- L’art. 69 definisce i termini chiave del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 dedicato alle attrezzature di lavoro: attrezzatura, uso, zona pericolosa, lavoratore esposto e operatore.
- Per «attrezzatura di lavoro» si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, incluso il complesso di macchine necessario a un processo produttivo.
- L'«uso» comprende ogni operazione connessa all’attrezzatura: messa in servizio, impiego, trasporto, riparazione, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio.
- La «zona pericolosa» è ogni area interna o in prossimità dell’attrezzatura in cui la presenza del lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza.
- L'«operatore» include sia il lavoratore incaricato dell’uso sia il datore di lavoro che usa personalmente l’attrezzatura.
Art. 69 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni
In vigore dal 15/05/2008
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro ((o il datore di lavoro che ne fa uso)) .
Stesso numero, altri codici
- Art. 69 Codice Civile: Diritti spettanti alla persona di cui si ignora
- Articolo 69 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 69 Codice del Consumo: Definizioni
- Articolo 69 Codice della Strada: Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi
- Articolo 69 Codice di Procedura Civile: Azione del pubblico ministero
- Articolo 69 Codice di Procedura Penale: Morte dell’imputato
Funzione e importanza delle definizioni
L’art. 69 apre il Titolo III del D.Lgs. 81/2008 con cinque definizioni operative che delimitano l’ambito di applicazione della disciplina sulle attrezzature di lavoro. Come accade spesso nella tecnica normativa italiana di matrice europea, la disposizione definitoria non ha valore autonomo ma funge da chiave di lettura per gli obblighi degli artt. 70-87 SIC. La precisione definitoria è cruciale in un settore in cui la distinzione tra «attrezzatura di lavoro» e «prodotto» (soggetto alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e al successivo Regolamento UE 2023/1230) determina quale regime normativo si applica: quello della sicurezza sul lavoro o quello della sicurezza del prodotto. Le due discipline si integrano ma non si sovrappongono.La nozione di «attrezzatura di lavoro»: ampiezza e confini
La definizione di «attrezzatura di lavoro» è volutamente onnicomprensiva: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. Rientrano quindi nella nozione: una fresatrice a controllo numerico, un coltello da cucina professionale, un’impalcatura, un sistema di nastri trasportatori, una gru a ponte, un computer portatile usato per l’attività lavorativa. L’ampiezza della definizione risponde all’esigenza di non creare zone grigie di non-tutela. Il criterio della «destinazione» al lavoro è funzionale: rileva il contesto in cui lo strumento è impiegato, non la sua natura intrinseca. Una motosega è attrezzatura di lavoro quando usata da un boscaiolo, ma non quando usata dal proprietario di un terreno per il giardinaggio domestico.La nozione di «uso»: il ciclo completo dell’attrezzatura
La definizione di «uso» è particolarmente estesa e comprende l’intero ciclo di vita operativo dell’attrezzatura: dalla messa in servizio allo smontaggio finale, passando per ogni operazione intermedia. La scelta di includere esplicitamente manutenzione, riparazione e pulizia ha implicazioni pratiche rilevanti: le norme di sicurezza si applicano anche durante queste operazioni, spesso sottovalutate perché percepite come accessorie rispetto al lavoro principale. Questo significa, ad esempio, che un manutentore che pulisce una macchina fuori servizio deve essere formato e dotato di DPI adeguati esattamente come chi la usa normalmente. L’obbligo di formazione specifica per la manutenzione (art. 71, comma 7, lett. b) SIC) trova proprio in questa definizione ampia il suo fondamento.Zone pericolose e lavoratori esposti
Le definizioni di «zona pericolosa» e «lavoratore esposto» sono funzionali alla valutazione del rischio ex art. 17 SIC e all’adozione delle misure preventive e protettive. La zona pericolosa non è solo lo spazio immediatamente adiacente all’organo pericoloso dell’attrezzatura, ma qualsiasi area in cui la presenza del lavoratore costituisce un rischio, anche indiretto (es. zona di proiezione di trucioli, raggio di azione di un braccio robotizzato, area di influenza di un campo elettromagnetico).La figura dell’operatore
La definizione di «operatore» è stata ampliata con il correttivo del 2009 per includere anche il datore di lavoro che usa personalmente l’attrezzatura. La modifica ha una valenza sanzionatoria rilevante: l’imprenditore artigiano che usa direttamente i macchinari del proprio laboratorio non può considerarsi esente dagli obblighi di formazione e idoneità che la legge pone in capo all’operatore.Domande frequenti
Un telefono aziendale o un computer portatile è un'«attrezzatura di lavoro» ai sensi dell’art. 69?
Sì, se è destinato all’uso durante il lavoro. Computer, smartphone aziendali, videoterminal rientrano nella definizione e sono soggetti alla specifica disciplina del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 (lavoro ai videoterminali), che integra le disposizioni del Titolo III.
Un ponteggio è un'«attrezzatura di lavoro»?
Sì. Il ponteggio rientra nella definizione di «impianto» ai sensi dell’art. 69, lett. a), in quanto insieme di componenti destinato all’esecuzione di lavori in quota. È quindi soggetto agli obblighi di verifica, manutenzione e formazione del Titolo III, oltre che alla disciplina specifica dei lavori in quota (art. 111 SIC).
Le operazioni di pulizia di una macchina sono soggette alle stesse norme di sicurezza dell’utilizzo normale?
Sì. La definizione di «uso» include esplicitamente la pulizia. Ciò significa che il lavoratore addetto alla pulizia deve essere informato, formato e dotato dei DPI adeguati, e che la macchina deve essere messa in sicurezza (sezionamento dell’alimentazione, blocco degli organi mobili) prima di procedere alla pulizia, come previsto dalle procedure LOTO (Lockout/Tagout).
Un’attrezzatura noleggiata è soggetta alla stessa disciplina di una di proprietà?
Sì. La norma non distingue tra attrezzature di proprietà e noleggiate. L’art. 72 SIC aggiunge però obblighi specifici in capo al noleggiatore: deve attestare il buono stato di conservazione e, dal 2012, deve acquisire la dichiarazione di avvenuta formazione degli utilizzatori.
Il datore di lavoro che usa la propria fresatrice artigianale è soggetto agli obblighi di formazione?
Sì. Dal correttivo del 2009, l'«operatore» include anche il datore di lavoro che usa personalmente l’attrezzatura. L’art. 73, comma 4-bis SIC impone al datore di lavoro che usa attrezzature che richiedono conoscenze particolari di provvedere alla propria formazione e addestramento specifico.