Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 264 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni per il medico competente

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma

2. ))

In sintesi

  • Il medico competente è punito con arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria per agenti chimici (artt. 229, 230 SIC) e per CMR (art. 242 SIC).
  • Sanzione minore (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro) per la violazione dell’art. 243, comma 2 SIC (tenuta delle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti a CMR).

La responsabilità penale del medico competente in materia di agenti chimici, CMR e amianto

L’art. 264 del D.Lgs. 81/2008, tra parentesi in quanto introdotto da modifiche successive, disciplina la responsabilità penale specifica del medico competente per le violazioni in materia di agenti chimici pericolosi e di CMR. La norma sanziona il medico competente per le violazioni che rientrano nelle sue specifiche competenze e responsabilità: effettuare la sorveglianza sanitaria nei tempi e con i contenuti previsti, comunicare correttamente i risultati, tenere e aggiornare le cartelle sanitarie.

Le sanzioni previste sono di due livelli: la più grave (arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro) riguarda la violazione degli artt. 229, commi 3 e 6, 230 e 242, comma 4. Il comma 3 dell’art. 229 riguarda l’obbligo di monitoraggio biologico; il comma 6 riguarda l’informazione ai lavoratori e al datore di lavoro in caso di effetti pregiudizievoli; l’art. 230 riguarda la tenuta delle cartelle per agenti chimici; l’art. 242, comma 4, riguarda l’obbligo di informare il datore di lavoro in caso di anomalie riscontrate nella sorveglianza dei lavoratori esposti a CMR. La sanzione minore (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro) riguarda la violazione dell’art. 243, comma 2 (tenuta e aggiornamento delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti a CMR).

Le sanzioni del medico competente non escludono la responsabilità civile e disciplinare: un medico che omette sistematicamente la sorveglianza sanitaria può rispondere anche dei danni alla salute dei lavoratori (responsabilità civile ex art. 2043 c.c.) e può essere oggetto di procedimento disciplinare davanti all’Ordine dei Medici.

Domande frequenti

Il medico competente risponde per la mancata comunicazione dei risultati della sorveglianza?

Si': la violazione degli obblighi di informazione (es. art. 229, c.6) e' punita con arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro (art. 264 SIC).

Quali violazioni rientrano nella sanzione piu' grave?

Quelle degli artt. 229 (commi 3 e 6), 230 e 242, comma 4: monitoraggio biologico, informazione, cartelle, comunicazione di anomalie per i CMR.

Qual e' la sanzione minore?

Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'art. 243, comma 2 (cartelle dei lavoratori esposti a CMR).

Le sanzioni penali escludono altre responsabilita'?

No: non escludono la responsabilita' civile e disciplinare del medico competente.

A quali agenti si riferisce l'art. 264?

Agli agenti chimici pericolosi e ai cancerogeni/mutageni (CMR).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-15
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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