Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 264 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni per il medico competente

In vigore dal 15/05/2008

1. Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma

2.

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In sintesi

  • Il medico competente è punito con arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria per agenti chimici (artt. 229, 230 SIC) e per CMR (art. 242 SIC).
  • Sanzione minore (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro) per la violazione dell’art. 243, comma 2 SIC (tenuta delle cartelle sanitarie dei lavoratori esposti a CMR).

La responsabilità penale del medico competente in materia di agenti chimici, CMR e amianto

L’art. 264 del D.Lgs. 81/2008, tra parentesi in quanto introdotto da modifiche successive, disciplina la responsabilità penale specifica del medico competente per le violazioni in materia di agenti chimici pericolosi e di CMR. La norma sanziona il medico competente per le violazioni che rientrano nelle sue specifiche competenze e responsabilità: effettuare la sorveglianza sanitaria nei tempi e con i contenuti previsti, comunicare correttamente i risultati, tenere e aggiornare le cartelle sanitarie.

Le sanzioni previste sono di due livelli: la più grave (arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro) riguarda la violazione degli artt. 229, commi 3 e 6, 230 e 242, comma 4. Il comma 3 dell’art. 229 riguarda l’obbligo di monitoraggio biologico; il comma 6 riguarda l’informazione ai lavoratori e al datore di lavoro in caso di effetti pregiudizievoli; l’art. 230 riguarda la tenuta delle cartelle per agenti chimici; l’art. 242, comma 4, riguarda l’obbligo di informare il datore di lavoro in caso di anomalie riscontrate nella sorveglianza dei lavoratori esposti a CMR. La sanzione minore (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro) riguarda la violazione dell’art. 243, comma 2 (tenuta e aggiornamento delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti a CMR).

Le sanzioni del medico competente non escludono la responsabilità civile e disciplinare: un medico che omette sistematicamente la sorveglianza sanitaria può rispondere anche dei danni alla salute dei lavoratori (responsabilità civile ex art. 2043 c.c.) e può essere oggetto di procedimento disciplinare davanti all’Ordine dei Medici.

Casi pratici

Caso 1: omessa comunicazione degli esiti

Il medico competente omette di informare datore e lavoratori in caso di effetti pregiudizievoli (art. 229, comma 6) o non tiene le cartelle per agenti chimici (art. 230): e' punito con l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 300 a 1.200 euro (art. 264, lett. a SIC).

Caso 2: cartelle dei lavoratori CMR

La mancata tenuta e aggiornamento delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti a CMR (art. 243, comma 2) e' punita con l'arresto fino a un mese o l'ammenda da 200 a 800 euro. Le sanzioni non escludono responsabilita' civile e disciplinare.

Domande frequenti

Il medico competente risponde per la mancata comunicazione dei risultati della sorveglianza?

Si': la violazione degli obblighi di informazione (es. art. 229, c.6) e' punita con arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro (art. 264 SIC).

Quali violazioni rientrano nella sanzione piu' grave?

Quelle degli artt. 229 (commi 3 e 6), 230 e 242, comma 4: monitoraggio biologico, informazione, cartelle, comunicazione di anomalie per i CMR.

Qual e' la sanzione minore?

Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'art. 243, comma 2 (cartelle dei lavoratori esposti a CMR).

Le sanzioni penali escludono altre responsabilita'?

No: non escludono la responsabilita' civile e disciplinare del medico competente.

A quali agenti si riferisce l'art. 264?

Agli agenti chimici pericolosi e ai cancerogeni/mutageni (CMR).

Ultimo aggiornamento redazionale: 15 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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