- Se la valutazione dei rischi evidenzia il possibile superamento dei valori limite, il datore di lavoro deve predisporre un programma d'azione con misure tecniche e/o organizzative.
- Il programma deve considerare metodi di lavoro alternativi, attrezzature a minore emissione, dispositivi di sicurezza, manutenzione, progettazione degli ambienti e DPI.
- Le aree dove si possono superare i valori limite devono essere segnalate con apposita segnaletica e, ove possibile, l’accesso deve essere limitato.
- Le misure devono essere adattate alle esigenze dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio.
Art. 217 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
In vigore dal 15/05/2008
1. Se la valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare: a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e del livello dell’esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
2. In base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori ((limite di esposizione)) devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
Stesso numero, altri codici
- Art. 217 Codice Civile: Amministrazione e godimento dei beni
- Articolo 217 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 217 Codice della Strada: Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione
- Articolo 217 Codice di Procedura Civile: Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori
- Articolo 217 Codice di Procedura Penale: Pluralità di ricognizioni
- Articolo 217 Codice Penale: Durata minima
Il programma d'azione: obbligo che scatta al superamento dei valori limite
L’art. 217 del D.Lgs. 81/2008 interviene nella fase successiva alla valutazione del rischio disciplinata dall’art. 216 SIC. Quando la valutazione, comprensiva di misurazioni e/o calcoli, evidenzia che i valori limite di esposizione (VLE) fissati all’art. 215 SIC possono essere superati, il datore di lavoro è obbligato a definire e attuare un programma d'azione strutturato.
La norma adotta la gerarchia di controllo tipica del D.Lgs. 81/2008: si privilegiano le soluzioni tecniche (eliminazione o riduzione alla fonte del rischio), poi quelle organizzative e, in ultima istanza, i dispositivi di protezione individuale. L’elenco contenuto nel comma 1 non è tassativo ma orientativo, e il datore di lavoro deve adottare la combinazione di misure più efficace nel caso concreto.
Misure tecniche: sostituzione delle attrezzature e schermatura
La lettera b) del comma 1 impone di valutare la possibilità di scegliere attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, fermo restando il soddisfacimento delle esigenze produttive. Questo principio di sostituzione vale, ad esempio, nella saldatura: passare da saldatura ad arco aperto a processi con schermatura integrata o a saldatura laser pulsata a bassa energia può ridurre significativamente l’esposizione agli UV incoerenti.
Le misure tecniche per ridurre l’emissione (lett. c) comprendono: schermi fissi o rimovibili certificati per la banda spettrale di interesse, dispositivi di sicurezza a intercettazione del fascio (interlocks), cabinet chiusi per laser industriali, filtri antiriflesso su finestre. La manutenzione regolare di questi sistemi è esplicitamente richiamata (lett. d): uno schermo deteriorato o un dispositivo di sicurezza guasto annullano l’efficacia della protezione.
Misure organizzative: limitazione dell’esposizione nel tempo e nello spazio
La riduzione della durata e del livello dell’esposizione (lett. f) si realizza attraverso la rotazione degli addetti, la pianificazione dei turni in modo da distribuire il tempo di esposizione tra più lavoratori e l’ottimizzazione delle fasi produttive che generano maggiore irradianza. È importante che questi interventi organizzativi siano documentati nel DVR e non rimangano meramente informali.
La progettazione e struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro (lett. e) riguarda scelte architettoniche e di layout: posizionamento delle sorgenti, orientamento dei posti di lavoro rispetto alle sorgenti, uso di materiali a bassa riflettività sulle superfici circostanti. Nei nuovi impianti queste valutazioni devono essere condotte prima della messa in esercizio.
DPI: ultima linea di difesa
I dispositivi di protezione individuale (lett. g), occhiali per laser, visiere per saldatura, creme a filtro UV, sono ammessi solo quando le misure tecniche e organizzative non sono sufficienti a portare l’esposizione sotto i VLE. Il datore di lavoro deve selezionare DPI certificati specificamente per la banda spettrale e l’intensità della sorgente. Per i laser, gli occhiali devono riportare il numero d'onda (O.D.) e la lunghezza d'onda per cui garantiscono protezione.
Segnaletica e limitazione degli accessi
Il comma 2 impone una doppia misura: segnalazione delle aree a rischio con apposita cartellonistica (conforme al Titolo V del D.Lgs. 81/2008) e limitazione degli accessi, ove tecnicamente possibile. Per le installazioni laser di classe 3B e 4 questo è d'altronde già previsto dalle norme IEC 60825-1. La combinazione di segnaletica visiva e accesso controllato (chiavi, sistemi elettronici, doppia porta nei laboratori laser) riduce drasticamente il rischio di esposizione accidentale.
Caso pratico: laboratorio di fototerapia in una struttura sanitaria
Alfa S.r.l. gestisce un centro medico dotato di lampade UV-B a banda stretta per la fototerapia della psoriasi. La valutazione del rischio ha evidenziato che gli operatori sanitari che somministrano le sedute sono esposti a livelli di UV che possono superare i VLE fissati per la cute al di sopra delle 8 ore lavorative. Il datore di lavoro predispone il seguente programma d'azione: a) installazione di pannelli schermanti amovibili certificati per UV-B tra l’operatore e la cabina di fototerapia; b) riduzione del tempo di prossimità dell’operatore durante la seduta (il paziente entra autonomamente nella cabina); c) fornitura di occhiali UV certificati per le lunghezze d'onda 311-313 nm e indumenti a manica lunga per il personale; d) apposizione di segnaletica «radiazioni UV, accesso vietato al personale non addetto» all’esterno della sala. L’efficacia delle misure viene verificata con una nuova campagna di misurazioni dopo 3 mesi.
Adattamento per lavoratori particolarmente sensibili
Il comma 3 impone al datore di lavoro un obbligo specifico di individualizzazione delle misure. Lavoratori con fotosensibilità genetica (albinismo, xeroderma pigmentoso), che assumono farmaci fotosensibilizzanti, o con patologie oculari preesistenti (cataratta, degenerazione maculare) richiedono VLE ridotti rispetto alla popolazione generale e misure di protezione più stringenti. Il medico competente ha un ruolo centrale nell’identificare questi soggetti e nel consigliare le misure adeguate in sede di visita preventiva e periodica.
Domande frequenti
Il programma d'azione dell’art. 217 è obbligatorio anche se i VLE vengono superati solo occasionalmente?
Sì. Il comma 1 dell’art. 217 scatta quando la valutazione evidenzia che i VLE 'possono' essere superati, anche quindi in modo non continuativo. La norma non richiede un superamento stabile: è sufficiente che le condizioni di lavoro lo rendano possibile.
Dove devono essere collocati i cartelli di segnalazione delle aree a rischio ROA?
I cartelli devono essere posizionati all’ingresso delle aree in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di ROA superiori ai VLE, in modo visibile prima che l’accesso sia effettuato. La segnaletica deve essere conforme al Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e alle relative norme tecniche.
Le istruzioni del fabbricante delle attrezzature sono vincolanti nella redazione del programma d'azione?
Sono un elemento obbligatorio da considerare (lett. h, comma 1), ma non sostituiscono la valutazione specifica del datore di lavoro. Il fabbricante fornisce informazioni sulle condizioni di utilizzo in sicurezza; il datore di lavoro deve verificare che tali condizioni siano rispettate nell’ambiente reale di lavoro.
Cosa si intende per 'lavoratori particolarmente sensibili al rischio' nel comma 3?
Si tratta di lavoratori che per caratteristiche personali, patologie oculari, dermatologiche, assunzione di farmaci fotosensibilizzanti, gravidanza, presentano una soglia di danno più bassa rispetto alla popolazione generale. Il medico competente identifica questi soggetti in sede di sorveglianza sanitaria.
Se il programma d'azione prevede solo DPI senza misure tecniche, è legittimo?
Solo se il datore di lavoro dimostra che le misure tecniche e organizzative non sono praticabili o non sono sufficienti a portare l’esposizione sotto i VLE. Il ricorso ai soli DPI come misura primaria è considerato insufficiente dalla gerarchia di controllo del D.Lgs. 81/2008.