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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Versamento all’entrata del bilancio dello Stato di 1.482 milioni nel 2026 e 1.000 milioni nel 2027 dei residui sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ex art. 4 D.Lgs. 88/2011.
  • Imputazione alle risorse non assegnate, anche rivenienti da revoche e rimodulazioni in attuazione delle norme vigenti e dei commi 750-755 della stessa legge.
  • Ulteriore versamento di 50 milioni nel 2026 dalle risorse non impegnate del Programma operativo complementare al PON Governance 2014-2020 (delibera CIPE 47/2016 e CIPE 36/2020).
  • Risorse originariamente destinate a finalità ex art. 1, commi 179 e 179-bis, L. 178/2020 e art. 31-bis, c. 7, DL 152/2021, conv. L. 233/2021.
  • Operazione di riallineamento dei flussi di cassa coerente con il percorso netto di spesa primaria UE.
  • Manovra strutturale che incide sulla disponibilità effettiva dell’FSC per il ciclo 2021-2027.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 721 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

Testo coordinato

. Le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’ , sono versatearticolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 1.482 milioni di euro nell’anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell’anno 2027, con imputazione alle risorse non assegnate, anche rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dei commi da 750 a 755 del presente articolo. Sono, altresì, versate all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50 milioni di euro per l’anno 2026 le somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’ , relative alle risorse non impegnate del Programma operativoarticolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, già destinate alle finalità di cui all’ e articolo 1, commi 179 179-bis, della legge 30 dicembre , ovvero a quelle di cui all’ ,2020, n. 178 articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla .legge 29 dicembre 2021, n. 233

Inquadramento della norma e portata sistemica

Il comma 721 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) realizza una delle più significative operazioni di riallineamento delle disponibilità di cassa della manovra. Le somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del MEF, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all’art. 4 del D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per 1.482 milioni nel 2026 e 1.000 milioni nel 2027, con imputazione alle risorse non assegnate. A ciò si aggiunge un versamento ulteriore di 50 milioni nel 2026, sempre dal FSC, dalle risorse non impegnate del Programma operativo complementare al PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

L’FSC, erede del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), rappresenta il principale strumento finanziario nazionale per il riequilibrio territoriale, in coerenza con l’art. 119, comma 5, della Costituzione. Il D.Lgs. 88/2011 (attuativo della L. 5 maggio 2009, n. 42) ne ha disciplinato la governance, prevedendo che le risorse siano programmate per cicli pluriennali con delibere del CIPESS (già CIPE) ed assegnate alle amministrazioni centrali e regionali sulla base di accordi di programma e contratti istituzionali di sviluppo.

Le risorse oggetto del versamento

Il comma 721 individua con precisione le risorse oggetto del versamento. In primo luogo, le somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del MEF, con imputazione alle risorse non assegnate dell’FSC. Si tratta delle disponibilità che, pur stanziate negli esercizi precedenti, non hanno trovato concreta destinazione operativa attraverso delibere CIPESS di assegnazione. La norma include espressamente le risorse rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni, sia in attuazione di disposizioni vigenti sia in attuazione dei commi 750-755 della stessa legge di bilancio (che disciplinano specifici interventi di razionalizzazione).

In secondo luogo, la norma colpisce le risorse non impegnate del Programma operativo complementare al PON Governance 2014-2020, integrato finanziariamente con risorse FSC dalla delibera CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020. Tali risorse erano state originariamente destinate alle finalità di cui all’art. 1, commi 179 e 179-bis, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (programma di sostegno alla nuova imprenditorialità e al lavoro autonomo nelle aree del Mezzogiorno) ovvero a quelle di cui all’art. 31-bis, comma 7, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (misure di sostegno alla coesione territoriale).

La tecnica del versamento all’entrata

Il versamento all’entrata del bilancio dello Stato è una tecnica contabile che consente di ri-disponibilizzare risorse precedentemente stanziate ma non impegnate, ricollocandole nella dotazione generale dell’esercizio. Le risorse così reinternate restano acquisite all’erario e concorrono al saldo netto da finanziare dell’esercizio di versamento. Si tratta di una manovra strutturale dal punto di vista contabile: incide sui saldi di finanza pubblica del 2026 (per 1.532 milioni complessivi) e del 2027 (per 1.000 milioni).

La giurisprudenza costituzionale ha affrontato più volte profili di legittimità di operazioni analoghe, ricordando (Corte cost. n. 197/2019 in tema di FSC) che il fondo non è titolare di un vincolo intangibile di destinazione e che il legislatore può rivisitarne le assegnazioni nel rispetto dei principi di leale collaborazione (art. 5 Cost. e art. 120 Cost.) e tenuto conto del riparto di competenze ex art. 117 Cost. Resta fermo, in particolare, il vincolo dell’art. 119, c. 5, Cost. che impone una quota destinata alle aree sottoutilizzate.

Profili di leale collaborazione e ruolo delle Regioni

Trattandosi di risorse FSC, il comma 721 ha implicazioni dirette sulla programmazione regionale. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ricordato (Corte cost. n. 168/2008, n. 16/2010, n. 197/2019) che il principio di leale collaborazione richiede il coinvolgimento delle Regioni nelle decisioni che incidono sulle risorse loro programmate. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome rappresenta la sede istituzionale di tale collaborazione.

Il comma 721 supera questo tema selezionando le sole risorse non assegnate, ossia non ancora oggetto di accordi di programma o delibere CIPESS di destinazione regionale. Per le risorse già assegnate, restano fermi i rapporti convenzionali in essere; per quelle non assegnate, invece, il legislatore esercita la sua piena discrezionalità di rivisitazione, in coerenza con il principio della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario e contabile (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.).

Coordinamento con il PNRR e con la programmazione europea

Sul piano del coordinamento, è importante distinguere le risorse FSC dalle risorse PNRR e dai fondi strutturali europei. L’FSC è strumento nazionale, mentre il PNRR è finanziato dall’UE attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Reg. UE 2021/241) e i fondi strutturali (Reg. UE 2021/1060) sono diversamente disciplinati. Il comma 721 incide solo sulle risorse FSC e sul PON Governance complementare, lasciando intatto il quadro PNRR (oggetto invece di altri commi della stessa legge, come il 738 e il 739).

La coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine presentato alla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 2024/1263 è garantita dal carattere strutturale del versamento e dalla riallocazione su finalità coerenti con il percorso netto di spesa primaria.

Effetti pratici per le amministrazioni territoriali

Per le Regioni e gli enti locali, il comma 721 segnala un rallentamento o ridimensionamento di alcune assegnazioni FSC potenzialmente attese. Le amministrazioni titolari di accordi già sottoscritti non subiscono modifiche dirette: i loro impegni sono salvaguardati. Le amministrazioni con progettualità in fase di istruttoria devono invece monitorare le delibere CIPESS successive per verificare l’effettiva disponibilità di risorse, e valutare canali di finanziamento alternativi (PNRR, fondi strutturali, finanza dedicata).

Sul piano della rendicontazione, l’Agenzia per la coesione territoriale (oggi Dipartimento per le politiche di coesione presso la PCM) cura il monitoraggio degli interventi FSC e ne dà conto al Parlamento attraverso la relazione annuale ex art. 7 del D.Lgs. 88/2011.

Profili di controllo e responsabilità

Le operazioni di versamento all’entrata e le rimodulazioni FSC sono soggette al controllo preventivo della Corte dei conti ex art. 3 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, oltre che al controllo successivo sulla gestione. La Sezione del controllo sugli enti, la Sezione centrale di controllo di legittimità e le Sezioni regionali esercitano funzioni complementari di vigilanza. La relazione annuale al Parlamento sulla gestione del FSC offre il quadro complessivo dei flussi e delle eventuali criticità.

Rapporti con le altre norme della manovra

Il comma 721 si colloca nel sistema dell’art. 1 della L. 199/2025 («Risultati differenziali del bilancio dello Stato») e va letto unitariamente con i commi 716 (rimodulazione spese in conto capitale), 722 (riduzione fondo parte corrente L. 207/2024), 742 (versamento disponibilità tesoreria ex L. 178/2020) e 743 (versamento risorse Invitalia ex L. 232/2016). Si configura così un’operazione complessiva di riallineamento delle disponibilità di cassa, con un saldo netto positivo per l’erario che concorre al rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. La portata economica del comma 721 (oltre 2,5 miliardi nel biennio 2026-2027) ne fa una delle principali misure tecniche della manovra 2026.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Regione del Mezzogiorno con progetto FSC in istruttoria

La Regione Alfa ha presentato nel 2024 al Dipartimento per le politiche di coesione una proposta di progetto FSC per 80 milioni di euro a sostegno della digitalizzazione dei servizi sanitari regionali. La proposta è in fase di istruttoria tecnica ma non è ancora stata sottoposta al CIPESS per delibera di assegnazione. Con l’entrata in vigore del comma 721 LB 2026, le risorse FSC non assegnate sono in parte versate all’entrata del bilancio dello Stato. La Regione si interroga sulla sorte della propria proposta. Tizio, dirigente dell’ufficio coesione regionale, verifica preliminarmente lo stato dell’istruttoria. Trattandosi di proposta non ancora oggetto di delibera CIPESS, le risorse rientrano potenzialmente nel novero di quelle versate. La Regione, su consiglio dell’Avvocatura regionale, attiva due canali paralleli: da un lato presenta un’istanza al Dipartimento per ottenere chiarimenti sullo stato dei finanziamenti e sulle disponibilità residue del ciclo 2021-2027; dall’altro valuta canali alternativi (fondi strutturali FESR, complementarità con il PNRR sanità digitale missione 6, finanza dedicata della Banca Europea per gli Investimenti). Il principio della leale collaborazione (art. 120 Cost.) impone al Dipartimento di fornire risposte tempestive e motivate; la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 197/2019) tutela le legittime aspettative procedurali pur senza riconoscere un diritto soggettivo all’assegnazione. La Regione, nel frattempo, riformula il cronoprogramma del progetto e mantiene il dialogo con il Dipartimento per non perdere la finestra di programmazione.

Caso pratico 2 — Soggetto attuatore di un’intervento PON Governance complementare

Caio è il responsabile finanziario di un’agenzia regionale di sviluppo, soggetto attuatore di un intervento PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 complementare, integrato con risorse FSC ai sensi della delibera CIPE n. 36/2020. L’intervento è finalizzato al sostegno all’imprenditorialità in aree del Mezzogiorno ex art. 1, c. 179 della L. 178/2020. Alla data del 1° gennaio 2026 risultano impegnati 12 milioni su 18 originariamente stanziati. Il comma 721 prevede il versamento all’entrata di 50 milioni dalle risorse non impegnate di tale programma. Caio si chiede se i 6 milioni residui non ancora impegnati siano oggetto di versamento. La risposta richiede un’analisi puntuale: il comma 721 riguarda le risorse non impegnate, ma l’ammontare complessivo di 50 milioni è un dato di programma. Caio attiva un’interlocuzione con l’Autorità di gestione e il Dipartimento per le politiche di coesione per chiarire se i 6 milioni rientrino o meno nella quota oggetto di versamento. Nel frattempo predispone un piano di accelerazione degli impegni residui, cercando di chiudere le procedure di selezione dei beneficiari entro il 31 marzo 2026, con il consueto rispetto delle norme sugli aiuti di Stato (Reg. UE 2014/651) e con monitoraggio nel sistema BDU/SGP. Resta ferma la tutela degli impegni già assunti, in coerenza con il principio del legittimo affidamento (Corte cost. n. 209/2010).

Domande frequenti

Il versamento del comma 721 taglia il Fondo per lo sviluppo e la coesione?

Tecnicamente sì, ma in modo selettivo. La norma versa all’entrata del bilancio dello Stato solo le risorse FSC non assegnate, ossia quelle non ancora oggetto di delibere CIPESS di destinazione o di accordi di programma con Regioni ed enti locali. Le risorse già assegnate e gli impegni in essere sono salvaguardati. La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 197/2019) ha chiarito che il FSC non è vincolato da una destinazione intangibile e che il legislatore può rivisitare le assegnazioni nel rispetto del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.). Resta fermo il vincolo dell’art. 119, c. 5, Cost. che impone una quota destinata alle aree sottoutilizzate.

Le Regioni con progetti FSC in attesa di assegnazione perdono le risorse?

Dipende dallo stato di avanzamento della pratica. Se la Regione ha già sottoscritto un accordo di programma o è destinataria di una delibera CIPESS, le risorse assegnate non sono toccate. Se invece la progettualità è in fase di istruttoria preliminare, senza atto formale di assegnazione, le risorse rientrano potenzialmente tra quelle non assegnate oggetto di versamento all’entrata. In quest’ultimo caso, la Regione dovrà valutare canali di finanziamento alternativi (PNRR, fondi strutturali europei, finanza dedicata) e monitorare le successive delibere CIPESS. Il Dipartimento per le politiche di coesione fornirà aggiornamenti periodici sullo stato delle disponibilità.

Qual è il rapporto tra FSC e PNRR?

Sono due strumenti distinti, con discipline diverse. Il FSC è un fondo nazionale ex art. 4 D.Lgs. 88/2011, alimentato dal bilancio dello Stato e destinato al riequilibrio territoriale ex art. 119, c. 5, Cost. Il PNRR è invece finanziato dall’UE attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Reg. UE 2021/241) ed è vincolato a milestone e target europei. Il comma 721 incide solo sulle risorse FSC, lasciando intatto il quadro PNRR. Esistono tuttavia complementarietà: alcuni programmi sono cofinanziati con risorse FSC e fondi europei, e i commi 750-755 della stessa legge disciplinano specifici interventi di razionalizzazione che possono incrociare entrambi i flussi.

Cosa significa «versamento all’entrata» in termini contabili?

È una tecnica di bilancio per ricollocare risorse stanziate ma non impegnate. Le somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del MEF vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario, contribuendo al saldo netto da finanziare dell’esercizio di versamento. Sul piano contabile, l’operazione produce un effetto una tantum nell’anno di versamento ma rappresenta, dal punto di vista sostanziale, un definanziamento strutturale delle finalità originarie. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo ex art. 3 L. 20/1994 e quello successivo sulla gestione attraverso la Sezione del controllo e le Sezioni regionali.

Quali sono gli importi precisi e per quali anni?

Il comma 721 dispone tre versamenti distinti. Primo: 1.482 milioni di euro nel 2026, dalle risorse non assegnate FSC ex art. 4 D.Lgs. 88/2011, anche rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e dei commi 750-755 della stessa legge. Secondo: 1.000 milioni di euro nel 2027, sulla stessa base normativa. Terzo: 50 milioni di euro nel 2026, dalle risorse non impegnate del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 complementare, integrato con risorse FSC dalla delibera CIPE n. 36/2020 e originariamente destinato alle finalità di cui all’art. 1, c. 179 e 179-bis, L. 178/2020 ovvero all’art. 31-bis, c. 7, DL 152/2021 conv. L. 233/2021. Totale: 2,532 miliardi nel biennio 2026-2027.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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