In sintesi
- Nei lavori in quota devono essere adottate impalcature, ponteggi o opere provvisionali idonee per eliminare il rischio di caduta di persone e cose.
- Le opere provvisionali devono seguire lo sviluppo del lavoro e rispettare i punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008.
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Art. 122 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ponteggi ed opere provvisionali
In vigore dal 15/05/2008
1. ((Nei lavori in quota)) , devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ((ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3)) dell’allegato XVIII.
Stesso numero, altri codici
- Art. 122 Codice Civile: Violenza ed errore
- Articolo 122 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 122 Codice del Consumo: Colpa del danneggiato
- Articolo 122 Codice della Strada: Esercitazioni di guida
- Art. 122 Codice di Procedura Civile: Uso della lingua italiana: Nomina dell’interprete
- Articolo 122 Codice di Procedura Penale: Procura speciale per determinati atti
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Norma quadro per la protezione collettiva in quota
L’articolo 122 del D.Lgs. 81/2008 costituisce la norma di riferimento generale per l’obbligo di protezione collettiva nei lavori in quota nei cantieri edili. La norma si limita a stabilire il principio fondamentale, adottare opere provvisionali adeguate, e rinvia all’allegato XVIII per i dettagli tecnici. Il rinvio è specifico: punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3, che riguardano rispettivamente le opere provvisionali in generale, le impalcature, i ponteggi a tubi e giunti e i ponteggi metallici fissi prefabbricati.
L’obbligo di adeguatezza progressiva
La norma specifica che le opere provvisionali devono essere adottate «seguendo lo sviluppo dei lavori stessi». Questo principio di progressività è centrale: non è sufficiente installare i ponteggi all’inizio del cantiere e dimenticarli; le opere provvisionali devono essere adattate, ampliate, modificate o aggiornate a ogni cambio di fase lavorativa. Se i lavori salgono di quota, il ponteggio deve seguire; se si sposta la zona di lavoro, la protezione si sposta con essa. Il PSC e il POS devono pianificare queste evoluzioni in modo esplicito.
Coordinamento con altri articoli del Titolo IV
L’art. 122 SIC si coordina con l’art. 111 (misure di protezione in quota, gerarchia), con gli artt. 115-116 (sistemi anticaduta e lavoro su fune) e con gli artt. 123-140 (disposizioni tecniche specifiche su ponteggi). Il coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE) è responsabile di verificare che ogni impresa operante in cantiere adotti le opere provvisionali previste nel PSC e nel proprio POS. La violazione dell’art. 122 è punita dall’art. 159, comma 2, lettera a) con arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Allegato XVIII: i contenuti rilevanti
L’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008, ai punti richiamati dall’art. 122, fornisce le prescrizioni tecniche per: le impalcature di servizio (carichi ammissibili, larghezza dei piani di lavoro, parapetti); i ponteggi a tubi e giunti (ancoraggio, montanti, correnti, impalcati); i ponteggi metallici fissi prefabbricati (uso secondo la documentazione del fabbricante, Pi.M.U.S.). Il rispetto delle prescrizioni tecniche dell’allegato è parte integrante dell’obbligo giuridico dell’art. 122.
Caso pratico
Alfa S.r.l. costruisce un edificio di 6 piani. Al quarto piano, per accelerare i lavori di intonacatura, il capocantiere Tizio decide di far lavorare gli operai senza ponteggio esterno (già smontato al termine dei lavori strutturali) e senza alcuna protezione collettiva, solo con imbracature individuali agganciate a un corrimano interno non certificato. L’organo di vigilanza contesta la violazione dell’art. 122 in combinato con l’art. 115, comma 1 (mancata priorità della protezione collettiva). Il datore di lavoro risponde ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera a).
Domande frequenti
L’art. 122 si applica anche ai lavori di manutenzione su edifici esistenti?
Sì: qualsiasi lavoro in quota (oltre 2 m di altezza rispetto a un piano stabile) eseguito in cantiere temporaneo o mobile rientra nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, incluso l’art. 122.
Cosa prevede l’allegato XVIII per le larghezze minime dei piani di lavoro?
Il punto 2 dell’allegato XVIII stabilisce che i piani di lavoro devono avere larghezza non inferiore a 60 cm per il solo transito e 90 cm per le lavorazioni; devono essere privi di vuoti pericolosi e dotati di parapetto.
Chi verifica che le opere provvisionali seguano lo sviluppo dei lavori?
Il preposto addetto alla sorveglianza (art. 123 SIC) è responsabile del controllo giornaliero; il coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE) verifica il rispetto del PSC nei sopralluoghi periodici.
Il POS deve descrivere le fasi di montaggio del ponteggio?
Sì: il POS deve contenere le procedure operative per il montaggio, l’uso e lo smontaggio delle opere provvisionali, compreso il Pi.M.U.S. per i ponteggi. Il Pi.M.U.S. è il documento specifico richiesto dagli artt. 134 e 136 SIC.
La violazione dell’art. 122 è un reato o un illecito amministrativo?
È un reato: la violazione è punita dall’art. 159, comma 2, lettera a) con arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente.