- La relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione ministeriale deve descrivere gli elementi del ponteggio, le caratteristiche dei materiali, i coefficienti di sicurezza, i risultati delle prove di carico, i calcoli, le istruzioni di prova e montaggio, e gli schemi tipo con i massimi ammissibili.
Art. 132 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Relazione tecnica
In vigore dal 15/05/2008
1. La relazione di cui all’articolo 131 deve contenere: a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme; b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali; c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi; d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego; e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio; f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio; g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 132 Codice Civile: Mancanza dell'atto di celebrazione
- Articolo 132 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 132 Codice del Consumo: Termini
- Articolo 132 Codice della Strada: Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
- Articolo 132 Codice di Procedura Civile: Contenuto della sentenza
- Articolo 132 Codice di Procedura Penale: Accompagnamento coattivo dell’imputato
La relazione tecnica: documento fondamentale per l’autorizzazione
L’articolo 132 del D.Lgs. 81/2008 elenca il contenuto minimo della relazione tecnica che il fabbricante deve allegare alla domanda di autorizzazione ministeriale per i ponteggi prefabbricati (art. 131 SIC). La relazione non è un documento formale: è il documento tecnico che consente al Ministero (e all’INAIL) di verificare che il sistema di ponteggio soddisfi i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa. La completezza e l’accuratezza della relazione sono determinanti per il rilascio dell’autorizzazione.
Contenuto della relazione: sette elementi
Il comma 1 elenca sette elementi obbligatori: (a) descrizione dettagliata degli elementi costitutivi del ponteggio (tubi, giunti, impalcati, basette, ancoraggi), con dimensioni e tolleranze ammissibili, e schema dell’insieme; (b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati (acciaio, alluminio, legno) e coefficienti di sicurezza adottati, di norma il materiale metallico deve avere caratteristiche conformi alle norme UNI EN e i coefficienti di sicurezza devono rispettare le prescrizioni dell’allegato XVIII; (c) risultati delle prove di carico sui singoli elementi, che attestano la resistenza reale del sistema; (d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego (carichi distribuiti, vento, impatti accidentali); (e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio completo; (f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio; (g) schemi tipo di ponteggio con i massimi ammissibili di sovraccarico, altezza e larghezza degli impalcati per cui non occorre un calcolo specifico per ogni applicazione.
Gli schemi tipo e l’esenzione dal calcolo caso per caso
L’elemento (g) è di grande rilevanza pratica: gli schemi tipo contenuti nella relazione (e riportati nel libretto di autorizzazione) indicano le configurazioni standard del ponteggio per le quali non è necessario un calcolo specifico per ogni cantiere. Se il ponteggio viene montato in una configurazione rientrante negli schemi tipo (entro i limiti di altezza, sovraccarico e larghezza ivi indicati), l’impresa non è tenuta a commissionare un calcolo ad hoc. Se invece la configurazione va oltre gli schemi tipo, è necessario il progetto specifico dell’art. 133 SIC.
Implicazioni pratiche per le imprese
Le imprese che usano ponteggi prefabbricati devono custodire il libretto di autorizzazione (che include la relazione tecnica o almeno gli schemi tipo e le istruzioni) e verificare che la configurazione di ogni cantiere rientri negli schemi tipo. Il capocantiere deve conoscere i massimi ammissibili del sistema utilizzato e non superarli, in particolare per quanto riguarda l’altezza del ponteggio e i carichi sugli impalcati.
Domande frequenti
Le prove di carico vengono effettuate su ogni singolo ponteggio montato in cantiere?
No: le prove di carico sono effettuate dal fabbricante sui prototipi in fase di autorizzazione. Le prove attestano la resistenza del sistema in configurazione standard; non è richiesta una prova di carico per ogni cantiere.
Cosa sono i 'coefficienti di sicurezza' nella relazione tecnica?
Sono i rapporti tra la resistenza effettiva dell’elemento e il carico di progetto. Ad esempio, un coefficiente di sicurezza di 2 significa che l’elemento può sopportare il doppio del carico per cui è progettato prima di rompersi. Per i ponteggi i coefficienti minimi sono stabiliti dalle norme UNI EN e dall’allegato XVIII.
Se il ponteggio viene montato oltre i limiti degli schemi tipo, cosa occorre?
Un progetto specifico firmato da ingegnere o architetto abilitato, ai sensi dell’art. 133 SIC. Il progetto deve essere tenuto in cantiere ed esibito su richiesta degli organi di vigilanza.
La relazione tecnica è pubblica o riservata?
L’autorizzazione ministeriale e gli schemi tipo sono documenti che il fabbricante mette a disposizione degli utilizzatori (libretto di autorizzazione). I calcoli dettagliati e le prove di carico possono essere considerati know-how riservato, ma gli elementi essenziali per l’impiego sicuro del ponteggio devono essere resi disponibili.
Il libretto di autorizzazione deve restare fisicamente in cantiere?
Almeno una copia degli schemi tipo e delle istruzioni di montaggio deve essere in cantiere (art. 131, comma 6 e art. 134 SIC). Il libretto completo può restare presso il noleggiatore, purché il Pi.M.U.S. e la documentazione essenziale siano disponibili in cantiere.