In sintesi
- Il medico competente è punito con arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria per agenti chimici (artt. 229, 230 SIC) e per CMR (art. 242 SIC).
- Sanzione minore (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro) per la violazione dell’art. 243, comma 2 SIC (tenuta delle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti a CMR).
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Art. 264 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni per il medico competente
In vigore dal 15/05/2008
((
1. Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma
2. ))
Stesso numero, altri codici
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La responsabilità penale del medico competente in materia di agenti chimici, CMR e amianto
L’art. 264 del D.Lgs. 81/2008, tra parentesi in quanto introdotto da modifiche successive, disciplina la responsabilità penale specifica del medico competente per le violazioni in materia di agenti chimici pericolosi e di CMR. La norma sanziona il medico competente per le violazioni che rientrano nelle sue specifiche competenze e responsabilità: effettuare la sorveglianza sanitaria nei tempi e con i contenuti previsti, comunicare correttamente i risultati, tenere e aggiornare le cartelle sanitarie.
Le sanzioni previste sono di due livelli: la più grave (arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro) riguarda la violazione degli artt. 229, commi 3 e 6, 230 e 242, comma 4. Il comma 3 dell’art. 229 riguarda l’obbligo di monitoraggio biologico; il comma 6 riguarda l’informazione ai lavoratori e al datore di lavoro in caso di effetti pregiudizievoli; l’art. 230 riguarda la tenuta delle cartelle per agenti chimici; l’art. 242, comma 4, riguarda l’obbligo di informare il datore di lavoro in caso di anomalie riscontrate nella sorveglianza dei lavoratori esposti a CMR. La sanzione minore (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro) riguarda la violazione dell’art. 243, comma 2 (tenuta e aggiornamento delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti a CMR).
Le sanzioni del medico competente non escludono la responsabilità civile e disciplinare: un medico che omette sistematicamente la sorveglianza sanitaria può rispondere anche dei danni alla salute dei lavoratori (responsabilità civile ex art. 2043 c.c.) e può essere oggetto di procedimento disciplinare davanti all’Ordine dei Medici.
Domande frequenti
Il medico competente risponde per la mancata comunicazione dei risultati della sorveglianza sanitaria al datore di lavoro?
Sì. L’art. 264 sanziona la violazione dell’art. 229, comma 6, che impone al medico di informare il datore di lavoro degli effetti pregiudizievoli accertati. La mancata comunicazione, che potrebbe impedire al datore di lavoro di adottare le misure correttive, è punita con arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro.
Il medico competente deve istituire la cartella sanitaria anche per i lavoratori esposti solo occasionalmente a CMR?
Sì, per tutti i lavoratori per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria ai sensi degli artt. 229 o 242 SIC. La pericodicità e la profondità degli accertamenti possono variare in funzione del livello di esposizione, ma la cartella sanitaria deve essere istituita e aggiornata.