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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Nei settori della navigazione marittima e aerea, è possibile richiedere deroghe al valore limite WBV per il corpo intero quando non sia tecnicamente possibile rispettarlo.
  • Per attività abitualment sotto i valori d'azione ma occasionalmente sopra il VLE, il datore può richiedere deroga se il valore medio su 40 ore rimane sotto il limite e il rischio è documentalmente inferiore.
  • Le deroghe sono concesse per massimo quattro anni dall’organo di vigilanza, con intensificazione della sorveglianza sanitaria e rispetto di condizioni minime.
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Art. 205 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Deroghe

In vigore dal 15/05/2008

1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

2. Nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) . Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

5. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Le deroghe per le vibrazioni: due regimi distinti

L’art. 205 del D.Lgs. 81/2008 disciplina due tipologie distinte di deroghe ai valori limite di esposizione per le vibrazioni, entrambe di carattere eccezionale e temporaneo. Il comma 1 riguarda i settori della navigazione marittima e aerea, dove le condizioni strutturali dei luoghi di lavoro (movimenti della nave o dell’aeromobile) rendono talvolta impossibile rispettare il valore limite WBV di 1,0 m/s² nonostante tutte le misure tecniche e organizzative adottate. In questi contesti la deroga è ammessa solo per le WBV (corpo intero), non per le HAV, e solo quando le misure tecniche e organizzative siano state esaurite e documentate come insufficienti. Il comma 2 introduce un secondo regime di deroga per attività con esposizione abitualmente sotto i valori d'azione ma occasionalmente sopra il VLE: il datore può richiedere la deroga se dimostra che la media su 40 ore (la settimana lavorativa standard) rimane sotto il VLE e che il rischio effettivo è inferiore a quello derivante dall’esposizione corrispondente al VLE. Entrambe le deroghe sono concesse dall’organo di vigilanza territorialmente competente per un massimo di quattro anni, con la condizionalità dell’intensificazione della sorveglianza sanitaria e del rispetto delle condizioni specificate. Il Ministero del lavoro le comunica ogni quattro anni alla Commissione europea, garantendo la trasparenza del sistema.

Domande frequenti

Un marittimo esposto a forti vibrazioni di scafo può essere tutelato da deroghe speciali?

Sì. Il comma 1 dell’art. 205 prevede deroghe specifiche per la navigazione marittima quando non sia tecnicamente possibile rispettare il valore limite WBV, nonostante le misure adottate. La deroga richiede domanda all’organo di vigilanza e intensificazione della sorveglianza sanitaria.

Un lavoratore esposto occasionalmente a picchi di vibrazione sopra il VLE può avere una deroga?

Sì, ai sensi del comma 2, se l’esposizione media su 40 ore rimane sotto il VLE e il datore dimostra che il rischio effettivo è inferiore a quello del VLE. La deroga è condizionata alla sorveglianza sanitaria intensificata.

Le deroghe alle vibrazioni possono essere concesse anche per le HAV?

Il comma 1 riguarda specificamente le WBV per navigazione e aviazione. Il comma 2 non specifica il tipo e potrebbe applicarsi sia a HAV sia a WBV, ma è formulato in modo molto restrittivo (media su 40 ore e rischio documentalmente inferiore al VLE).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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