- Il datore di lavoro ricorre alla segnaletica di sicurezza quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti con altri mezzi tecnici o organizzativi.
- La segnaletica è disciplinata dagli allegati XXIV-XXXII del D.Lgs. 81/2008.
- Per rischi non contemplati negli allegati, il datore di lavoro adotta misure ad hoc ispirate alle norme di buona tecnica.
- Per il traffico interno a imprese e unità produttive si applica, ove opportuno, la segnaletica stradale, ferroviaria, marittima o aerea vigente.
Art. 163 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro
In vigore dal 15/05/2008
1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell’allegato XXVIII.
Stesso numero, altri codici
- Art. 163 Codice Civile: Modifica delle convenzioni
- Articolo 163 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 163 Codice della Strada: Convogli militari, cortei e simili
- Articolo 163 Codice di Procedura Civile: Contenuto della citazione
- Articolo 163 Codice di Procedura Penale: Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto
- Articolo 163 Codice Penale: Sospensione condizionale della pena
Funzione sussidiaria della segnaletica di sicurezza
L’art. 163 del D.Lgs. 81/2008 colloca la segnaletica di sicurezza all’ultimo gradino della gerarchia delle misure preventive: essa interviene soltanto quando le tecniche di eliminazione alla fonte del rischio, le misure organizzative e i sistemi di protezione collettiva si rivelano insufficienti o inapplicabili. Questa logica è coerente con il principio generale dell’art. 15, comma 1, lettera a) del decreto, che impone l’eliminazione del rischio come prima scelta, prima ancora di pensare a segnali e avvisi. La segnaletica, dunque, non sostituisce le misure di prevenzione: le integra, comunicando ai lavoratori i pericoli residui che non è stato possibile rimuovere in altro modo.
Il sistema degli allegati XXIV-XXXII
Il decreto rinvia a nove allegati tecnici che regolamentano nel dettaglio ogni categoria di segnale: caratteristiche intrinseche dei segnali (allegato XXIV), segnali in forma di pannello (allegato XXV), segnali luminosi e acustici (allegato XXVI), comunicazione verbale (allegato XXVII), segnali gestuali (allegato XXVIII), segnalazione di ostacoli e luoghi pericolosi (allegato XXIX), segnali per vie di circolazione e di evacuazione (allegato XXX), segnali inerenti alle attrezzature antincendio (allegato XXXI) e infine le norme supplementari (allegato XXXII). Il rispetto di questi allegati non è facoltativo: costituisce adempimento obbligatorio dell’art. 163, comma 1, la cui violazione è sanzionata dall’art. 165 con arresto o ammenda.
Rischi atipici e potere integrativo del datore di lavoro
Il comma 2 dell’art. 163 disciplina la situazione, tutt'altro che rara nelle realtà produttive più complesse, in cui un rischio specifico non trova corrispondenza in nessuno degli allegati predisposti dal legislatore. In questi casi il datore di lavoro non è lasciato privo di obblighi: deve comunque adottare le misure necessarie, attingendo alle norme di buona tecnica, alle buone prassi di settore e alla propria esperienza professionale. Si tratta di una clausola generale che responsabilizza il datore di lavoro, impedendogli di sottrarsi all’obbligo di segnalazione adducendo il silenzio normativo. In concreto, Tizio, titolare di un’officina meccanica, dovrà segnalare con apposita cartellonistica anche i pericoli derivanti da nuovi macchinari non ancora coperti dalle norme tecniche vigenti, scegliendo colori, simboli e posizionamento coerenti con gli standard internazionali (es. ISO 7010) o con le linee guida di settore.
Segnaletica per il traffico interno: rapporto con la normativa stradale
Il comma 3 risolve un’esigenza pratica frequente nelle grandi aziende dotate di aree di movimentazione interna: capannoni con mezzi semoventi, piazzali di stoccaggio, raccordi ferroviari privati, banchine portuali. In questi contesti, la segnaletica di sicurezza sul lavoro di cui agli allegati convive con la segnaletica prevista dal Codice della Strada, dal codice della navigazione o dalla normativa aerea e ferroviaria. La formula «se del caso» conferisce al datore di lavoro un margine di discrezionalità nella scelta della segnaletica più idonea, fermo restando che l’allegato XXVIII stabilisce regole specifiche per la segnalazione di ostacoli e luoghi pericolosi che prevale sulla normativa generale del traffico. Alfa S.r.l., gestrice di un magazzino automatizzato, dovrà quindi affiancare ai segnali di sicurezza tipici del D.Lgs. 81/2008 la segnaletica stradale per le corsie di scorrimento dei carrelli elevatori, garantendo coerenza e leggibilità dell’intero sistema.
Coordinamento con la valutazione dei rischi (art. 28 SIC)
L’incipit dell’art. 163, «anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all’articolo 28», rende esplicito il collegamento tra il documento di valutazione dei rischi (DVR) e la scelta della segnaletica. La segnaletica non può essere installata in modo arbitrario o tradizionale: deve riflettere i rischi residui identificati nel DVR. Ciò implica che ogni aggiornamento del DVR richieda una revisione del sistema di segnaletica. Se, ad esempio, Caio aggiunge un nuovo processo produttivo con rischio chimico al DVR di Alfa S.r.l., dovrà contestualmente verificare che la segnaletica di pericolo per sostanze chimiche sia presente, aggiornata e conforme all’allegato XXV. Il collegamento con l’art. 28 SIC trasforma la segnaletica da elemento statico a componente dinamica del sistema di gestione della sicurezza.
Sanzioni e vigilanza
La violazione dell’art. 163 è punita dall’art. 165 SIC con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente. La norma sanzionatoria precisa che la violazione contestuale di più prescrizioni tecniche omogenee contenute negli allegati è considerata un’unica violazione, evitando il cumulo formale delle sanzioni. L’organo di vigilanza (ASL/Ispettorato del lavoro) è tuttavia tenuto a indicare analiticamente i singoli precetti violati in sede di contestazione, in modo da rendere possibile la difesa e la quantificazione dell’ammenda.
Domande frequenti
La segnaletica di sicurezza può sostituire le misure di prevenzione?
No. L’art. 163 chiarisce che la segnaletica interviene solo quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti con misure tecniche, organizzative o di protezione collettiva. È l’ultima misura della gerarchia preventiva, non la prima.
Cosa deve fare il datore di lavoro se un rischio non è coperto dagli allegati XXIV-XXXII?
Deve comunque segnalare il rischio, adottando misure personalizzate ispirate alle norme di buona tecnica, alle buone prassi di settore e alla propria esperienza. Il silenzio degli allegati non esonera dall’obbligo di segnalazione.
Nei piazzali interni aziendali si usa la segnaletica del Codice della Strada o quella del D.Lgs. 81/2008?
Entrambe, nei rispettivi ambiti. Il datore di lavoro può adottare la segnaletica stradale per regolare il traffico interno, ma deve rispettare le disposizioni specifiche dell’allegato XXVIII per la segnalazione di ostacoli e luoghi pericolosi.
Ogni quanto va aggiornata la segnaletica aziendale?
Ogni volta che si aggiorna il DVR o cambia il layout produttivo. Poiché la segnaletica deve rispecchiare i rischi residui identificati dall’art. 28 SIC, qualsiasi modifica sostanziale del ciclo produttivo impone una revisione del sistema di segnalazione.
Quali sono le sanzioni per mancanza o inadeguatezza della segnaletica di sicurezza?
L’art. 165 SIC prevede arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente che violano l’art. 163. Più violazioni omogenee contestuali sono considerate un’unica infrazione.