- Il Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 contiene le disposizioni specifiche per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, definiti dall’art. 89 SIC.
- Le disposizioni del Capo I non si applicano a specifiche attività (industrie estrattive, lavori in mare, attività svolte in studi teatrali/cinematografici, lavori su impianti impiantistici senza lavori edili, ecc.).
- Le disposizioni del Titolo IV si applicano, con adattamenti specifici, anche a spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e manifestazioni fieristiche, tramite decreto ministeriale.
Art. 88 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione
In vigore dal 15/05/2008
1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; f) ai lavori svolti in mare; g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. g-bis) ((ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X)) ; g-ter), alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio i1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.
Stesso numero, altri codici
- Art. 88 Codice Civile: Delitto
- Articolo 88 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 88 Codice del Consumo: Opuscolo informativo
- Articolo 88 Codice della Strada: Servizio di trasporto di cose per conto terzi
- Articolo 88 Codice di Procedura Civile: Dovere di lealtà e di probità
- Articolo 88 Codice di Procedura Penale: Effetti dell’ammissione o dell’esclusione della parte civile o del responsabile civile
Il Titolo IV e la disciplina speciale dei cantieri
L’art. 88 D.Lgs. 81/2008 delimita l’ambito di applicazione del Capo I del Titolo IV, che costituisce la disciplina speciale per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Si tratta di una delle parti più elaborate e articolate del decreto, in quanto il cantiere è un ambiente di lavoro caratterizzato da specificità che lo distinguono profondamente dagli altri luoghi di lavoro: temporaneità, mobilità, presenza di più imprese, evoluzione continua del contesto fisico e organizzativo. La disciplina del cantiere fu originariamente introdotta in Italia con il D.Lgs. 494/1996, in attuazione della Direttiva 92/57/CEE (cantieri temporanei o mobili), poi confluita nel D.Lgs. 81/2008 che ne ha mantenuto l’impianto generale arricchendolo di modifiche derivate dall’esperienza applicativa.L’ambito positivo: cosa è un cantiere temporaneo o mobile
L’art. 88 rinvia all’art. 89, comma 1, lettera a) per la definizione di cantiere: «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X». La nozione è quindi funzionale (si effettuano lavori) e non strutturale (non importa la configurazione fisica permanente del luogo). I lavori elencati nell’allegato X comprendono: costruzione di edifici, lavori di demolizione, costruzione di strade e infrastrutture, lavori idraulici, montaggio di ponteggi, scavi, ecc.Le esclusioni e la loro ratio
Il comma 2 prevede un articolato sistema di esclusioni. Le attività estrattive e di prospezione mineraria, i lavori in mare e quelli svolti in studi teatrali o cinematografici sono esclusi perché soggetti a discipline speciali. Le attività negli studi sono escluse a condizione che non comportino l’allestimento di un vero e proprio cantiere. La lettera g-bis (aggiunta in corso di vigenza) esclude i «lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X». Questa esclusione ha una rilevanza pratica enorme: gli interventi impiantistici puri (rifacimento di un impianto elettrico, installazione di un condizionatore) non richiedono l’applicazione della disciplina del cantiere se non comportano lavori strutturali o edili.Applicazione agli spettacoli e alle manifestazioni fieristiche
Il comma 2-bis estende l’applicazione del Titolo IV agli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e alle manifestazioni fieristiche «tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività», tramite decreto ministeriale. Questo riconosce che l’allestimento di palchi, stand fieristici e set cinematografici condivide con i cantieri edili molti dei rischi tipici (caduta dall’alto, crollo di strutture, urti da macchine), pur presentando peculiarità organizzative e temporali proprie.Domande frequenti
Il rifacimento dell’impianto elettrico di un ufficio richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza?
Solo se comporta lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X. Se i lavori si limitano alla sostituzione di cavi, quadri e prese senza interventi su pareti portanti, pavimenti o strutture, rientrano nell’esclusione della lettera g-bis e non richiedono l’applicazione del Titolo IV. Se i lavori comprendono demolizioni o aperture in muratura, il Titolo IV si applica.
Un’azienda edile che allestisce un palco per un concerto è soggetta al Titolo IV?
Sì. L’allestimento di strutture temporanee per spettacoli (palchi, tribune, tensostrutture) rientra nell’applicazione del Titolo IV ai sensi del comma 2-bis, con le particolarità stabilite dal decreto ministeriale sugli spettacoli. La presenza di più imprese esecutrici (struttura, elettricità, audio, video) rende obbligatoria la nomina del coordinatore per la sicurezza.
I lavori di verniciatura delle pareti di un ufficio richiedono il PSC?
No, se i lavori sono eseguiti da un’unica impresa e non rientrano nelle lavorazioni dell’allegato X (lavori edili o di ingegneria civile). La sola verniciatura, se non associata a lavori edili, non costituisce un cantiere ai sensi del Titolo IV. Rimangono comunque applicabili le norme generali di sicurezza del Titolo I.
Cosa s'intende per «lavori in mare» esclusi dal Titolo IV?
I lavori in mare esclusi dal comma 2, lettera f) sono quelli eseguiti su piattaforme offshore, navi e imbarcazioni. Questi lavori sono soggetti alla normativa marittima speciale (Codice della Navigazione, convenzioni internazionali ILO). I lavori costieri o su pontili fissi in mare possono rientrare nel Titolo IV a seconda delle circostanze.
Il Titolo IV si applica ai lavori di manutenzione in un appartamento privato?
Il Titolo IV si applica a prescindere dalla natura del committente (privato o impresa). Se i lavori di manutenzione in un appartamento comportano lavori edili (rifacimento bagno con demolizioni, sostituzione serramenti), si applica il Titolo IV. Tuttavia, per i lavori di importo inferiore a 100.000 euro non soggetti a permesso di costruire, non è obbligatoria la nomina del coordinatore per la progettazione (art. 90, comma 11 SIC).