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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro elimina o riduce i rischi da rumore con misure tecniche, organizzative e procedurali.
  • Se il LEX supera il valore superiore di azione (85 dB(A)), è obbligatorio un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione.
  • Le zone con esposizione superiore al valore superiore di azione devono essere segnalate, delimitate e con accesso limitato ove possibile.
  • I locali di riposo forniti dal datore devono avere un livello di rumore ridotto a quello compatibile con il riposo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 192 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di prevenzione e protezione

In vigore dal 15/05/2008

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l’eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l’esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 190 risulta che i valori ((superiori)) di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma

1. 3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell’attività, il lavoratore benefici dell’utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

La gerarchia delle misure di prevenzione per il rumore

L’art. 192 del D.Lgs. 81/2008 è la norma centrale delle misure di prevenzione e protezione dal rumore. Fermo restando il principio generale dell’art. 182 (eliminazione o riduzione alla fonte), il comma 1 elenca un catalogo articolato di misure specifiche applicabili, ordinate secondo una gerarchia implicita che segue il principio di efficacia: prima si interviene alla fonte (metodi di lavoro meno rumorosi, attrezzature più silenziose), poi si riduce la trasmissione del rumore (schermature, rivestimenti fonoassorbenti, sistemi di smorzamento strutturale), poi si organizza il lavoro per limitare l’esposizione (durata, rotazione, localizzazione dei lavoratori). I DPI auditivi, disciplinati dall’art. 193, sono la misura di ultima istanza quando tutte le altre si rivelano insufficienti.

Le misure tecniche: fonoassorbenti e sistemi strutturali

Le misure tecniche citate alla lettera e) del comma 1 si dividono in due categorie. Le misure per il rumore trasmesso per via aerea (lettera e.1) comprendono schermature (pannelli fonoassorbenti interposte tra sorgente e ricevitore), involucri (capottature fonoassorbenti che circondano la sorgente) e rivestimenti con materiali fonoassorbenti (lana di roccia, lana di vetro, schiuma melaminica). Questi interventi agiscono sul percorso di propagazione del rumore nell’aria. Le misure per il rumore strutturale (lettera e.2), sistemi di smorzamento e di isolamento, agiscono invece sulla propagazione del rumore attraverso le strutture solide: antivibranti sotto le macchine, giunti elastici nelle tubazioni, rivestimenti smorzanti sulle lamiere metalliche che risuonano. Tizio, RSPP di Alfa S.r.l., che deve ridurre il rumore di una pressa idraulica da 95 a sotto 85 dB(A), dovrà valutare la combinazione di capottatura fonoassorbente (aria) e antivibranti sotto la pressa (strutturale).

L’obbligo di programma di misure per esposizioni oltre il VA superiore

Il comma 2 introduce un obbligo specifico che scatta quando la valutazione ex art. 190 rivela che il LEX,8h supera il valore superiore di azione (85 dB(A)): il datore deve elaborare e applicare un «programma di misure tecniche e organizzative» volto a ridurre l’esposizione. Questo programma non è una generica dichiarazione di intenti, ma un piano operativo con: identificazione delle fonti di rumore prioritarie, misure tecniche previste (es. sostituzione di un macchinario entro 12 mesi, installazione di una schermatura entro 3 mesi), misure organizzative immediate (rotazione dei turni, limitazione dell’orario in zona rumorosa), tempi e responsabili per ciascuna azione, indicatori di verifica dell’efficacia. La mancanza di questo programma è sanzionabile in sede ispettiva anche se le esposizioni rimangono sotto il VLE di 87 dB(A).

Segnaletica e accesso limitato nelle zone rumorose

Il comma 3 impone per le zone con esposizione superiore al valore superiore di azione: segnaletica specifica (art. 163 SIC, allegato XXV), delimitazione fisica delle aree rumorose e restrizione dell’accesso «ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione». Quest'ultima condizione è una clausola di ragionevolezza tecnica: non sempre è possibile circoscrivere fisicamente l’area rumorosa (es. un cantiere aperto), ma dove è possibile (es. un reparto di lavorazione all’interno di un capannone) la restrizione dell’accesso è obbligatoria. Caio, dirigente di reparto di Alfa S.r.l., deve garantire che i visitatori e i lavoratori di altri reparti non accedano alla zona pressatura senza DPI auditivi e senza autorizzazione.

Domande frequenti

Quando è obbligatorio il programma di riduzione del rumore?

Quando il LEX,8h supera il valore superiore di azione di 85 dB(A). Il programma deve includere misure tecniche e organizzative con scadenze e responsabili, e va redatto anche se i lavoratori usano DPI auditivi.

Le capottature fonoassorbenti sulle macchine sono misure obbligatorie?

Non necessariamente in senso assoluto. Sono uno degli strumenti tecnici elencati dall’art. 192. L’obbligo è ridurre l’esposizione al minimo possibile con le migliori tecniche disponibili. Se una capottatura risolve il problema, va adottata; se è tecnicamente impraticabile, si devono giustificare soluzioni alternative nel DVR.

I lavoratori di altri reparti possono transitare in zone con LEX > 85 dB(A) senza DPI?

No. L’art. 192, comma 3 impone la restrizione dell’accesso alle zone con esposizione sopra il valore superiore di azione. Il transito anche breve in zone rumorose senza DPI è una violazione, salvo che l’accesso sia brevissimo e il rischio di breve durata sia trascurabile (valutazione caso per caso).

I locali mensa o spogliatoi devono avere livelli di rumore particolari?

Se il datore fornisce locali di riposo, il comma 4 impone che il rumore in questi locali sia ridotto a un livello compatibile con il riposo. Non c'è un valore numerico specifico, ma la finalità di riposo acustico deve essere concretamente perseguita.

La manutenzione delle macchine influisce sul livello di rumore?

Sì. L’art. 192, comma 1, lettera f) cita i programmi di manutenzione come misura di contenimento del rumore. Macchine non manutenute producono più rumore (cuscinetti usurati, pannelli allentati, cinghie usurate): la manutenzione preventiva è parte integrante delle misure di prevenzione dal rumore.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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