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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 359 modifica l’articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025) rideterminando l’autorizzazione di spesa.
  • L’importo annuo lordo passa da 5,5 milioni a partire dal 2025 a 5,5 milioni per il solo 2025 e 13,5 milioni annui a decorrere dal 2026.
  • La modifica è testuale: sostituisce un periodo dell’art. 1, comma 351, L. 207/2024.
  • L’intervento è di rifinanziamento incrementale, non incide sui criteri di utilizzo già definiti dalla norma originaria.
  • La copertura è assicurata dagli stanziamenti complessivi della LB 2026.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 359 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , le parole: «nei limiti dell’importo complessivoarticolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».

Inquadramento e funzione del comma 359

Il comma 359 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) opera una modifica testuale puntuale all’art. 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025). La norma originaria stabiliva un’autorizzazione di spesa di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. La modifica rideterminata l’importo prevedendo che restino 5,5 milioni per il solo 2025 e che da 2026 in poi l’autorizzazione salga a 13,5 milioni di euro annui. Si tratta di un rifinanziamento incrementale, tecnica usuale nella legislazione di bilancio per modulare nel tempo le risorse destinate a interventi già programmati.

Tecnica legislativa: la novella per sostituzione di periodo

La norma utilizza la tecnica della novella, sostituendo testualmente un periodo della disposizione modificata. Le parole «nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025» sono sostituite da «nei limiti degli importi complessivi lordi di 5,5 milioni di euro per l’anno 2025 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026». La tecnica consente di mantenere immutato il resto dell’impianto normativo (criteri di accesso, beneficiari, modalità di erogazione), intervenendo solo sull’entità finanziaria. La conseguenza pratica è che chi opera la disposizione (amministrazione titolare, beneficiari) deve leggere il comma 351 della L. 207/2024 nel testo come novellato, con effetto dal 1° gennaio 2026.

Profilo della disposizione modificata

Il rinvio operato dal comma 359 alla disposizione novellata richiede al lettore di consultare il testo originario per ricostruire l’oggetto del finanziamento. Trattandosi di norma di rifinanziamento, i criteri sostanziali (beneficiari, finalità, modalità di assegnazione) restano quelli stabiliti dall’art. 1, comma 351, della L. 207/2024 e dall’eventuale decreto attuativo già adottato. La modifica del solo importo è quindi sufficiente a produrre i propri effetti senza necessità di ulteriori decreti, salvo l’adeguamento degli atti di gestione finanziaria.

Continuità dei procedimenti e diritti acquisiti

Sul piano applicativo, l’incremento dell’autorizzazione di spesa consente all’amministrazione titolare di soddisfare un maggior numero di richieste o di aumentare l’intensità del beneficio per i singoli destinatari, secondo le regole già previste dalla normativa originaria. Per i soggetti già ammessi al beneficio in base allo stanziamento 2025 di 5,5 milioni, la continuità del trattamento è garantita; per le nuove istanze a decorrere dal 2026 l’istruttoria potrà contare su dotazione finanziaria più ampia.

Profili contabili e regole di copertura

L’incremento è integrato nel quadro generale delle coperture della LB 2026 ed è iscritto nel bilancio dello Stato in conto competenza e cassa. Le risorse aggiuntive (8 milioni annui rispetto al 2025) costituiscono un onere permanente a decorrere dal 2026. Trattandosi di autorizzazione lorda, gli importi includono eventuali oneri riflessi (contributi, IRAP, fiscalità secondaria) se il beneficio riguarda erogazioni a soggetti privati o personale dipendente. Le specifiche modalità di calcolo del lordo restano quelle proprie della disposizione originaria.

Rilevanza fiscale per i beneficiari

Il regime tributario delle somme erogate dipende dalla natura del beneficio. Se si tratta di contributi a fondo perduto a imprese, si applicano le regole dell’art. 88 TUIR sulle sopravvenienze attive: i contributi in conto esercizio concorrono integralmente al reddito d’impresa nell’esercizio di incasso, mentre i contributi in conto capitale possono essere assoggettati al regime dei commi 3 e 4 dell’art. 88 TUIR. Se si tratta di erogazioni a persone fisiche, occorre verificare la natura giuridica (assistenziale, indennitaria, retributiva) per individuare il corretto regime IRPEF ex artt. 51 e 53 TUIR. Sul fronte IVA, i contributi privi di sinallagma sono fuori campo IVA per carenza del presupposto oggettivo ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 633/1972 (TUIVA).

Considerazioni conclusive

Il comma 359 è un’ordinaria operazione di rifinanziamento, che testimonia la capienza percepita come insufficiente dello stanziamento originario. La tecnica di novella per sostituzione di periodo è pulita e non genera ambiguità interpretative. L’effetto pratico è un aumento di 8 milioni annui delle risorse disponibili a decorrere dal 2026, con copertura sui saldi della LB 2026.

Domande frequenti

Il comma 359 modifica i criteri di assegnazione delle risorse o solo l’importo?

Il comma 359 modifica esclusivamente l’importo dell’autorizzazione di spesa contenuta nell’art. 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (LB 2025). La tecnica utilizzata è quella della novella per sostituzione di periodo: le parole sull’importo lordo annuo sono sostituite con la nuova formulazione che prevede 5,5 milioni per il 2025 e 13,5 milioni annui dal 2026. I criteri di accesso, i beneficiari, le modalità di erogazione e gli eventuali decreti attuativi già adottati restano invariati. Per gli operatori non occorre ricostruire una nuova disciplina: è sufficiente leggere l’art. 1, comma 351, della L. 207/2024 nel testo come novellato dal comma 359 della LB 2026, con effetto dal 1° gennaio 2026.

L’incremento dell’autorizzazione richiede un nuovo decreto attuativo?

In linea di principio no. Se la disciplina sostanziale è già stata definita da un decreto attuativo della L. 207/2024, l’incremento dell’autorizzazione di spesa opera automaticamente: i procedimenti seguiranno le stesse regole, con maggiore dotazione finanziaria. Potrebbe essere necessario un aggiornamento degli atti di gestione (capitoli di bilancio, riparti interni, eventuali graduatorie ricognitive) ma non un nuovo regolamento di disciplina sostanziale. Se invece la disciplina originaria rinviava a decreto attuativo non ancora adottato, l’importo aggiornato si applicherà direttamente al primo decreto utile. In ogni caso il monitoraggio della spesa segue le regole della contabilità di Stato e della Ragioneria generale, con verifica della copertura sui saldi della LB 2026.

Come si qualificano fiscalmente le somme erogate ai beneficiari?

Dipende dalla natura del beneficio previsto dalla norma originaria. Se sono contributi a fondo perduto erogati a imprese, le regole sono quelle dell’art. 88 TUIR: i contributi in conto esercizio concorrono integralmente al reddito nell’esercizio di incasso, mentre i contributi in conto capitale possono essere ripartiti in più esercizi secondo le condizioni dei commi 3 e 4. Se si tratta di erogazioni a persone fisiche, va verificata la natura giuridica: assistenziale (esente ex art. 34, comma 3, D.P.R. 601/1973), indennitaria, retributiva o di natura simile. Sul fronte IVA, i contributi privi di controprestazione sinallagmatica sono fuori campo ex artt. 2 e 3 TUIVA. La corretta qualificazione è rilevante anche ai fini delle ritenute d’acconto.

Quale è l’effetto pratico dell’incremento di 8 milioni annui?

L’effetto dipende dalla disciplina sostanziale della norma novellata. In termini generali, l’aumento dell’autorizzazione di spesa da 5,5 a 13,5 milioni annui consente all’amministrazione titolare di soddisfare un numero maggiore di richieste o di aumentare l’intensità del singolo beneficio. Se la norma originaria prevedeva criteri di riparto a graduatoria, l’effetto sarà di scorrimento delle posizioni già presentate. Se prevedeva criteri di intensità (percentuale del costo, importo massimo per beneficiario), si potranno alzare le soglie. La concreta modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive sarà definita dall’amministrazione titolare attraverso atti di gestione, fermi i criteri sostanziali della L. 207/2024.

Da quando decorrono gli effetti del comma 359?

La LB 2026 indica in via generale che le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2026. Per le modifiche di rifinanziamento come quella del comma 359, la decorrenza coincide con l’esercizio finanziario di riferimento: gli stanziamenti aggiornati operano per il 2026 e per gli esercizi successivi, mentre per il 2025 resta in vigore l’importo originario di 5,5 milioni. Le obbligazioni già assunte sull’importo 2025 conservano validità e copertura. Le nuove erogazioni 2026, comprese quelle che dovessero attingere alla quota incrementale di 8 milioni, sono soggette alle ordinarie regole di impegno e pagamento previste dalla contabilità di Stato, in particolare dal D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 91 e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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