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Comma 347 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l’attuazione delle azioni strategiche di intervento previste nel PANSM 2025-2030, nell’ambito dell’importo di cui al comma 344, è autorizzato l’impiego di una quota pari a 30 milioni di euro annui per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi di salute mentale come intesi nel PANSM.
Norme modificate da questi commi
- Art. 32 Costituzione (comma 347): Diritto alla salute e riserva di risorse per il personale dei servizi di salute mentale
- Art. 117 Costituzione (comma 347): Competenza statale sui LEA e concorrente sull’organizzazione sanitaria
- Art. 74 TUIR (comma 347): Enti pubblici del SSN esclusi da IRES per la spesa di personale finanziata dal FSN
- Art. 10-bis D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 347): Metodo retributivo IRAP per le aziende sanitarie sul personale assunto
- Art. 23 DPR 600/73 Accertamento (comma 347): Ritenuta IRPEF da operare sulle retribuzioni del personale assunto
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Inquadramento normativo
Il comma 347 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce una specifica autorizzazione di spesa, all’interno della più ampia cornice dei commi 344-345, destinata al reclutamento stabile di personale per i servizi di salute mentale. Si tratta di 30 milioni di euro annui che le aziende sanitarie e ospedaliere possono utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi di salute mentale come definiti nel Piano di azioni nazionale 2025-2030 (PANSM).
Rapporto con il quadro generale sul personale SSN
L’autorizzazione opera in deroga ai vincoli ordinari di spesa per il personale fissati dal D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 (cosiddetto «decreto Calabria»), che ha rideterminato il tetto storico del 2004 al netto delle quote per la formazione del personale aggiungendovi una percentuale incrementale e i livelli di spesa derivanti dai piani fabbisogno di personale (PFP) approvati dalle Regioni. Le nuove assunzioni rilevano per il rispetto degli standard di personale fissati nei regolamenti regionali e nei provvedimenti attuativi del D.M. 23 maggio 2022, n. 77 sull’assistenza territoriale.
Profili di reclutamento e ruoli interessati
I ruoli sanitario e socio-sanitario di destinazione comprendono medici psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali e operatori socio-sanitari, secondo gli standard PANSM. Le procedure di reclutamento seguono le regole ordinarie del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 per la dirigenza sanitaria. Resta ferma la facoltà di attingere a graduatorie vigenti, anche presso altre aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Tracciabilità e rendicontazione
Trattandosi di una quota interna al FSN destinata al PANSM, le aziende sanitarie devono garantire la tracciabilità contabile della spesa e l’effettiva assegnazione del personale ai servizi di salute mentale. La rendicontazione confluisce nei flussi NSIS e nel monitoraggio del Comitato LEA. Il personale assunto è computato negli organici ai fini del rispetto dei minimi standard di assistenza per la salute mentale, contribuendo all’obiettivo del PANSM di garantire una presa in carico tempestiva e continuativa.
Profili fiscali della spesa di personale sanitario
La spesa per personale è deducibile dal reddito imponibile per le aziende sanitarie locali secondo le regole proprie degli enti pubblici (art. 74 TUIR, che esclude dall’IRES gli enti pubblici territoriali). Ai fini IRAP, le ASL applicano il metodo retributivo dell’art. 10-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per le attività istituzionali. Le retribuzioni del personale sono assoggettate alle ordinarie ritenute IRPEF dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973 e ai contributi obbligatori.
Coordinamento con il PANSM e con il PNRR
La misura va letta in coordinamento con la Missione 6 del PNRR (Salute), che ha previsto investimenti su Case di comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali di comunità: queste strutture sono il contesto operativo naturale dei servizi di salute mentale di comunità. Il finanziamento del personale stabile compensa il rischio, segnalato dalla Corte dei conti, di realizzare l’infrastruttura PNRR senza adeguata dotazione di operatori.
Profili di legittimità costituzionale
La norma si colloca nell’alveo della competenza statale di determinazione dei LEA (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.) e di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, e art. 119 Cost.). La fissazione di un vincolo di destinazione interno al FSN per assunzioni specifiche è compatibile con l’autonomia organizzativa regionale, secondo l’orientamento consolidato della Corte costituzionale in materia di standard essenziali di assistenza.
Considerazioni conclusive
Il comma 347 traduce in capacità assunzionale le risorse del comma 344, rispondendo alla criticità principale dei servizi di salute mentale: la carenza strutturale di personale. La stabilità dell’autorizzazione di spesa (30 milioni annui a regime) consente alle aziende sanitarie di programmare concorsi a tempo indeterminato, superando il ricorso emergenziale a contratti flessibili.
Domande frequenti
Quali profili professionali possono essere assunti con le risorse del comma 347?
La norma fa riferimento al personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi di salute mentale come intesi nel PANSM 2025-2030. In concreto si tratta di medici psichiatri e neuropsichiatri infantili, psicologi, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali, operatori socio-sanitari e altre figure previste dai modelli organizzativi dei Dipartimenti di salute mentale e dei centri di neuropsichiatria infantile. La distribuzione tra i profili è rimessa alla programmazione regionale, secondo i piani fabbisogno triennali approvati ai sensi del D.M. 23 maggio 2022, n. 77 e degli standard organizzativi nazionali per la salute mentale, in coerenza con gli obiettivi PANSM.
Le nuove assunzioni rispettano i vincoli del decreto Calabria?
Le assunzioni autorizzate dal comma 347 si aggiungono a quelle già consentite dal quadro ordinario sui tetti di spesa per il personale del SSN, riconducibili al D.L. 35/2019 convertito dalla L. 60/2019. La destinazione vincolata al PANSM e l’esistenza di una specifica autorizzazione di legge consentono di considerare la spesa come incremento aggiuntivo rispetto al tetto storico rivalutato. In ogni caso le Regioni dovranno adeguare i propri piani fabbisogno di personale, motivando la coerenza con gli standard organizzativi del PANSM e con i livelli essenziali di assistenza. Il monitoraggio dei tavoli di verifica adempimenti certificherà la corretta imputazione contabile.
Quale è il rapporto tra il comma 347 e gli investimenti PNRR Missione 6?
La Missione 6 del PNRR ha finanziato infrastrutture territoriali (Case di comunità, Centrali operative, Ospedali di comunità) che costituiscono il contesto operativo dei servizi di salute mentale di prossimità. La Corte dei conti aveva segnalato il rischio di completare le infrastrutture senza dotarle del personale necessario al loro funzionamento. Il comma 347, prevedendo assunzioni a tempo indeterminato, risponde direttamente a questa criticità: garantisce la stabilità del personale necessario a far funzionare le nuove strutture, completando in chiave operativa il quadro avviato dal PNRR. La sinergia tra finanziamenti PNRR e risorse FSN del PANSM è quindi essenziale per la piena attuazione del Piano.
Come incide la spesa di personale sul bilancio delle aziende sanitarie?
Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere ricevono le risorse attraverso il riparto del FSN destinato al PANSM. La spesa di personale è deducibile secondo le regole proprie degli enti pubblici: l’art. 74 TUIR esclude dall’IRES gli enti pubblici territoriali, mentre l’art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997 prevede per le ASL il metodo retributivo IRAP per l’attività istituzionale. Le retribuzioni sono soggette alle ordinarie ritenute IRPEF ex art. 23 D.P.R. 600/1973 e ai contributi previdenziali. Sul piano contabile, le risorse devono essere iscritte in partite separate per consentire la tracciabilità verso il PANSM ed evitare contestazioni in sede di tavolo di verifica.
Le assunzioni possono utilizzare graduatorie di altre aziende?
Sì. Per accelerare il reclutamento è possibile attingere a graduatorie vigenti presso altre aziende sanitarie, ai sensi dell’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le procedure ordinarie restano quelle del D.Lgs. 165/2001 e, per la dirigenza sanitaria, del D.P.R. 483/1997. Le aziende possono inoltre programmare concorsi unici di area vasta o consorziati tra più enti, secondo le previsioni delle leggi regionali di organizzazione del SSR. La modalità preferita dipende dalla capacità programmatoria regionale e dall’urgenza di coprire i posti, ma in ogni caso le procedure devono garantire trasparenza, parità di accesso e selezione meritocratica.