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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il Capo III del Titolo VIII (artt. 246-261 SIC) si applica a tutte le attività lavorative con rischio di esposizione ad amianto: demolizione, manutenzione, ristrutturazione, rimozione, smaltimento, bonifica, attività estrattiva in pietre verdi, lotta antincendio in eventi naturali estremi.
  • Il campo di applicazione include anche la gestione delle emergenze in eventi naturali estremi che possono coinvolgere manufatti contenenti amianto.
  • La L. 257/1992 (divieto di produzione e commercializzazione dell’amianto) rimane pienamente in vigore e si coordina con la disciplina del Capo III.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 246 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Campo di applicazione)

In vigore dal 15/05/2008

1. ((Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 , le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro.))

Il campo di applicazione della disciplina sull’amianto: ampiezza e specialità

L’art. 246 del D.Lgs. 81/2008 apre il Capo III del Titolo VIII, dedicato alla protezione dei lavoratori dai rischi dell’amianto. La rubrica dell’articolo è tra parentesi perché introdotta da modifiche successive all’impianto originario del decreto. La norma ha un campo di applicazione particolarmente ampio, che riflette la pervasività del problema amianto nel patrimonio edilizio e infrastrutturale italiano.

L’Italia è tra i Paesi europei con il maggior numero di edifici contenenti materiali in cemento-amianto (eternit) e amianto spruzzato, realizzati prima del divieto del 1992. La legge 27 marzo 1992, n. 257 ha vietato l’estrazione, la lavorazione e la commercializzazione dell’amianto, ma non ne ha eliminato la presenza negli edifici preesistenti. Il Capo III del D.Lgs. 81/2008 regola quindi la gestione «in situ» dell’amianto presente nel patrimonio costruito.

Le attività incluse nel campo di applicazione

Il campo è definito per tipologia di attività e non per settore produttivo: rientrano nel Capo III tutti i lavori di demolizione, manutenzione e ristrutturazione (anche di un normale appartamento privato), la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto (MCA), lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi (serpentino, talco, vermiculite, minerali che naturalmente possono contenere fibre di amianto), e la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi.

L’inserimento degli «eventi naturali estremi» (terremoti, alluvioni, incendi boschivi) è una novità introdotta dal recepimento della direttiva 2023/2668/UE: i disastri naturali che coinvolgono edifici contenenti MCA mettono a rischio i soccorritori e la popolazione. I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile che operano in queste situazioni devono essere considerati lavoratori esposti ad amianto ai sensi del Capo III.

Il coordinamento con la L. 257/1992

La norma esordisce con «Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257»: questa clausola di salvaguardia ricorda che il divieto assoluto di produzione e commercializzazione dell’amianto (L. 257/1992) continua a operare parallelamente alla disciplina di gestione del rischio del Capo III. Le due normative non si sostituiscono ma si integrano: la L. 257/1992 vieta l’immissione di nuovo amianto nel sistema; il Capo III regola la gestione dell’amianto già presente.

Domande frequenti

Un privato cittadino che fa ristrutturare il proprio appartamento con presenza di amianto è soggetto al Capo III?

Sì, in quanto committente. Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice che esegue i lavori di rimozione è soggetto a tutti gli obblighi del Capo III. Il committente privato ha obblighi di comunicazione e coordinamento con l’appaltatore, pur non essendo direttamente assoggettato a tutte le prescrizioni operative del Capo III.

La gestione di un incendio in un edificio con amianto da parte dei vigili del fuoco rientra nel Capo III?

Sì, con la recente modifica che include la 'lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi'. I vigili del fuoco e i soccorritori sono esposti al rischio amianto negli incendi di edifici storici. Le amministrazioni devono dotare il personale di DPI adeguati e garantire la sorveglianza sanitaria.

L’amianto naturalmente presente nel terreno (amianto nativo) è soggetto al Capo III?

Sì. L’attività estrattiva o di scavo in zone con presenza di amianto nativo (pietre verdi, serpentiniti) è espressamente inclusa nel campo di applicazione dell’art. 246. I lavoratori di cave e scavi in queste aree devono essere protetti secondo le disposizioni del Capo III.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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