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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il disarmo delle grandi armature provvisorie (art. 142, comma 2) avviene sotto sorveglianza del capo cantiere, dopo autorizzazione del direttore dei lavori, ad opera di lavoratori adeguatamente formati.
  • È vietato disarmare qualsiasi tipo di armatura quando sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei.
  • Nel disarmo delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali delle norme per le opere in conglomerato cementizio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 145 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Disarmo delle armature

In vigore dal 15/05/2008

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell’articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l’autorizzazione.

2. È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Il disarmo: fase critica del cantiere

L’articolo 145 del D.Lgs. 81/2008 regola il disarmo, la rimozione delle armature provvisorie di sostegno, che è una delle fasi più critiche della costruzione in calcestruzzo armato. Un disarmo prematuro (prima che il cls abbia raggiunto la resistenza sufficiente) o effettuato in modo non corretto può provocare il cedimento strutturale dell’opera con conseguenze potenzialmente catastrofiche: crollo del solaio, cedimento degli impalcati sottostanti, ferimento o morte dei lavoratori presenti.

Il ruolo del direttore dei lavori e del capo cantiere

Il comma 1 stabilisce una catena di responsabilità precisa per il disarmo delle grandi armature (quelle dell’art. 142, comma 2): (a) il direttore dei lavori deve autorizzare il disarmo, non si tratta di una formalità ma di una valutazione tecnica che deve tenere conto del tempo trascorso, della temperatura di maturazione, dei risultati delle prove di resistenza e del tipo di carico che la struttura deve sopportare subito dopo il disarmo; (b) il capo cantiere deve sorvegliare direttamente le operazioni; (c) i lavoratori addetti devono aver ricevuto formazione adeguata e mirata al tipo di armatura da smontare.

Il divieto di disarmo in presenza di carichi accidentali

Il comma 2 introduce un divieto assoluto: è vietato disarmare qualsiasi armatura di sostegno quando sulle strutture insistono carichi accidentali e temporanei. Per «carichi accidentali e temporanei» si intendono carichi non previsti nella configurazione ordinaria di esercizio: macchinari temporaneamente posizionati sul solaio, materiali di cantiere accumulati, carichi derivanti da lavorazioni in corso. La logica è che la struttura, appena disarmata, deve affrontare solo i carichi per i quali è stata progettata, senza l’aggiunta di sovraccarichi imprevisti che potrebbero portare al cedimento prima che il cls raggiunga la piena resistenza.

Le norme per le opere in conglomerato cementizio

Il comma 3 rinvia alle norme specifiche per le opere in calcestruzzo (NTC 2018, Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, e relativa Circolare). Queste norme definiscono i tempi minimi di disarmo in funzione della classe di resistenza del calcestruzzo, della temperatura di maturazione e del tipo di struttura. Il rispetto di questi tempi è parte integrante dell’obbligo di sicurezza.

Caso pratico

In un cantiere di Alfa S.r.l., il direttore dei lavori autorizza per iscritto il disarmo del solaio del secondo piano dopo 12 giorni dal getto. Sulla superficie del solaio appena disarmato sono stati accumulati materiali per i lavori del piano superiore (circa 400 kg/m²). Il solaio, che a 12 giorni ha raggiunto circa il 75% della resistenza di progetto, non regge il sovraccarico aggiuntivo: si forma una lesione strutturale. Il datore di lavoro risponde per la violazione dell’art. 145, comma 2 (carichi accidentali presenti durante il disarmo), sanzionata ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera a).

Domande frequenti

Il direttore dei lavori deve autorizzare il disarmo di qualsiasi armatura?

L’art. 145 si riferisce alle grandi armature dell’art. 142, comma 2. Per le casseforme ordinarie di solai e pilastri, le NTC 2018 e le istruzioni del fabbricante di casseforme definiscono i tempi minimi senza che sia richiesta un’autorizzazione specifica del direttore dei lavori per ogni disarmo.

Qual è il tempo minimo di disarmo per un solaio in calcestruzzo?

Le NTC 2018 e le istruzioni del fabbricante fissano i tempi minimi in funzione della classe di resistenza del calcestruzzo e della temperatura. Per calcestruzzo C25/30 a 20°C il raggiungimento del 70% della resistenza avviene in 7-10 giorni; il disarmo completo richiede tipicamente 14-28 giorni, salvo prove di maturazione che attestino il raggiungimento della resistenza necessaria.

Cosa si intende per 'formazione adeguata e mirata' per i lavoratori addetti al disarmo?

Conoscenza della sequenza corretta di disarmo per il tipo di armatura in uso, riconoscimento dei segnali di cedimento (crepe, deformazioni eccessive), procedure di emergenza. La formazione deve essere documentata e specifica per il tipo di sistema di cassaforma utilizzato.

Il divieto di carichi accidentali vale anche per il solaio dei piani sottostanti?

Sì: durante il disarmo, i solai dei piani sottostanti che fungono da piano di appoggio dei puntelli ricevono i carichi trasmessi dalle armature in fase di smontaggio. Non devono essere gravati da carichi accidentali aggiuntivi che possano superare la loro portata.

Cosa fare se si sospetta che il cls non abbia raggiunto la resistenza necessaria prima del disarmo?

Sospendere il disarmo e eseguire prove di resistenza (es. carotaggio o prove sclerometriche). Solo dopo aver confermato che la resistenza è sufficiente, il direttore dei lavori può autorizzare il proseguimento del disarmo.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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