- L’art. 35 prevede l’obbligo di tenere almeno una riunione periodica annuale di sicurezza nelle aziende con più di 15 lavoratori, con la partecipazione di datore di lavoro (o suo rappresentante), RSPP, medico competente (ove nominato) e RLS.
- Nel corso della riunione vengono esaminati il DVR, l’andamento degli infortuni e malattie professionali, i criteri di scelta dei DPI e i programmi di formazione.
- La riunione si tiene anche in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio.
- Deve essere redatto un verbale, a disposizione dei partecipanti per la consultazione.
Art. 35 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Riunione periodica
In vigore dal 15/05/2008
1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati: a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 35 Codice Civile: Disposizione penale
- Articolo 35 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 35 Codice del Consumo: Forma e interpretazione
- Articolo 35 Codice della Strada: Competenze
- Articolo 35 Codice di Procedura Civile: Eccezione di compensazione
- Articolo 35 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio
La riunione periodica: uno spazio istituzionale di partecipazione
La riunione periodica di sicurezza ex art. 35 del D.Lgs. 81/2008 è l’unico momento in cui tutti i protagonisti del sistema prevenzionale aziendale si trovano formalmente riuniti intorno a un tavolo: il datore di lavoro (o chi lo rappresenta), il RSPP, il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Non si tratta di una mera formalità burocratica: è uno spazio istituzionale in cui il modello partecipativo della sicurezza prende forma concreta. L’RLS può in questa sede esercitare il proprio diritto a essere consultato, il RSPP può illustrare le criticità rilevate nel corso dell’anno e il datore di lavoro può definire le priorità di intervento per il periodo successivo.
Chi deve partecipare e quando
L’obbligo si applica alle aziende e unità produttive con più di 15 lavoratori (calcolati ai sensi dell’art. 4 SIC). La riunione deve tenersi almeno una volta l’anno in condizioni di normalità operativa. Si deve inoltre tenere in occasione di «significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio», nuove tecnologie, cambiamenti del ciclo produttivo, introduzione di nuove sostanze pericolose, modifiche organizzative rilevanti, e in presenza di «eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio». Nelle unità produttive con meno di 15 lavoratori, la riunione è facoltativa, ma l’RLS può richiederne la convocazione in presenza di variazioni significative del rischio.
Contenuto della riunione: agenda minima
L’art. 35 fissa l’agenda minima della riunione. Il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: (a) il Documento di Valutazione dei Rischi, nella sua versione aggiornata; (b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; (c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI; (d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, preposti e lavoratori. Possono anche essere individuati codici di comportamento, buone prassi e obiettivi di miglioramento della sicurezza. Questi argomenti danno alla riunione una funzione sia retrospettiva (analisi dell’anno trascorso) sia prospettica (pianificazione degli interventi futuri).
Il verbale: documenti e memoria istituzionale
La norma impone la redazione di un verbale della riunione, che deve essere a disposizione dei partecipanti per la consultazione. Il verbale non è un mero adempimento formale: è la prova documentale che la riunione si è svolta, che i temi previsti sono stati trattati e che le decisioni sono state adottate. In sede ispettiva, l’assenza del verbale, o la sua compilazione sommaria e generica, è un elemento che gli organi di vigilanza valorizzano negativamente. Un verbale ben redatto, invece, documenta la serietà del sistema di gestione della sicurezza dell’azienda e può essere un elemento favorevole in caso di contestazioni.
Profili pratici: la riunione come occasione di miglioramento reale
Nella prassi di molte aziende, la riunione periodica viene ridotta a un incontro di pochi minuti in cui i partecipanti firmano un verbale precompilato. Questo approccio non soddisfa lo spirito della norma e non produce alcun beneficio concreto. Le aziende che utilizzano la riunione come vera occasione di confronto, portando dati reali sugli infortuni, analisi delle quasi-mancanze, proposte concrete di miglioramento, ottengono benefici tangibili nella riduzione degli incidenti e nel miglioramento del clima di sicurezza. La riunione periodica, usata bene, è uno dei pochi strumenti di partecipazione reale che il D.Lgs. 81/2008 garantisce ai lavoratori attraverso il loro rappresentante.
Domande frequenti
Un’azienda con 14 dipendenti è obbligata a tenere la riunione periodica di sicurezza?
No. L’obbligo scatta nelle aziende con più di 15 lavoratori. Tuttavia, nelle aziende fino a 15 lavoratori l’RLS può richiedere la convocazione di un’apposita riunione in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio.
La riunione periodica deve essere tenuta una volta l’anno o può svolgersi con cadenza diversa?
L’art. 35 prevede un minimo di una riunione all’anno. Non c'è un massimo: l’azienda può organizzare riunioni con cadenza più frequente (semestrale, trimestrale) se lo ritiene utile. La riunione deve svolgersi anche in occasione di significative variazioni delle condizioni di rischio, indipendentemente dalla cadenza ordinaria.
Il medico competente deve partecipare alla riunione periodica anche se non è obbligatorio nominarlo?
La norma prevede la partecipazione del medico competente «ove nominato». Se l’azienda non ha l’obbligo di nominare il medico competente (perché non vi sono rischi che lo richiedono), la sua presenza alla riunione non è necessaria.
L’RLS può chiedere che la riunione periodica si svolga prima della scadenza annuale?
Sì. In presenza di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, l’RLS ha la facoltà di richiedere la convocazione di un’apposita riunione anche nelle unità produttive con meno di 15 lavoratori. Nelle aziende con più di 15 lavoratori, la riunione straordinaria può essere convocata al di fuori della cadenza annuale ordinaria.
Il verbale della riunione periodica va consegnato all’RLS?
Il verbale deve essere a disposizione dei partecipanti per la consultazione. Non vi è un obbligo formale di consegna materiale, ma l’RLS ha diritto di accedervi. È buona pratica inviarne copia a tutti i partecipanti alla riunione, incluso l’RLS.