- L’art. 87 stabilisce le sanzioni per le violazioni del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 (attrezzature, DPI, impianti elettrici), con livelli differenziati per gravità della violazione e soggetto responsabile.
- La violazione dell’art. 80, comma 1 (rischio elettrico) è punita con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro solo per il datore di lavoro.
- Le violazioni di articoli fondamentali (artt. 70, 71, 75, 77, 80, 82, 83, 85) sono sanzionate penalmente con arresto o ammenda; le violazioni formali (artt. 86, 71 specifici) con sanzione amministrativa.
- Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso che viola l’art. 72 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro.
- Il cumulo giuridico si applica alle violazioni di più requisiti omogenei degli allegati V e VI, considerandole come un’unica violazione.
Art. 87 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma
2. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione: a) dell’articolo 70, comma 1; b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’allegato V, parte II; c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 ((,)) e dell’articolo 73, comma 4-bis; d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5; e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma
1. 3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione: a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’allegato V, parte II; b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’allegato VI; c) dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h); d) dell’articolo 80, commi 3 e
3-bis. 4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione: a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2; b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11; c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g); d) dell’articolo 86, commi 1 e
3. 5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 , 4.5 , 5.1, 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 , 5.10 , 5.11, 5.12 , 5.13 , 5.14 , 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell’articolo 72.
Stesso numero, altri codici
- Art. 87 Codice Civile: Parentela, affinità, adozione
- Articolo 87 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 87 Codice del Consumo: Informazione del consumatore
- Articolo 87 Codice della Strada: Servizio di linea per trasporto di persone
- Articolo 87 Codice di Procedura Civile: Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico
- Articolo 87 Codice di Procedura Penale: Esclusione di ufficio del responsabile civile
L’articolazione del sistema sanzionatorio del Titolo III
L’art. 87 D.Lgs. 81/2008 chiude il Titolo III con il quadro sanzionatorio, costruito secondo una logica di proporzionalità rispetto alla gravità del pericolo che ciascuna violazione genera. Il sistema prevede quattro livelli: penale massimo (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro), penale intermedio (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro), amministrativo ordinario (500-1.800 euro) e amministrativo per i terzi non-datori di lavoro (750-2.700 euro per il noleggiatore ex art. 72).Violazioni di primo livello: rischio elettrico e attrezzature essenziali
Il comma 1 prevede la sanzione penale più grave (3-6 mesi o 2.500-6.400 euro) per la violazione dell’art. 80, comma 1: mancata adozione delle misure necessarie a salvaguardare i lavoratori dai rischi di natura elettrica. Questa sanzione grava solo sul datore di lavoro, rispecchiando la centralità dell’obbligo di valutazione del rischio elettrico che è tipicamente non delegabile. Il comma 2 estende la sanzione più grave anche ai dirigenti per le violazioni di: art. 70 comma 1 (attrezzature non conformi alla normativa CE); art. 70 comma 2 per specifici punti dell’allegato V (requisiti critici di sicurezza delle attrezzature pre-CE); art. 71 commi 1, 2, 4, 7 e 8 (obblighi fondamentali del datore di lavoro sulle attrezzature); art. 73 comma 4-bis (formazione datore di lavoro operatore); artt. 75 e 77 commi 3, 4 lettere a, b e d, 5 (uso e gestione dei DPI); artt. 80 comma 1, 82 comma 1, 83 comma 1, 85 comma 1 (impianti elettrici).Violazioni di secondo livello: requisiti accessori e formali
Il comma 3 prevede la sanzione penale intermedia (2-4 mesi o 1.000-4.800 euro) per violazioni di requisiti tecnici dell’allegato V e dell’allegato VI considerati di minore criticità diretta (es. requisiti di segnalazione, di informazione, di ergonomia degli allestimenti), per la violazione dell’art. 77, comma 4, lettere e, f e h (informazione sui rischi, disponibilità di informazioni in azienda, formazione adeguata ai DPI), e per le violazioni degli art. 80, commi 3 e 3-bis (procedure di manutenzione).Violazioni amministrative e il meccanismo del cumulo
Il comma 4 prevede sanzioni amministrative per violazioni di requisiti tecnici meno critici degli allegati V e VI, per l’art. 71 commi 6, 9, 10 e 11 (registri di controllo, verifiche periodiche), per l’art. 77 comma 4 lettere c e g (istruzioni e procedure di riconsegna dei DPI) e per l’art. 86 (verifiche impianti). Il meccanismo del cumulo giuridico opera su due categorie distinte (commi 5 e 6): le violazioni di requisiti omogenei dell’allegato V (attrezzature) e quelle dell’allegato VI (misure di sicurezza organizzative per le attrezzature) sono considerate ciascuna una sola violazione. Questo evita la moltiplicazione delle sanzioni per situazioni di diffuso degrado tecnico, pur mantenendo l’obbligo per l’organo di vigilanza di elencare tutti i precetti violati nel verbale di contestazione.Domande frequenti
Un datore di lavoro che non ha effettuato la verifica INAIL delle gru (allegato VII) subisce quale sanzione?
La mancata verifica periodica di cui all’art. 71, comma 11, rientra nell’art. 87, comma 4, lettera b) (violazione dell’art. 71, comma... 11 è richiamato implicitamente dal sistema), che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro. Tuttavia, se la mancata verifica ha contribuito a determinare un infortunio, si aggiungono le fattispecie penali di lesioni o omicidio colposo.
Il venditore di un’attrezzatura pre-CE che non rilascia l’attestazione di conformità è soggetto a sanzione penale?
No. Il comma 7 prevede per il venditore, noleggiatore o concedente in uso la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro (non una sanzione penale). Si tratta di una scelta normativa che riflette la diversa posizione del terzo rispetto al datore di lavoro nel sistema di tutela della sicurezza dei lavoratori.
Il cumulo giuridico si applica solo alle violazioni dello stesso articolo o anche a violazioni di articoli diversi?
Il cumulo si applica alle violazioni di più requisiti della stessa categoria omogenea dell’allegato V (parte II, punti elencati nel comma 5) o dell’allegato VI. Non si applica a violazioni di articoli diversi del decreto: ad esempio, la violazione contemporanea dell’art. 70 e dell’art. 75 genera due distinte violazioni.
Un dirigente può essere sanzionato separatamente rispetto al datore di lavoro per le stesse violazioni?
Sì. La formulazione «datore di lavoro e il dirigente sono puniti» indica una responsabilità personale di entrambi i soggetti. Se entrambi hanno concorso nella violazione (es. il dirigente ha autorizzato l’uso di un’attrezzatura non conforme che il datore di lavoro avrebbe dovuto sostituire), entrambi possono essere sanzionati con la stessa pena, salvo applicazione delle circostanze attenuanti.
Cosa si intende per «prescrizione» dell’organo di vigilanza in relazione alle sanzioni dell’art. 87?
La prescrizione è il provvedimento con cui l’organo di vigilanza (ASL, ITL) ordina al trasgressore di eliminare la violazione entro un termine stabilito. Il trasgressore che adempie alla prescrizione può estinguere il reato contravvenzionale pagando un’ammenda pari a un quarto del massimo (procedura di cui al D.Lgs. 758/1994). L’organo di vigilanza verifica l’adempimento alla scadenza del termine.