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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 32 disciplina i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e attestato di frequenza a specifici corsi di formazione.
  • Per il ruolo di RSPP sono richiesti, oltre ai requisiti degli addetti, anche corsi di formazione su gestione delle attività tecnico-amministrative, tecniche di comunicazione e relazioni sindacali.
  • I corsi devono rispettare i contenuti definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e successive modificazioni.
  • Chi ha svolto funzioni di RSPP o ASPP professionalmente da almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003 può essere esonerato dal requisito del titolo di studio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

In vigore dal 15/05/2008

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 , e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma

2. 4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007 , o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. ((In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6.Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro)) .

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma

2. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo

34. 7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra: a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile; b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

I requisiti professionali del RSPP e degli ASPP: il sistema di qualificazione

L’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 definisce il sistema di qualificazione professionale degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. È una norma fondamentale per chiunque voglia svolgere questa funzione: l’esercizio abusivo delle funzioni di RSPP da parte di soggetti privi dei requisiti richiesti può esporre sia il professionista sia il datore di lavoro a conseguenze significative, poiché la nomina di un RSPP non qualificato non soddisfa l’obbligo dell’art. 17 SIC e può configurare una violazione autonomamente rilevante in sede ispettiva e giudiziaria.

Il percorso di qualificazione: titolo di studio e formazione specifica

Il percorso si articola su due livelli obbligatori. Il primo è il titolo di studio: almeno il diploma di istruzione secondaria superiore (diploma quinquennale). Non è richiesto un titolo specifico, quindi va bene un diploma tecnico, un diploma liceal o qualunque altro diploma di scuola superiore, purché il livello sia quello previsto. Il secondo è l'attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi aziendali. Per gli addetti al SPP (ASPP), il percorso formativo si articola nei moduli previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Per il RSPP, oltre ai moduli degli ASPP, sono richiesti ulteriori corsi su gestione delle attività tecnico-amministrative, tecniche di comunicazione e relazioni sindacali, competenze necessarie per interfacciarsi efficacemente con il datore di lavoro, i dirigenti, i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

L’Accordo Stato-Regioni: il riferimento normativo dei corsi

I corsi di formazione per RSPP e ASPP devono rispettare i contenuti e la durata definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006) e successive modificazioni. I corsi si articolano in moduli (A, B e C per i diversi macrosettori di rischio) con durate variabili in funzione della complessità dei rischi del settore produttivo di riferimento: le attività a rischio più elevato richiedono percorsi formativi più lunghi. I corsi possono essere erogati da regioni, università, INAIL, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dall’Amministrazione della Difesa, dalle associazioni sindacali e da soggetti accreditati. Devono prevedere la verifica finale dell’apprendimento.

La deroga per chi svolgeva già la funzione nel 2003

Il comma 3 prevede una deroga significativa: chi alla data del 13 agosto 2003 svolgeva professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro le funzioni di RSPP o ASPP da almeno sei mesi può continuare a svolgere tali funzioni anche senza il titolo di studio richiesto dal comma 2, purché abbia completato i corsi di formazione previsti dall’Accordo Stato-Regioni. Questa disposizione transitoria, ancora parzialmente rilevante per coloro che operano nel settore da prima del 2003, garantisce il riconoscimento della professionalità acquisita sul campo.

Aggiornamento continuo: l’obbligo di formazione periodica

Oltre alla qualificazione iniziale, RSPP e ASPP devono partecipare a corsi di aggiornamento periodici, anch'essi disciplinati dall’Accordo Stato-Regioni. L’aggiornamento non è facoltativo: garantisce che il professionista mantanga le proprie competenze aggiornate rispetto all’evoluzione della normativa, delle tecnologie produttive e delle metodologie di valutazione dei rischi. Un RSPP che non si aggiorna rischia di perdere la qualificazione e di non essere più in grado di svolgere adeguatamente il proprio ruolo, con potenziali ricadute sulla responsabilità del datore di lavoro che continua ad avvalersene.

Domande frequenti

Un ingegnere senza esperienza specifica in sicurezza può essere nominato RSPP senza frequentare corsi specifici?

No. L’art. 32 richiede, oltre al titolo di studio (diploma o laurea), l’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento ai corsi previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. Il titolo di studio, da solo, non è sufficiente per svolgere la funzione di RSPP.

I corsi per RSPP devono essere svolti ogni anno per mantenere la qualificazione?

No, non ogni anno, ma l’aggiornamento periodico è obbligatorio. I corsi di aggiornamento per RSPP e ASPP sono disciplinati dall’Accordo Stato-Regioni: prevedono una determinata quantità di ore di formazione da completare in un arco temporale definito. La mancanza di aggiornamento può far venir meno la qualificazione.

Chi organizza i corsi per la qualificazione di RSPP e ASPP?

I corsi possono essere organizzati da regioni, università, INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Amministrazione della Difesa, associazioni sindacali e soggetti formativi accreditati. È essenziale verificare l’accreditamento dell’ente erogatore per la validità dell’attestato.

Alfa S.r.l. ha nominato RSPP un dipendente con il solo diploma di ragioneria senza alcun corso specifico. La nomina è valida?

No. Il diploma è condizione necessaria ma non sufficiente. L’assenza dei corsi di formazione ex Accordo Stato-Regioni rende la nomina non conforme ai requisiti dell’art. 32 SIC. Il datore di lavoro non soddisfa l’obbligo di istituire il SPP ex art. 31 e rimane esposto a responsabilità in caso di ispezione o infortunio.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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