- L’art. 45 impone al datore di lavoro di predisporre misure adeguate di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, in relazione alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda e al numero dei lavoratori.
- Le caratteristiche minime delle attrezzature, i requisiti del personale e la formazione sono disciplinati dal D.M. 388/2003 e dai successivi aggiornamenti.
- Il datore di lavoro deve stabilire rapporti con i servizi esterni di emergenza, anche per il trasporto degli infortunati.
- Specifiche disposizioni regolano l’applicazione in ambito ferroviario, con procedure operative predisposte dalle imprese ferroviarie in coordinamento con il pronto soccorso.
Art. 45 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Primo soccorso
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni ((, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario)) . ((3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono, sulla base di una determinazione e valutazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di interoperabilità del trasporto ferroviario, di un piano di intervento recante le modalità operative del soccorso qualificato lungo la rete ferroviaria, incluso il trasporto degli infortunati. Ciascun datore di lavoro individua, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni))
Stesso numero, altri codici
- Art. 45 Codice Civile: Domicilio dei coniugi, del minore e
- Articolo 45 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 45 Codice del Consumo: Campo di applicazione
- Articolo 45 Codice della Strada: Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni
- Articolo 45 Codice di Procedura Civile: Conflitto di competenza
- Articolo 45 Codice di Procedura Penale: Casi di rimessione<ref>Articolo così modificato dalla [[L. 7 novembre 2002, n.248 - Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale]].</ref>
Il primo soccorso aziendale: un sistema di risposta immediata
L’art. 45 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di organizzare un sistema di primo soccorso che garantisca una risposta immediata agli infortuni e alle emergenze sanitarie sul luogo di lavoro. La ratio è semplice: nelle prime decine di minuti dopo un infortunio, l’intervento tempestivo può fare la differenza tra la sopravvivenza e la morte, tra una lesione temporanea e un danno permanente. L’attesa del soccorso esterno, pur necessaria, non può essere l’unica risposta aziendale: occorre un primo presidio interno in grado di stabilizzare la vittima nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.
La classificazione delle aziende e i requisiti variabili
Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388, il regolamento attuativo dell’art. 45, suddivide le aziende in tre gruppi in funzione del livello di rischio e del numero dei lavoratori. Il Gruppo A comprende le aziende ad alto rischio (es. estrattive, chimiche, a rischio di incidente rilevante) e quelle con oltre 5 lavoratori nei settori industriali a rischio elevato: devono avere una cassetta di primo soccorso completa, un pacchetto di medicazione aggiuntivo e almeno un addetto formato con corso specifico da 16 ore. Il Gruppo B riguarda le aziende da 3 a 5 lavoratori non rientranti nel Gruppo A: cassetta di pronto soccorso e addetto con corso da 12 ore. Il Gruppo C comprende le aziende con meno di 3 lavoratori non incluse nei gruppi precedenti: pacchetto di medicazione e addetto con corso da 12 ore. Questi requisiti minimi sono aggiornabili con decreti ministeriali successivi.
I rapporti con i servizi esterni di emergenza
Il comma 1 richiede espressamente che il datore di lavoro stabilisca «i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati». Questo obbligo, spesso trascurato nella pratica, richiede che il piano di emergenza aziendale includa numeri di contatto aggiornati dei servizi di pronto soccorso più vicini (118, ospedali, pronti soccorso), percorsi di evacuazione per il trasporto degli infortunati e modalità di cooperazione con i soccorsi esterni. In alcuni contesti (es. stabilimenti isolati, cantieri in zone remote) questa pianificazione può richiedere accordi formali con le strutture sanitarie locali.
La formazione degli addetti al primo soccorso
Il D.M. 388/2003 disciplina i contenuti e la durata dei corsi di formazione per gli addetti al primo soccorso aziendale. I corsi devono comprendere nozioni di base di pronto soccorso, tecniche di rianimazione cardiopolmonare (BLS-D), gestione delle emorragie, trattamento dei traumi, riconoscimento dei principali sintomi di emergenza medica. Gli addetti devono aggiornare la formazione ogni tre anni. La qualità della formazione degli addetti è direttamente correlata all’efficacia dell’intervento in caso di emergenza: un addetto mal formato può non essere in grado di intervenire correttamente o, nei casi peggiori, può aggravare la situazione.
Applicazione in ambito ferroviario
I commi 3 e 3-bis dell’art. 45 disciplinano l’applicazione del primo soccorso in ambito ferroviario, settore con peculiarità operative che richiedono procedure specifiche. I gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie devono predisporre, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso e sulla base di una determinazione dei rischi, procedure operative per l’attuazione del primo soccorso nel rispetto della normativa europea sulla sicurezza e interoperabilità ferroviaria.
Domande frequenti
Un’azienda con 2 dipendenti ha l’obbligo di formare un addetto al primo soccorso?
Sì. Anche le aziende di Gruppo C (meno di 3 lavoratori, non rientranti nei Gruppi A o B) devono avere un pacchetto di medicazione e un addetto formato con corso da 12 ore. Non esiste una soglia minima di dipendenti sotto la quale l’obbligo viene meno.
Con quale frequenza gli addetti al primo soccorso devono aggiornarsi?
Ogni tre anni, secondo quanto previsto dal D.M. 388/2003. L’aggiornamento deve essere documentato. Un addetto al primo soccorso con formazione scaduta non è più considerato adeguatamente formato ai fini degli obblighi dell’art. 45 SIC.
Chi determina di quale gruppo fa parte un’azienda per il primo soccorso (A, B o C)?
La classificazione dipende dal settore di attività (secondo i codici ATECO), dal numero dei lavoratori e dal livello di rischio. Il D.M. 388/2003 elenca i codici ATECO che determinano l’appartenenza al Gruppo A. Il datore di lavoro o il RSPP deve verificare la classificazione corretta per determinare i requisiti applicabili.
La cassetta di primo soccorso deve contenere farmaci?
No. Il contenuto della cassetta di primo soccorso è disciplinato dall’Allegato 1 del D.M. 388/2003 e comprende presidi sanitari (guanti, garze, bende, cerotti, forbici, ecc.) ma non farmaci, che richiedono prescrizione medica. Il datore di lavoro non è autorizzato a somministrare farmaci ai lavoratori infortunati.