- Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature ricevano informazione, istruzione, formazione e addestramento adeguati sulle condizioni di impiego e sulle situazioni anomale prevedibili.
- I lavoratori devono essere informati anche sui rischi delle attrezzature presenti nell’ambiente circostante, anche se non usate direttamente.
- Le informazioni e le istruzioni d'uso devono essere comprensibili per i lavoratori interessati (lingua, livello di istruzione).
- Per le attrezzature che richiedono conoscenze particolari (comma 7 art. 71 SIC), la formazione deve essere specifica e sufficiente a consentire un utilizzo idoneo e sicuro.
- Dal 2009, anche il datore di lavoro che usa personalmente attrezzature speciali è tenuto a formarsi e addestrarsi specificamente.
Art. 73 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione, formazione e addestramento
In vigore dal 15/05/2008
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinchè per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. ((
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. ))
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.
5-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Stesso numero, altri codici
- Art. 73 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla persona di
- Articolo 73 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 73 Codice del Consumo: Diritto di recesso
- Articolo 73 Codice della Strada: Veicoli su rotaia in sede promiscua
- Articolo 73 Codice di Procedura Civile: Astensione del pubblico ministero
- Articolo 73 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti cautelari
Formazione e addestramento: due concetti distinti
L’art. 73 D.Lgs. 81/2008 declina gli obblighi generali di informazione, formazione e addestramento (artt. 36-37 SIC) con riferimento specifico alle attrezzature di lavoro. La norma opera una distinzione concettuale importante tra informazione, formazione e addestramento, che nella prassi vengono spesso confusi. L’informazione è la trasmissione di nozioni (rischi dell’attrezzatura, procedure di emergenza, DPI necessari). La formazione è un processo strutturato di trasferimento di conoscenze teoriche e pratiche, che si conclude con la verifica dell’apprendimento. L’addestramento è la pratica guidata dell’uso corretto dell’attrezzatura, volta a sviluppare le competenze operative. Per le attrezzature più rischiose, tutti e tre i livelli sono obbligatori e devono essere documentati.Il contenuto dell’obbligo formativo
Il comma 1 articola l’obbligo formativo su due assi: le condizioni normali di impiego e le situazioni anormali prevedibili. Questa seconda componente è particolarmente significativa: l’operatore deve essere preparato non solo all’uso ordinario dell’attrezzatura, ma anche a gestire correttamente le emergenze (blocco della macchina, guasto di un dispositivo di sicurezza, situazione di pericolo per un collega). Il comma 2 estende l’obbligo informativo anche alle attrezzature presenti nell’ambiente di lavoro ma non usate direttamente dal lavoratore. Un operatore di stampatrice, ad esempio, deve essere informato sui rischi delle fresatrici e dei carrelli elevatori che operano nel reparto, perché la sua sicurezza può essere influenzata dal loro funzionamento. Questo requisito rispecchia l’approccio sistemico del D.Lgs. 81/2008 alla valutazione del rischio.Comprensibilità delle informazioni
Il comma 3 impone che le informazioni e le istruzioni d'uso siano «comprensibili ai lavoratori interessati». Questo requisito, apparentemente ovvio, ha implicazioni pratiche rilevanti in contesti aziendali multiculturali: se i lavoratori non parlano o non leggono l’italiano, le istruzioni devono essere tradotte nella loro lingua. Istruzioni d'uso in lingue straniere o in linguaggio tecnico inaccessibile non soddisfano l’obbligo. L’organo di vigilanza ha più volte contestato la mera affissione di fogli tecnici in italiano a lavoratori stranieri come inadempimento dell’obbligo.Formazione specifica per attrezzature pericolose e abilitazioni
Il comma 4 rafforza l’obbligo per le attrezzature di cui all’art. 71, comma 7 SIC (quelle che richiedono conoscenze o responsabilità particolari): la formazione deve essere «adeguata e specifica» e tale da consentire l’utilizzo «in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone». Questo inciso finale responsabilizza l’operatore non solo verso la propria incolumità ma anche verso quella dei colleghi e dei terzi. Il comma 5 delega alla Conferenza Stato-Regioni l’individuazione delle attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione. L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha individuato carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru su autocarro, trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo: per ciascuna è previsto un corso teorico-pratico con esame finale.Il datore di lavoro come operatore: comma 4-bis
Il comma 4-bis, introdotto con il correttivo del 2009, estende l’obbligo di formazione specifica al datore di lavoro che usa personalmente le attrezzature di cui al comma 7 dell’art. 71 SIC. L’artigiano che guida il proprio muletto, o il titolare della piccola impresa edile che usa personalmente la gru su autocarro, non può invocare la propria qualità di datore di lavoro per sottrarsi all’obbligo di abilitazione.Domande frequenti
La formazione per i carrelli elevatori deve essere ripetuta periodicamente?
Sì. L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 prevede un aggiornamento quinquennale per i carrelli elevatori (4 ore teorico-pratiche). Il datore di lavoro deve tenere traccia delle scadenze e pianificare per tempo i corsi di aggiornamento. L’abilitazione scaduta equivale a mancanza di abilitazione ai fini dell’art. 73.
È sufficiente mostrare a un lavoratore come si usa una macchina senza un corso formale?
Dipende dall’attrezzatura. Per le attrezzature ordinarie (utensili, macchine semplici) può essere sufficiente un addestramento pratico documentato. Per le attrezzature che richiedono l’abilitazione (Accordo Stato-Regioni 2012), è obbligatorio il corso strutturato con verifica dell’apprendimento e attestato. La mera dimostrazione pratica non soddisfa l’obbligo.
Cosa succede se un lavoratore straniero non capisce l’italiano: la formazione deve essere tradotta?
Sì. Il comma 3 dell’art. 73 impone che le informazioni e le istruzioni siano comprensibili. Se il lavoratore non conosce l’italiano, la formazione deve essere erogata nella sua lingua o con l’ausilio di un interprete. Il mero affidamento del libretto d'uso in italiano a un lavoratore che non lo capisce non soddisfa l’obbligo.
Un lavoratore in somministrazione (interinale) deve ricevere formazione sulle attrezzature dall’agenzia o dall’azienda utilizzatrice?
La formazione generale è in capo all’agenzia di somministrazione, ma la formazione specifica sulle attrezzature concretamente utilizzate è a carico dell’azienda utilizzatrice (art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003). L’azienda utilizzatrice non può assumere che il lavoratore interinale sia già formato sulle proprie macchine specifiche.
La formazione per attrezzature di lavoro può essere erogata in modalità e-learning?
Per la parte teorica sì, se il corso è strutturato conformemente agli accordi della Conferenza Stato-Regioni. La parte pratica (addestramento) deve essere sempre svolta in presenza, con le attrezzature reali o su simulatori adeguati. Un corso interamente online non soddisfa l’obbligo di addestramento previsto dall’art. 73.