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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 273 c.c. – Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto.
L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità …
può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di quattordici anni.
Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 272 - Art. 272 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di maternità→Cod. civ. art. 274 - Art. 274 Codice Civile: Ammissibilità dell’azione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 271 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine→Art. 275 Codice Civile: Pena in caso di inammissibilità→Art. 270 Codice Civile: Legittimazione attiva e termine→Art. 276 Codice Civile: Legittimazione passiva→Art. 269 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e→Art. 277 Codice Civile: Effetti della sentenza→Art. 268 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di paternità e
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore può promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di filiazione nell'interesse del minore o dell'interdetto.
Ratio
L'art. 273 c.c. presidia il diritto all'identità personale del soggetto incapace, assicurando che la mancanza di capacità processuale non impedisca l'accertamento del rapporto di filiazione biologica. Al tempo stesso, il meccanismo dell'autorizzazione giudiziale e del curatore speciale garantisce un controllo indipendente sull'effettiva corrispondenza tra l'azione e l'interesse del soggetto protetto, evitando usi strumentali dell'istituto da parte del rappresentante legale.Analisi
La norma individua due categorie di soggetti protetti, il minore e l'interdetto, e per ciascuna stabilisce chi è legittimato a promuovere l'azione e con quali cautele. Per il minore, la legittimazione spetta in via principale al genitore esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c. Il tutore, invece, deve ottenere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale: tale nomina è particolarmente utile in caso di conflitto di interessi tra tutore e minore, o quando il giudice ritenga opportuno un rappresentante processuale ad hoc. Il secondo comma introduce una soglia di maturità: il figlio che abbia compiuto quattordici anni acquisisce un potere di veto sull'azione, sia in fase di proposizione sia in corso di giudizio -, coerentemente con il riconoscimento progressivo della capacità decisionale del minore (cfr. anche artt. 250 e 316 c.c.). Per l'interdetto, la disciplina ricalca quella del tutore del minore, richiedendo sempre l'autorizzazione del giudice tutelare.Quando si applica
La disposizione si applica quando il soggetto nel cui interesse si intende promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di filiazione è un minore o un interdetto, privi quindi della piena capacità processuale. Si applica altresì durante il corso del giudizio se il figlio, originariamente capace, diviene incapace, o se la prosecuzione dell'azione riguarda il minore in rappresentanza del quale si agisce.Connessioni
Art. 269 c.c. (dichiarazione giudiziale di paternità e maternità); art. 270 c.c. (legittimazione attiva e termine); art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale); art. 250 c.c. (consenso del figlio quattordicenne al riconoscimento); art. 357 c.c. (funzioni del tutore); art. 78 c.p.c. (curatore speciale).Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Caio ricorre per dichiarazione di paternità contro Tizio; il tribunale, in camera di consiglio, esamina le circostanze (convivenza, dichiarazioni, indizi biologici) e con decreto motivato ammette il giudizio di merito.
Caso 2: Caso 2
Sempronio domanda al giudice dichiarazione paternale; il tribunale ritiene insufficienti le circostanze allegate (testimonianze contraddittorie, assenza di indizi materiali) e nega l'ammissibilità con decreto ricorribile in corte d'appello.
Domande frequenti
Chi può promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità per conto di un figlio minore?
Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c., senza necessità di autorizzazione, oppure il tutore, previa autorizzazione del giudice.
Il figlio di quattordici anni può bloccare l'azione promossa in suo nome?
Sì. L'art. 273 c.c. stabilisce che il consenso del figlio quattordicenne è necessario sia per promuovere sia per proseguire l'azione: senza tale consenso il giudizio non può essere avviato né continuato.
Il giudice può nominare un curatore speciale anche se il tutore ha già chiesto l'autorizzazione?
Sì. Il giudice che concede l'autorizzazione al tutore può contestualmente nominare un curatore speciale, ad esempio quando ravvisi un potenziale conflitto di interessi o ritenga opportuna una rappresentanza processuale indipendente.
La norma si applica anche all'emancipato?
No. L'art. 273 c.c. disciplina espressamente il minore e l'interdetto. Il minore emancipato (oggi figura residuale) e l'inabilitato seguono le rispettive discipline generali sulla rappresentanza processuale.
Cosa succede se il tutore promuove l'azione senza l'autorizzazione del giudice?
L'azione sarebbe processualmente inammissibile per difetto di legittimazione del rappresentante. L'autorizzazione è requisito di procedibilità, non sanabile a posteriori salvo ratifica giudiziale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate