- L’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 è la norma perno della tutela sanitaria sul lavoro: stabilisce che la sorveglianza sanitaria è effettuata esclusivamente dal medico competente nominato ex art. 18 lett. a) e disciplinato dall’art. 38 SIC, e si attiva nei casi previsti dalla normativa vigente (lett. a) o su richiesta del lavoratore se il medico la ritiene correlata al rischio (lett. b).
- La sorveglianza si articola in sei tipi di visita: preventiva (anche preassuntiva), periodica, su richiesta del lavoratore, al cambio mansione, alla cessazione del rapporto nei casi previsti, alla ripresa dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi e, comma 2, lett. e-quater), visita ad hoc per sospetto uso di alcol o stupefacenti nelle mansioni ad elevato rischio infortuni.
- Le visite, a cura e spese del datore (comma 4), comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio; per le visite preventiva, periodica, al cambio mansione, alla ripresa e per sospetto uso di sostanze sono finalizzate anche alla verifica di alcol e tossicodipendenza nei limiti del D.P.R. 309/1990 e della L. 125/2001.
- Sono vietate (comma 3) le visite finalizzate ad accertare stati di gravidanza e, in generale, gli accertamenti vietati dalla normativa vigente: la privacy del lavoratore è argine costituzionale al potere datoriale.
- Il medico competente esprime uno di quattro giudizi (comma 6): idoneità, idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente; il giudizio è dato per iscritto in copia al lavoratore e al datore (comma 6-bis).
- Contro il giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni all’ASL territorialmente competente (comma 9), che dispone, anche dopo ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio; le sanzioni per il datore inadempiente sono dettate dall’art. 58 SIC.
Art. 41 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria
In vigore dal 15/05/2008
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende: a) visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 DICEMBRE 2024, N. 203 ; e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi ((sotto l’effetto)) delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’ articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 , e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di ((alcol)) e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive
2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) LETTERA SOPPRESSA DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 ; b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), ((e-ter) ed e-quater)) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ((di Trento e di Bolzano)) , concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. ((In caso di mancato raggiungimento dell’accordo,)) Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l’attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo
53. 6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 3 AGOSTO 2009, N. 106 .
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
Stesso numero, altri codici
- Art. 41 Codice Civile: Responsabilità dei componenti
- Articolo 41 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 41 Codice del Consumo: Tasso annuo effettivo globale e pubblicità
- Articolo 41 Codice della Strada: Segnali luminosi
- Articolo 41 Codice di Procedura Civile: Regolamento di giurisdizione
- Articolo 41 Codice di Procedura Penale: Decisione sulla dichiarazione di ricusazione
L’art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 è la colonna sanitaria del Testo Unico Sicurezza. Mentre l’art. 38 SIC fissa i titoli del medico competente e l’art. 39 SIC ne disciplina l’attività, l’art. 41 stabilisce quando la sorveglianza scatta, in che cosa consiste, come si conclude e come il lavoratore può contestare il giudizio: è la norma più frequentata in audit e la prima contestata dopo un infortunio grave.
Quando la sorveglianza è obbligatoria (lett. a-b)
Il comma 1 distingue due fattispecie di attivazione. La lettera a) rinvia alla normativa vigente e alle indicazioni della Commissione consultiva permanente ex art. 6 SIC: la sorveglianza è obbligatoria ogniqualvolta una norma di settore prescriva un protocollo sanitario, Titolo VI (movimentazione manuale dei carichi), Titolo VII (videoterminali, per chi usa VDT per almeno 20 ore settimanali ex art. 173 SIC), Titolo VIII (agenti fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche), Titolo IX (agenti chimici, mutageni, cancerogeni, amianto), Titolo X (agenti biologici), Titolo XI (atmosfere esplosive). Senza norma di settore non c'è obbligo automatico.
La lettera b) apre una via complementare: il lavoratore può chiedere la visita anche al di fuori dei casi tipizzati e la sorveglianza scatta se il medico competente ritiene la richiesta correlata ai rischi lavorativi. È un filtro tecnico, non discrezionale: il medico motiva per iscritto diniego o accoglimento. La sorveglianza è obbligatoria per il datore, ma è anche un obbligo del lavoratore sottoporvisi ex art. 20 comma 2 lett. i) SIC: il rifiuto ingiustificato espone il lavoratore a sanzione amministrativa (art. 59 SIC) e a procedimento disciplinare; al contempo, il datore non può adibirlo alla mansione senza il giudizio di idoneità.
I 6 tipi di visita (preventiva, periodica, su richiesta, cambio mansione, ripresa, cessazione)
Il comma 2 elenca le tipologie di visita in ordine cronologico rispetto al rapporto di lavoro. 1) Visita preventiva, anche preassuntiva (lett. a): precede l’adibizione alla mansione e accerta l’assenza di controindicazioni; può essere eseguita prima dell’assunzione, su scelta del datore. 2) Visita periodica (lett. b): monitoraggio con cadenza ordinaria annuale, salvo diversa periodicità stabilita dalla normativa di settore o dal medico competente sulla base della valutazione del rischio; l’organo di vigilanza può imporre con provvedimento motivato cadenze o contenuti differenti. 3) Visita su richiesta del lavoratore (lett. c): pendant operativo della lett. b) del comma 1, con filtro tecnico del medico. 4) Visita al cambio mansione (lett. d): verifica l’idoneità rispetto al nuovo profilo di rischio. 5) Visita alla cessazione del rapporto (lett. e): solo nei casi previsti dalla normativa vigente, tipicamente per esposizione ad agenti chimici, cancerogeni, mutageni, biologici, amianto, radiazioni ionizzanti; la lett. e-bis) è stata abrogata dalla L. 13 dicembre 2024, n. 203. 6) Visita precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza superiore a 60 giorni continuativi (lett. e-ter): il medico decide se procedere o limitarsi a esprimere il giudizio di idoneità, ma il giudizio va comunque formalizzato prima del rientro. A queste sei si aggiunge la visita per sospetto uso di alcol o stupefacenti (lett. e-quater), trattata oltre.
Esami clinici/strumentali/biologici
Il comma 2-bis impone al medico, in sede di visita preventiva, di tenere conto degli esami già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in suo possesso, per evitare la duplicazione di accertamenti già recenti. Il comma 4 chiarisce che gli esami clinici, biologici e le indagini diagnostiche sono a cura e spese del datore di lavoro, mai del lavoratore, e sono mirati al rischio: il medico non prescrive un check-up generico ma le indagini correlate al profilo di esposizione (audiometria per il rumore, spirometria per polveri, dosaggio piombo in metallurgia, test biologici di esposizione per solventi). La scelta è motivata nel protocollo sanitario allegato al DVR.
Test alcol e droghe: limiti applicativi
La lett. e-quater) del comma 2 autorizza la visita per verifica dell’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope solo per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’art. 15 della L. 30 marzo 2001, n. 125, e dell’art. 125 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: mansioni tipizzate da elenchi ministeriali e regionali (conducenti di mezzi pesanti, personale ferroviario e aereo addetto alla sicurezza, guida di macchine operatrici, cantieri edili con attrezzature pesanti, personale sanitario in turni notturni, impianti chimici a rischio rilevante). Per tutte le altre mansioni il test alcol/droghe non è praticabile né per iniziativa del datore né del medico competente: l’indagine sarebbe illegittima e i risultati inutilizzabili.
Il comma 4-bis affida a un accordo in Conferenza Stato-Regioni, da concludere entro il 31 dicembre 2026, la rivisitazione delle condizioni e modalità di accertamento; in caso di mancato accordo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, è autorizzato a intervenire con proprio decreto trascorsi 60 giorni dal termine. Fino ad allora si applicano l’Accordo Stato-Regioni 16 marzo 2006 sull’alcol e il Provvedimento 30 ottobre 2007 sulle tossicodipendenze.
Giudizio di idoneità: tipologie (idoneo, non idoneo, idoneo con limitazioni)
Il comma 6 elenca i quattro giudizi tipici a esito della visita: idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente. Il comma 6-bis impone che il giudizio sia formulato per iscritto, con consegna di copia al lavoratore e al datore; il comma 7 precisa che, in caso di inidoneità temporanea, vanno indicati i limiti temporali di validità.
Il giudizio è vincolante per il datore: l’art. 18 lett. bb) SIC vieta di adibire il lavoratore alla mansione senza giudizio favorevole e la giurisprudenza ha più volte qualificato come reato la condotta del datore che ignora il giudizio o adibisce il lavoratore in violazione di prescrizioni. La conseguenza tipica del giudizio negativo è la procedura di ricollocazione ex art. 42 SIC (cd. repêchage sanitario): il datore deve verificare l’esistenza di mansioni compatibili in azienda; solo l’impossibilità documentata legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sul piano operativo, l'idoneità parziale con limitazioni è il giudizio più diffuso: indica i compiti non eseguibili (es. non sollevare carichi superiori a 10 kg, non lavorare in altezza, non guidare automezzi) lasciando intatto il rapporto; le prescrizioni vanno trascritte in azienda e portate a conoscenza del preposto.
Ricorso ASL contro il giudizio
Il comma 9 prevede che contro i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio, all’ASL territorialmente competente. Legittimati sono sia il lavoratore sia il datore di lavoro: il primo per contestare un giudizio limitativo o di inidoneità, il secondo per contestare un giudizio di idoneità inadeguato al rischio. L’organo di vigilanza dell’ASL, tipicamente la struttura SPSAL/PSAL, può disporre ulteriori accertamenti e decide con provvedimento motivato che conferma, modifica o revoca il giudizio; la decisione ha natura di accertamento tecnico vincolante e prevale sul giudizio del medico competente, fatta salva l’impugnazione davanti al giudice del lavoro per i profili di legittimità. Il termine di 30 giorni è perentorio: il decorso senza ricorso consolida il giudizio e ne preclude la successiva contestazione, salvo il sopravvenire di fatti nuovi (mutamento delle condizioni di salute, riorganizzazione produttiva con nuovi rischi) che giustifichino una nuova visita ex art. 41 comma 2 lett. c) o d).
Visita medica preassuntiva e privacy
La visita preassuntiva è una modalità della visita preventiva, a discrezione del datore: la finalità (idoneità alla mansione specifica) va indicata in modo trasparente nell’offerta di assunzione e il medico competente comunica al datore solo il giudizio (idoneo, idoneo con limitazioni, non idoneo), mai i dati clinici sottostanti. È la regola cardine della privacy del lavoratore: la cartella sanitaria e di rischio (art. 25 comma 1 lett. c SIC) è custodita dal medico nel rispetto del segreto professionale e del Regolamento UE 2016/679; il datore non vi ha accesso. La violazione espone l’azienda e il medico a sanzioni del Garante privacy ex GDPR e D.Lgs. 196/2003 e a profili penali ex art. 622 c.p. per il medico. Il comma 3 vieta espressamente le visite finalizzate ad accertare stati di gravidanza e quelle vietate dalla normativa vigente: argine di rango costituzionale contro strumentalizzazioni discriminatorie del controllo sanitario.
Cartella sanitaria e di rischio
Il comma 5 dispone che gli esiti della visita medica siano allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25 comma 1 lett. c) SIC, secondo i requisiti minimi dell’Allegato 3A e su formato cartaceo o informatizzato. La cartella raccoglie l’anamnesi lavorativa, i protocolli di sorveglianza, gli esiti delle visite, le esposizioni a rischio, ed è lo strumento di continuità storica della salute del lavoratore. È di proprietà del medico competente per la parte clinica; il datore conserva solo la documentazione sanitaria di natura aziendale. Alla cessazione dell’incarico, il medico consegna la cartella al successore; alla cessazione del rapporto di lavoro, copia va al lavoratore e l’originale all’ISPESL (oggi INAIL settore ricerca) per gli agenti cancerogeni, mutageni e biologici. La trasmissione annuale dei dati aggregati ai servizi sanitari competenti, disciplinata dall’art. 40 SIC, è il complemento epidemiologico della sorveglianza individuale.
Casi pratici (Alfa S.r.l.)
Caso 1, Tizio, neoassunto in Alfa S.r.l., giudizio con limitazioni. Alfa S.r.l., metalmeccanica di Brescia, assume Tizio come saldatore. La visita preventiva ex art. 41 comma 2 lett. a) rileva una lieve patologia respiratoria pregressa. Il medico competente esprime giudizio di idoneità parziale permanente con limitazioni: Tizio non può essere adibito a saldatura con fumi di metallo né in ambienti scarsamente ventilati. Alfa S.r.l. trascrive le limitazioni nel fascicolo, ne dà comunicazione al preposto e adibisce Tizio a una postazione di assemblaggio compatibile. Tizio può proporre ricorso all’ASL entro 30 giorni ex art. 41 comma 9.
Caso 2, Caio (autista pesante in Alfa S.r.l.), sospetto alcol durante il turno. Caio guida un autoarticolato (mansione ad elevato rischio ex L. 125/2001). Il responsabile attiva la procedura ex art. 41 comma 2 lett. e-quater): visita immediata del medico, che riscontra positività al test. Giudizio di inidoneità temporanea alla guida, con limiti temporali e comunicazione scritta; segue percorso di reinserimento.
Caso 3, Sempronio (videoterminalista in Alfa S.r.l.), rientro dopo 75 giorni. Prima del rientro, Alfa S.r.l. richiede la visita ex art. 41 comma 2 lett. e-ter). Il medico decide di non procedere ma deve comunque esprimere il giudizio di idoneità: solo dopo la formalizzazione Sempronio può riprendere la mansione di addetto al VDT, altrimenti Alfa S.r.l. violerebbe l’art. 18 lett. bb) SIC.
Errori frequenti
Primo errore. Considerare la sorveglianza sanitaria un onere generale: scatta solo nei casi previsti dalla normativa di settore (lett. a) o su richiesta motivata del lavoratore filtrata dal medico (lett. b); sottoporre a sorveglianza lavoratori non esposti a rischi tipizzati può configurare trattamento illegittimo di dati sanitari ex GDPR. Secondo errore. Effettuare test alcol o droghe sulla generalità del personale: l’art. 41 comma 2 lett. e-quater) ammette tali test solo per le mansioni ad elevato rischio infortuni elencate dalla normativa attuativa della L. 125/2001 e del D.P.R. 309/1990. Terzo errore. Pretendere dal medico competente i dati clinici di dettaglio: il datore riceve solo il giudizio di idoneità, mai diagnosi o referti. Quarto errore. Adibire il lavoratore alla mansione prima della consegna del giudizio scritto ex art. 41 comma 6-bis: il divieto dell’art. 18 lett. bb) SIC opera anche se la visita è già stata eseguita. Quinto errore. Ignorare il giudizio di idoneità parziale o le limitazioni: il datore deve adeguare la mansione o ricollocare ex art. 42 SIC; in caso di infortunio risponde per lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.) con aggravante, oltre alla responsabilità dell’ente ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001. Sesto errore. Trascurare il termine perentorio di 30 giorni per il ricorso ASL: il decorso cristallizza il giudizio.
Sanzioni (art. 58 SIC)
Le violazioni dell’art. 41 sono sanzionate dall'art. 58 SIC, che individua il medico competente come destinatario principale del precetto penale (omessa visita, omessa formulazione del giudizio scritto, omessa allegazione degli esiti alla cartella sanitaria) e riverbera i suoi effetti sul datore quando questi non attiva la sorveglianza, non invia il lavoratore alle visite o lo adibisce alla mansione senza giudizio. In quest'ultima ipotesi il datore risponde ex art. 55 SIC per violazione dell’art. 18 lett. bb), con arresto fino a sei mesi o ammenda. Per il medico competente, l’art. 58 prevede arresto fino a due mesi o ammenda per le inadempienze relative alle visite e al giudizio, sanzione amministrativa per le inadempienze documentali; resta accessibile la procedura di estinzione delle contravvenzioni ex artt. 20-24 del D.Lgs. 758/1994 (regolarizzazione + un quarto del massimo). L’art. 41 va letto sempre in combinato con l’art. 18 SIC, l’art. 25 SIC, gli artt. 38, 39 e 40 SIC, l’art. 42 SIC e l’art. 58 SIC: solo questa lettura sistematica costruisce un protocollo sanitario capace di reggere all’ispezione INL, al ricorso davanti all’ASL e al processo penale che segue ogni infortunio o malattia professionale di una certa gravità.
Domande frequenti
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per i videoterminalisti?
Sì, ma a condizioni precise. L’art. 173 SIC, in attuazione della norma di settore richiamata dall’art. 41 comma 1 lett. a) SIC, definisce videoterminalista il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di legge. Solo per questi lavoratori scatta l’obbligo della sorveglianza sanitaria, articolata in visita preventiva e visite periodiche con cadenza biennale (quinquennale per i lavoratori sotto i 50 anni che abbiano riportato esito di idoneità senza prescrizioni). Il protocollo sanitario è centrato sulla funzionalità visiva e sull’apparato muscolo-scheletrico. Sotto la soglia delle venti ore settimanali la sorveglianza non è obbligatoria, ma il lavoratore può comunque richiederla ex art. 41 comma 1 lett. b) e il medico competente deve valutarne la correlazione con il rischio.
Cosa fare se il giudizio è di non idoneità definitiva?
Il giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica, formulato dal medico competente ex art. 41 comma 6 lett. d) SIC, attiva l’obbligo del datore di lavoro di applicare l'art. 42 SIC (provvedimenti in caso di inidoneità): il datore deve verificare l’esistenza in azienda di mansioni compatibili con il giudizio e, se presenti, ricollocare il lavoratore. È il cd. repêchage sanitario: la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lav., indirizzo costante) qualifica come illegittimo il licenziamento intimato senza che il datore abbia previamente cercato, con diligenza e in concreto, soluzioni di reimpiego. Solo l’impossibilità documentata della ricollocazione legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Resta ferma la possibilità per il lavoratore di proporre ricorso entro 30 giorni all’ASL ex art. 41 comma 9 per contestare il giudizio di inidoneità, e la possibilità per il datore di chiedere il riesame in presenza di fatti nuovi che mutino il quadro clinico o organizzativo.
Si possono fare i test alcol a tutti i lavoratori?
No. L’art. 41 comma 2 lett. e-quater) SIC autorizza la visita medica per la verifica dell’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope solo per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’art. 15 della L. 30 marzo 2001, n. 125, e dell’art. 125 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Si tratta di mansioni tipizzate da elenchi ministeriali e regionali: conducenti di mezzi pesanti, personale ferroviario e aereo addetto alla sicurezza, addetti alla guida di macchine operatrici, lavoratori in cantieri edili con uso di attrezzature pesanti, personale sanitario in turni notturni, addetti a impianti chimici a rischio rilevante. Per tutte le altre mansioni il test alcol/droghe non è praticabile né per iniziativa del datore né del medico competente: l’indagine sarebbe illegittima e i risultati inutilizzabili. Entro il 31 dicembre 2026 un accordo Stato-Regioni (comma 4-bis) dovrà rivisitare condizioni e modalità di accertamento; in mancanza, interverrà un decreto ministeriale. Fino ad allora si applicano l’Accordo Stato-Regioni 16 marzo 2006 per l’alcol e il Provvedimento 30 ottobre 2007 per le tossicodipendenze.
Visita preassuntiva: la fa il medico aziendale o l’ASL?
La visita preassuntiva, prevista dall’art. 41 comma 2 lett. a) SIC come modalità della visita preventiva, è effettuata di norma dal medico competente nominato dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 18 lett. a) SIC. Il datore di lavoro può, in alternativa, richiederla ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali (ASL), ma si tratta di una facoltà residuale che richiede uno specifico accordo organizzativo territoriale e non sostituisce la sorveglianza sanitaria continuativa, che resta in capo al medico competente aziendale. È bene chiarire che la visita preassuntiva è una modalità della visita preventiva: il candidato non è ancora un lavoratore e l’accertamento è finalizzato esclusivamente a verificare l’assenza di controindicazioni alla mansione specifica oggetto dell’offerta di assunzione. Il medico comunica al datore di lavoro solo il giudizio (idoneità, idoneità con limitazioni, non idoneità) e mai i dati clinici sottostanti, nel rispetto della privacy e del segreto professionale.
Il datore può vedere l’esito dettagliato della visita?
No. Il datore di lavoro riceve dal medico competente esclusivamente il giudizio di idoneità alla mansione specifica, eventualmente accompagnato da prescrizioni o limitazioni operative; non riceve mai diagnosi, referti, esiti di esami clinici o biologici, terapie in corso. È la regola fondamentale del rapporto fra sorveglianza sanitaria e privacy del lavoratore, ancorata all’art. 41 comma 6-bis SIC (consegna del giudizio scritto a lavoratore e datore), all’art. 25 SIC (custodia della cartella sanitaria e di rischio in capo al medico competente nel rispetto del segreto professionale), al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003. La cartella sanitaria e di rischio è custodita dal medico, non dal datore; quest'ultimo conserva solo la documentazione sanitaria di natura aziendale (es. nominativi dei lavoratori sottoposti a sorveglianza, esiti aggregati comunicati in occasione della riunione periodica ex art. 35 SIC). La violazione di queste regole espone l’azienda e il medico a sanzioni amministrative del Garante privacy e profili penali ex art. 622 c.p. per la rivelazione del segreto professionale.