- Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature conformi, idonee al lavoro e adeguate all’ambiente, scegliendo tra quelle disponibili quelle che minimizzano i rischi per i lavoratori.
- La scelta deve tener conto delle condizioni di lavoro, dei rischi ambientali, dei rischi propri dell’attrezzatura e delle interferenze con altre attrezzature già in uso.
- È obbligatoria la manutenzione periodica, il rispetto delle istruzioni d'uso del fabbricante e la tenuta del registro di controllo per le attrezzature che lo richiedono.
- Le attrezzature dell’allegato VII sono soggette a verifiche periodiche INAIL/ASL/ARPA con frequenza predeterminata; la prima verifica spetta all’INAIL entro 45 giorni dalla richiesta.
- Le modifiche alle macchine per migliorarne la sicurezza non configurano immissione sul mercato, purché non ne alterino le modalità di utilizzo o le prestazioni.
Art. 71 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del datore di lavoro
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’ articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 , per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro , secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinchè: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma
13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma
13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. ((
12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. ))
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13-bis. Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 6, vengono apportate le modifiche all’allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
Stesso numero, altri codici
- Art. 71 Codice Civile: Estinzione dei diritti spettanti alla persona di
- Articolo 71 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 71 Codice del Consumo: Requisiti del contratto
- Articolo 71 Codice della Strada: Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
- Articolo 71 Codice di Procedura Civile: Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero
- Articolo 71 Codice di Procedura Penale: Sospensione del procedimento per incapacità dell’imputato
Il nucleo degli obblighi del datore di lavoro sulle attrezzature
L’art. 71 D.Lgs. 81/2008 è la disposizione cardine del Titolo III: disciplina in modo organico e dettagliato gli obblighi del datore di lavoro relativi alle attrezzature di lavoro, dalla scelta iniziale alle verifiche periodiche, passando per la manutenzione e la formazione degli operatori. La norma si caratterizza per un approccio sistemico: non basta che l’attrezzatura sia sicura in astratto, occorre che sia sicura nel concreto contesto in cui viene impiegata.La scelta dell’attrezzatura e il criterio della minimizzazione del rischio
Il comma 2 impone che la scelta delle attrezzature tenga conto di quattro parametri cumulativi: condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro; rischi presenti nell’ambiente (es. atmosfere esplosive, polveri, umidità); rischi propri dell’attrezzatura (organi in movimento, rumore, vibrazioni); rischi di interferenza con altre attrezzature già in uso. Il comma 3 aggiunge l’obbligo di adottare misure tecniche e organizzative, incluse quelle dell’allegato VI, per ridurre al minimo i rischi d'uso e per impedire utilizzi impropri. L’allegato VI contiene prescrizioni tecniche specifiche per categorie di attrezzature (ripari, dispositivi di protezione, segnalazione dei pericoli) che integrano e concretizzano l’obbligo generale.Installazione, manutenzione e istruzioni d'uso
Il comma 4 disciplina tre obblighi operativi strettamente connessi. In primo luogo, le attrezzature devono essere installate e utilizzate conformemente alle istruzioni d'uso del fabbricante: il manuale di istruzione non è un mero accessorio commerciale ma un documento tecnico-normativo la cui inosservanza è di per sé una violazione dell’art. 71. In secondo luogo, la manutenzione deve essere «idonea» e finalizzata a garantire la permanenza dei requisiti di sicurezza: va quindi pianificata preventivamente, documentata e affidata a personale competente. In terzo luogo, ove necessario, l’attrezzatura deve essere corredata da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione.Il sistema delle verifiche periodiche
I commi 8-13 disciplinano due livelli di controllo periodico. Il primo livello (comma 8) riguarda tutte le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione o che sono soggette a deterioramento: devono essere sottoposte a controllo iniziale dopo l’installazione e a controlli periodici secondo le indicazioni del fabbricante o le norme di buona tecnica. Il secondo livello (comma 11) è riservato alle attrezzature dell’allegato VII, gru, apparecchi di sollevamento, scale aeree, ascensori, apparecchi a pressione, impianti di riscaldamento, che sono soggette a verifiche periodiche formali con frequenza predeterminata. La prima verifica spetta all’INAIL (da richiedere con domanda telematica), che deve provvedere entro 45 giorni; decorso infruttuosamente tale termine, il datore di lavoro può avvalersi di altri soggetti abilitati. Le verifiche successive sono effettuate da ASL, ARPA o soggetti abilitati a scelta del datore di lavoro. I verbali devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.Formazione specifica degli operatori
Il comma 7 introduce un obbligo rafforzato di formazione per le attrezzature che richiedono «conoscenze o responsabilità particolari» in relazione ai rischi specifici: l’uso deve essere riservato ai lavoratori incaricati e adeguatamente formati, e in caso di manutenzione o riparazione i lavoratori devono essere qualificati specificamente. L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha poi individuato le attrezzature per cui è richiesta l’abilitazione specifica degli operatori (carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru su autocarro, ecc.). Alfa S.r.l. deve verificare che tutti gli operatori di carrelli elevatori siano in possesso dell’abilitazione dell’Accordo Stato-Regioni 2012, che le gru presenti in stabilimento abbiano effettuato la verifica INAIL e che il registro di controllo sia aggiornato e disponibile in caso di ispezione.Domande frequenti
Con quale frequenza devono essere effettuate le verifiche periodiche per le gru a ponte?
L’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le frequenze specifiche per ciascuna categoria di attrezzatura. Per le gru a ponte la verifica periodica è annuale. La prima verifica va richiesta all’INAIL entro 60 giorni dalla messa in servizio; le successive possono essere effettuate da ASL, ARPA o soggetti privati abilitati.
Cosa deve contenere il registro di controllo di un’attrezzatura?
Il registro deve riportare la data di ciascuna verifica o controllo, il soggetto che l’ha effettuato, l’esito (positivo/negativo), le eventuali prescrizioni e i successivi adempimenti. Per le attrezzature dell’allegato VII devono essere conservati almeno i verbali degli ultimi tre anni.
Un’impresa può modificare una macchina CE per aggiungere una protezione supplementare?
Sì, a condizione che la modifica non alteri le modalità di utilizzo e le prestazioni previste dal costruttore. Il comma 5 chiarisce espressamente che le modifiche apportate per migliorare le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato (e quindi non richiedono una nuova marcatura CE), purché rimangano nei limiti indicati.
Se l’INAIL non effettua la prima verifica entro 45 giorni, cosa può fare il datore di lavoro?
Decorso inutilmente il termine di 45 giorni dalla richiesta all’INAIL, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati (iscritti nell’elenco ministeriale dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche). Il costo della verifica è sempre a carico del datore di lavoro.
Un operatore di carrello elevatore senza abilitazione può operare in emergenza?
No. L’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 e l’art. 71, comma 7, lett. a) vietano di affidare l’uso di attrezzature che richiedono abilitazione a lavoratori non formati, indipendentemente dall’urgenza. L’operatività in emergenza con operatore non abilitato espone il datore di lavoro alle sanzioni dell’art. 87 SIC e, in caso di infortunio, alla responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo.