologici.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 267 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

In vigore dal 15/05/2008

1. Ai sensi del presente titolo s’intende per: a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Perché le definizioni contano: il perimetro applicativo del Titolo X

L’art. 267 D.Lgs. 81/2008 svolge una funzione tecnico-giuridica essenziale: fissa il vocabolario normativo all’interno del quale si muovono tutti gli obblighi del Titolo X (artt. 267-286). Senza una definizione precisa di «agente biologico», «microrganismo» e «coltura cellulare» sarebbe impossibile determinare quando scattano le misure di prevenzione, le comunicazioni obbligatorie, la sorveglianza sanitaria e le sanzioni.

La disposizione recepisce la direttiva 2000/54/CE (protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro), che a sua volta aggiornava la direttiva 90/679/CEE. Il legislatore ha scelto un approccio estensivo: rientrano nell’ambito applicativo non solo i batteri e i virus tradizionali, ma anche i microrganismi geneticamente modificati (OGM) e gli endoparassiti umani, categorie che negli anni Novanta non erano ancora pienamente considerate nelle normative precedenti.

L’agente biologico: una definizione tripartita

La lettera a) individua tre sottocategorie: (1) qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato; (2) le colture cellulari; (3) gli endoparassiti umani. La congiunzione «anche se geneticamente modificato» è tutt'altro che superflua: significa che i laboratori di ricerca che manipolano OGM, anche qualora non intendano causare danni, sono sottoposti agli stessi obblighi di sicurezza previsti per chi lavora con agenti patogeni convenzionali. Questo allineamento è particolarmente rilevante per le biotecnologie farmaceutiche e per la ricerca universitaria.

La condizione alternativa «che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni» chiarisce che la norma non richiede la certezza del danno, ma la mera potenzialità. Un agente del Gruppo 1 (si veda art. 268 SIC), pur essendo a basso rischio, è comunque un agente biologico ai sensi dell’art. 267 e rientra nel campo di applicazione del Titolo X.

Il microrganismo: entità cellulare e non cellulare

La lettera b) adotta una nozione ampia di «microrganismo», estesa alle entità «cellulari o meno». Questo inciso include i prioni, agenti proteici privi di acidi nucleici responsabili di patologie neurodegenerative come la variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, nonché i virus, che sono entità biologiche al confine tra vivente e non vivente. La capacità di «riprodursi o trasferire materiale genetico» è il tratto definitorio: non occorre che l’entità si riproduca autonomamente (come i virus), basta che possa trasferire informazione genetica.

In ambito applicativo pratico, questa definizione impone che i laboratori clinici che lavorano con campioni biologici potenzialmente contaminati da prioni, ad esempio i reparti di neurologia e le sale autoptiche, adottino le misure previste dal Titolo X, anche se tradizionalmente tali strutture non si identificavano come «laboratori biologici» in senso stretto.

La coltura cellulare nei laboratori biomedicali

La lettera c) indica che le colture cellulari derivate da organismi pluricellulari rientrano nella definizione. Questo è rilevante per i laboratori di biologia molecolare, le industrie farmaceutiche e i centri di ricerca oncologica che coltivano linee cellulari umane (es. cellule HeLa, cellule HEK-293) o animali. Anche se tali colture non sono direttamente infettive, possono veicolare virus latenti o essere esse stesse geneticamente modificate, rientrando quindi nella fattispecie dell’art. 267.

Implicazioni pratiche per datori di lavoro e RSPP

Il punto di partenza operativo per qualunque RSPP che gestisca un laboratorio, un ospedale, un impianto di depurazione acque reflue o un’industria alimentare è la valutazione del rischio biologico ai sensi dell’art. 271 SIC. Tuttavia, tale valutazione non può essere condotta senza aver prima identificato se nel processo lavorativo siano presenti, deliberatamente o in modo accidentale, agenti biologici ai sensi dell’art. 267. La corretta qualificazione è quindi il presupposto logico di tutta la catena normativa del Titolo X.

Alfa S.r.l. gestisce un impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Il suo RSPP si chiede se i lavoratori addetti ai filtri biologici siano esposti ad agenti biologici. La risposta è affermativa: le biomasse batteriche che colonizzano i filtri sono microrganismi ai sensi dell’art. 267, lettera b), e i lavoratori che vi entrano in contatto (pulizia, manutenzione) sono esposti ad agenti biologici anche se l’attività non prevede un uso deliberato di tali organismi. Scattano quindi le misure del Titolo X, inclusa la valutazione del rischio di cui all’art. 271 SIC.

Rapporti con altre norme

Le definizioni dell’art. 267 si intrecciano con quelle del D.Lgs. 206/2001 sull’impiego confinato di OGM e con il D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206, richiamato espressamente dall’art. 269, comma 5 SIC. La coerenza definitoria è garantita dal fatto che la direttiva 2000/54/CE e la direttiva 98/81/CE condividono una base concettuale comune. Per le strutture sanitarie entra in gioco anche il Titolo X-bis (artt. 286-bis ss. SIC), introdotto per recepire la direttiva 2010/32/UE sulle ferite da taglio.

Domande frequenti

Un’azienda che utilizza lieviti per la produzione di birra è soggetta al Titolo X del D.Lgs. 81/2008?

Sì, se i lieviti rientrano nella definizione di microrganismo dell’art. 267. Tuttavia, i lieviti da birra sono classificati nel Gruppo 1 (basso rischio) dall’allegato XLVI, quindi gli obblighi specifici come la comunicazione all’organo di vigilanza non scattano, ma la valutazione del rischio biologico rimane obbligatoria.

I prioni (es. agente della BSE) sono considerati agenti biologici ai sensi dell’art. 267?

Sì. La definizione di microrganismo include le entità in grado di trasferire materiale genetico o di riprodursi, ma il CCNL e le linee guida ministeriali hanno esteso l’interpretazione ai prioni, che pur non avendo acidi nucleici propri possono indurre un template biologico patogeno. Sono classificati nel Gruppo 3 dell’allegato XLVI.

Un laboratorio universitario che coltiva cellule HeLa è soggetto alle norme sugli agenti biologici?

Sì. Le colture cellulari derivate da organismi pluricellulari rientrano nella definizione dell’art. 267, lettera c). Inoltre, le cellule HeLa possono veicolare virus latenti (es. HPV-18), quindi il datore di lavoro deve valutare il rischio biologico e adottare le misure di cui agli artt. 271 e ss. SIC.

Le definizioni dell’art. 267 si applicano anche ai lavoratori agricoli?

Sì. L’art. 3 D.Lgs. 81/2008 estende l’applicazione del decreto a tutti i settori produttivi. I lavoratori agricoli che manipolano terreni, compost, colture o animali possono essere esposti ad agenti biologici (es. spore di Aspergillus, Leptospira) rientranti nelle definizioni dell’art. 267.

Un’azienda che produce antibiotici utilizza batteri geneticamente modificati: quali obblighi derivano dall’art. 267?

I batteri GM rientrano nella definizione di agente biologico ai sensi dell’art. 267, lettera a). Il datore di lavoro deve classificarli secondo l’art. 268 SIC, effettuare la valutazione del rischio ex art. 271 SIC e, se si tratta di agenti di Gruppo 2 o superiore, comunicarlo all’organo di vigilanza ex art. 269 SIC. Si applica anche il D.Lgs. 206/2001 sull’impiego confinato di OGM.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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