- Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle direttive comunitarie di prodotto recepite (es. Direttiva Macchine, Direttiva BT), che si manifestano nella marcatura CE.
- Le attrezzature costruite prima dell’entrata in vigore delle direttive comunitarie devono rispettare i requisiti generali di sicurezza dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008.
- Le attrezzature costruite secondo i vecchi DM ex art. 395 D.P.R. 547/1955 o ex art. 28 D.Lgs. 626/1994 si considerano conformi ai requisiti dell’allegato V.
- Se l’organo di vigilanza constata che un’attrezzatura CE presenta rischi in uso, informa l’autorità di sorveglianza del mercato e procede con prescrizioni verso l’utilizzatore e verso il fabbricante.
Art. 70 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Requisiti di sicurezza
In vigore dal 15/05/2008
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’ articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , ovvero dell’ articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 . ((
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 , vengono espletate: a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione; b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo
70. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 70 Codice Civile: Successione alla quale sarebbe chiamata la
- Articolo 70 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 70 Codice del Consumo: Documento informativo
- Articolo 70 Codice della Strada: Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte
- Articolo 70 Codice di Procedura Civile: Intervento in causa del pubblico ministero
- Articolo 70 Codice di Procedura Penale: Accertamenti sulla capacità dell’imputato
Il sistema di conformità a doppio binario
L’art. 70 D.Lgs. 81/2008 costruisce un sistema di requisiti di sicurezza per le attrezzature di lavoro articolato su due binari distinti, a seconda dell’epoca di costruzione e di messa in servizio dell’attrezzatura. Il primo binario riguarda le attrezzature «nuove», costruite o messe in servizio dopo il recepimento delle direttive comunitarie di prodotto rilevanti. Per queste, il riferimento normativo è la disciplina di attuazione delle direttive: la Direttiva Macchine 2006/42/CE (recepita con D.Lgs. 17/2010, ora in fase di sostituzione con il Regolamento UE 2023/1230), la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, la Direttiva ATEX 2014/34/UE per ambienti esplosivi. La conformità è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione di conformità del fabbricante. Il secondo binario riguarda le attrezzature «vecchie», costruite prima della vigenza delle direttive comunitarie o in assenza di norme di recepimento applicabili. Per queste, i requisiti di riferimento sono quelli dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008, che contiene i requisiti generali di sicurezza derivati dalla Direttiva 89/655/CEE.La marcatura CE: cosa attesta e cosa non garantisce
La marcatura CE è la dichiarazione del fabbricante (non di un organismo terzo indipendente, salvo per le categorie più rischiose) che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive applicabili. Non è una garanzia assoluta di sicurezza nell’uso concreto: una macchina marcata CE potrebbe presentare rischi specifici per certi usi o in certi ambienti che il fabbricante non ha potuto prevedere. Proprio per questo il comma 4 prevede una procedura di allineamento tra la disciplina della sicurezza sul lavoro e quella della sorveglianza del mercato: se l’organo di vigilanza constata, durante un’ispezione, che un’attrezzatura marcata CE presenta una situazione di rischio per il mancato rispetto di requisiti essenziali, ne informa l’autorità di sorveglianza del mercato. Contestualmente, emette una prescrizione verso il datore di lavoro utilizzatore (obbligo di rimuovere il rischio o di usare l’attrezzatura in sicurezza) e, all’esito dell’accertamento tecnico dell’autorità di mercato, una prescrizione verso il fabbricante o i distributori.Attrezzature costruite secondo i vecchi standard
Le attrezzature costruite secondo i decreti ministeriali adottati ai sensi dell’art. 395 D.P.R. 547/1955 (vecchio decreto sicurezza lavoro) o dell’art. 28 D.Lgs. 626/1994 si considerano conformi ai requisiti dell’allegato V. Questa «presunzione di conformità» garantisce continuità giuridica: le imprese che dispongono di macchine vecchie ma costruite a regola d'arte secondo gli standard dell’epoca non devono sostituirle, ma devono verificare la permanenza della conformità nel tempo attraverso la manutenzione.Implicazioni per datori di lavoro e RSPP
Alfa S.r.l., che ha in produzione sia presse acquistate nel 2022 (marcatura CE Direttiva Macchine 2006/42/CE) sia torni acquistati negli anni Ottanta, deve gestire i due gruppi con approcci differenti. Per le presse nuove, conserva il fascicolo tecnico CE e la dichiarazione di conformità; per i torni vecchi, verifica la conformità all’allegato V del D.Lgs. 81/2008 attraverso l’analisi dei rischi e le eventuali misure di adeguamento, documentando tutto nel DVR.Domande frequenti
Un’azienda che acquista una macchina usata priva di marcatura CE è responsabile di eventuali rischi?
Sì. Il datore di lavoro che mette a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura priva di marcatura CE deve verificarne la conformità ai requisiti dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008. La verifica di conformità deve essere documentata nel DVR. L’eventuale immissione sul mercato della macchina usata con false attestazioni CE è invece responsabilità del venditore.
La marcatura CE garantisce che la macchina sia sicura per qualsiasi utilizzo?
No. La marcatura CE attesta la conformità ai requisiti essenziali per gli usi previsti dal fabbricante e descritti nel manuale d'uso. Usi non previsti o condizioni ambientali particolari possono generare rischi non coperti dalla valutazione del fabbricante. Il datore di lavoro deve valutare i rischi specifici dell’uso concreto e adottare misure supplementari se necessario.
Cosa succede se l’organo di vigilanza trova una macchina CE che causa infortuni ricorrenti?
Il comma 4 prevede che l’organo di vigilanza informi l’autorità di sorveglianza del mercato (MISE/MIMIT) e contestualmente emetta una prescrizione verso il datore di lavoro utilizzatore per rimuovere il rischio. Se l’accertamento tecnico conferma la non conformità, interviene anche verso il fabbricante e la catena distributiva.
Un tornio del 1985 deve essere adeguato ai requisiti della Direttiva Macchine?
No. Le attrezzature costruite prima del recepimento della Direttiva Macchine (DPR 459/1996) devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008, non alla Direttiva Macchine. Tuttavia, se vengono apportate modifiche sostanziali che cambiano le prestazioni o le caratteristiche di sicurezza, l’attrezzatura può essere considerata «nuova» e soggetta alla Direttiva Macchine.
L’allegato V del D.Lgs. 81/2008 è applicabile anche a un’attrezzatura artigianale costruita in proprio dall’azienda?
Sì. Un’attrezzatura costruita internamente dall’azienda (senza essere immessa sul mercato) non è soggetta alla Direttiva Macchine per la marcatura CE, ma deve comunque essere conforme ai requisiti dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008 prima di essere messa a disposizione dei lavoratori.