Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 264 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni per il medico competente
In vigore dal 15/05/2008
((
1. Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma
2. ))
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 263 - Art. 263 SIC - (Sanzioni per il preposto)→T.U. Sicurezza art. 264-bis - Art. 264 bis SIC - (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione…→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 265 SIC – Articolo abrogato→Art. 262 SIC – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente→Art. 266 SIC – Campo di applicazione→Art. 261 SIC – (Patologie da amianto)→Art. 267 SIC – Definizioni→Art. 260 SIC – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio→Art. 268 SIC – Classificazione degli agenti biologici
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
La responsabilità penale del medico competente in materia di agenti chimici, CMR e amianto
L’art. 264 del D.Lgs. 81/2008, tra parentesi in quanto introdotto da modifiche successive, disciplina la responsabilità penale specifica del medico competente per le violazioni in materia di agenti chimici pericolosi e di CMR. La norma sanziona il medico competente per le violazioni che rientrano nelle sue specifiche competenze e responsabilità: effettuare la sorveglianza sanitaria nei tempi e con i contenuti previsti, comunicare correttamente i risultati, tenere e aggiornare le cartelle sanitarie.
Le sanzioni previste sono di due livelli: la più grave (arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro) riguarda la violazione degli artt. 229, commi 3 e 6, 230 e 242, comma 4. Il comma 3 dell’art. 229 riguarda l’obbligo di monitoraggio biologico; il comma 6 riguarda l’informazione ai lavoratori e al datore di lavoro in caso di effetti pregiudizievoli; l’art. 230 riguarda la tenuta delle cartelle per agenti chimici; l’art. 242, comma 4, riguarda l’obbligo di informare il datore di lavoro in caso di anomalie riscontrate nella sorveglianza dei lavoratori esposti a CMR. La sanzione minore (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro) riguarda la violazione dell’art. 243, comma 2 (tenuta e aggiornamento delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti a CMR).
Le sanzioni del medico competente non escludono la responsabilità civile e disciplinare: un medico che omette sistematicamente la sorveglianza sanitaria può rispondere anche dei danni alla salute dei lavoratori (responsabilità civile ex art. 2043 c.c.) e può essere oggetto di procedimento disciplinare davanti all’Ordine dei Medici.
Domande frequenti
Il medico competente risponde per la mancata comunicazione dei risultati della sorveglianza?
Si': la violazione degli obblighi di informazione (es. art. 229, c.6) e' punita con arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro (art. 264 SIC).
Quali violazioni rientrano nella sanzione piu' grave?
Quelle degli artt. 229 (commi 3 e 6), 230 e 242, comma 4: monitoraggio biologico, informazione, cartelle, comunicazione di anomalie per i CMR.
Qual e' la sanzione minore?
Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'art. 243, comma 2 (cartelle dei lavoratori esposti a CMR).
Le sanzioni penali escludono altre responsabilita'?
No: non escludono la responsabilita' civile e disciplinare del medico competente.
A quali agenti si riferisce l'art. 264?
Agli agenti chimici pericolosi e ai cancerogeni/mutageni (CMR).