- Definita la composizione delle risorse del Sistema di garanzia dei LEP sociali ex comma 700 (escluse le equipe multidisciplinari della lett. b).
- Concorrono al finanziamento gli stanziamenti previsti a legislazione vigente per le finalità di cui ai commi 162, 163, 169 e 170 della L. 30 dicembre 2021, n. 234.
- Concorrono altresì le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 496, lett. a), della L. 30 dicembre 2023, n. 213 come individuate nel decreto PCM ex comma 701.
- Le Regioni e gli enti locali concorrono ad assicurare le risorse necessarie nei limiti delle dotazioni a legislazione vigente.
- L'esclusione delle equipe multidisciplinari (lett. b del comma 700) è coerente con il finanziamento dedicato dal comma 704.
Comma 705 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto PCM-Lavoro-MEF entro 30 giugno 2026 (rinvio al comma 701) per individuazione risorse del Fondo equità (L. 213/2023) confluenti nel Sistema e criteri di riparto agli ATS. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al finanziamento del Sistema di cui al comma 700 del presente articolo, ad esclusione della lettera b), concorrono gli stanziamenti previsti a legislazione vigente destinati alle finalità di cui ai , , e commi 162 163 169 170 , e le risorse di cui all’dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1, comma 496, lettera a), della , come individuate nel decreto di cui al comma 701 del presente articolo. Lelegge 30 dicembre 2023, n. 213 amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 701, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 705): competenza esclusiva statale sui LEP sociali finanziati dal Sistema di garanzia
- Art. 118 Costituzione (comma 705): sussidiarietà verticale e ruolo di ATS, Regioni e Comuni
- Art. 120 Costituzione (comma 705): leale collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali nel finanziamento LEP
Quadro generale
Il comma 705 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) definisce la struttura del finanziamento del Sistema di garanzia dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) sociali introdotto dai commi 696-701. La norma individua le fonti di copertura, con esclusione delle equipe multidisciplinari di cui alla lett. b) del comma 700, che ricevono un finanziamento dedicato dal comma 704 (incremento di 200 milioni annui dal 2027). Il Sistema di garanzia opera a livello di Ambito Territoriale Sociale (ATS) ed è finalizzato a garantire un'offerta omogenea dei servizi sociali sull'intero territorio nazionale.
Le risorse della L. 234/2021
Il primo blocco di risorse è costituito dagli stanziamenti a legislazione vigente destinati alle finalità di cui ai commi 162, 163, 169 e 170 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022). Tali commi avevano stanziato risorse strutturali per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, con particolare attenzione all'assistente sociale e ad altri profili professionali. La norma del comma 705 fa quindi confluire tali risorse nel nuovo Sistema di garanzia, evitando duplicazioni e razionalizzando l'uso delle dotazioni esistenti. Si tratta di una scelta legislativa coerente con il principio di unitarietà del bilancio e di buon andamento ex art. 97 della Costituzione.
Le risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi
Il secondo blocco di risorse è costituito dalle dotazioni del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'art. 1, comma 496, lett. a), della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), come individuate nel decreto PCM previsto dal comma 701. Il Fondo speciale costituisce lo strumento perequativo principale per il finanziamento dei LEP sociali ed è alimentato da risorse statali, ripartite tra gli ATS con criteri che tengono conto della popolazione, della capacità fiscale e dei fabbisogni standard. Il decreto PCM individuerà quali risorse del Fondo concorrono al Sistema di garanzia, distinguendole da quelle già vincolate ad altre finalità.
Il concorso di Regioni ed enti locali
Il comma 705 prevede inoltre che le amministrazioni regionali e locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse necessarie per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 701, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si tratta di un richiamo al principio di leale collaborazione tra livelli di governo, di cui all'art. 120 della Costituzione, e al principio di sussidiarietà verticale ex art. 118 Cost. Le Regioni, in particolare, sono tenute a integrare le risorse statali con proprie dotazioni e a programmare l'offerta di servizi sociali sul territorio, in coerenza con la L. 8 novembre 2000, n. 328. Gli enti locali, in primis i Comuni associati negli ATS, concorrono con risorse di bilancio destinate ai servizi sociali.
L'esclusione delle equipe multidisciplinari
Il comma 705 esclude espressamente dal proprio meccanismo di finanziamento la lett. b) del comma 700, ossia le equipe multidisciplinari (psicologo ogni 30.000 abitanti, educatore professionale socio-pedagogico ogni 20.000 abitanti). L'esclusione è coerente con la scelta del legislatore di dedicare a tale LEP un finanziamento autonomo tramite il comma 704 (200 milioni annui dal 2027). La separazione tra fonti di finanziamento offre maggiore trasparenza e consente di monitorare in modo distinto l'attuazione dei diversi LEP. Le altre due tipologie di LEP - assistente sociale ogni 5.000 abitanti (lett. a) e un'ora settimanale di assistenza domiciliare (lett. c) - sono invece finanziate con le risorse miste indicate dal comma 705.
Profili applicativi e coordinamento con la cornice costituzionale
L'attuazione del comma 705 richiede un coordinamento tra il decreto PCM previsto dal comma 701 (entro il 30 giugno 2026) e l'individuazione concreta delle risorse confluenti. Le Regioni dovranno aggiornare i propri piani sociali regionali e gli ATS dovranno programmare l'utilizzo delle risorse in funzione degli obiettivi di servizio. La cornice costituzionale di riferimento è data dall'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. (LEP), dall'art. 118 Cost. (sussidiarietà), dall'art. 119 Cost. (autonomia finanziaria) e dall'art. 120 Cost. (leale collaborazione). Il quadro complessivo realizza un equilibrio tra centralizzazione (definizione statale dei LEP) e decentramento (erogazione territoriale tramite ATS), nel rispetto del dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. e del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost.
Domande frequenti
Quali risorse confluiscono nel Sistema di garanzia dei LEP sociali?
Confluiscono nel Sistema di garanzia tre tipologie di risorse: (a) gli stanziamenti a legislazione vigente destinati alle finalità dei commi 162, 163, 169 e 170 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che già finanziavano il rafforzamento dei servizi sociali territoriali; (b) le risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui all'art. 1, comma 496, lett. a), della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), come individuate dal decreto PCM previsto dal comma 701; (c) le risorse che Regioni ed enti locali concorrono ad assicurare nei limiti delle dotazioni a legislazione vigente. È esclusa dal meccanismo del comma 705 la lett. b) del comma 700 (equipe multidisciplinari), finanziata autonomamente dal comma 704.
Perché le equipe multidisciplinari sono escluse dal comma 705?
L'esclusione delle equipe multidisciplinari (psicologo ogni 30.000 abitanti, educatore professionale socio-pedagogico ogni 20.000 abitanti) dal meccanismo di finanziamento del comma 705 è coerente con la scelta del legislatore di dedicare a tale LEP un finanziamento autonomo. Il comma 704 della LB 2026 ha infatti incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 il Fondo di cui all'art. 1, comma 496, lett. a), della L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), destinando l'incremento esclusivamente alle finalità della lettera b) del comma 700. La separazione tra fonti di finanziamento offre maggiore trasparenza e consente di monitorare distintamente l'attuazione dei diversi LEP sociali, in linea con il principio di accountability nella gestione delle risorse pubbliche.
Quale è il ruolo delle Regioni e degli enti locali nel finanziamento del Sistema?
Le Regioni e gli enti locali concorrono ad assicurare agli ATS le risorse per raggiungere i livelli di spesa di riferimento di cui al comma 701, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il richiamo opera secondo il principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost. e di sussidiarietà verticale ex art. 118 Cost. Le Regioni, in particolare, sono tenute a integrare le risorse statali con proprie dotazioni e a programmare l'offerta di servizi sociali sul territorio, in coerenza con la L. 8 novembre 2000, n. 328. Gli enti locali, in primis i Comuni associati negli ATS, concorrono con risorse di bilancio destinate ai servizi sociali. Il comma 705 non impone nuovi oneri ma cristallizza il concorso plurilivello al finanziamento dei LEP sociali.
Cosa prevedono i commi 162, 163, 169 e 170 della L. 234/2021 ora confluiti nel Sistema?
I commi 162, 163, 169 e 170 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) avevano stanziato risorse strutturali per il rafforzamento dei servizi sociali territoriali, con particolare attenzione al potenziamento del personale degli ATS, all'introduzione di nuovi profili professionali e all'incremento dell'offerta di servizi domiciliari e di prossimità. Tali risorse erano già destinate a obiettivi coerenti con quelli del nuovo Sistema di garanzia LEP. La scelta del comma 705 di farle confluire nel Sistema evita duplicazioni e razionalizza l'uso delle dotazioni esistenti, in coerenza con il principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione e con i principi della L. 31 dicembre 2009, n. 196 sulla contabilità pubblica.
Quando sarà operativo il Sistema di garanzia LEP sociali?
Il Sistema di garanzia opera con riferimento ai livelli di spesa di riferimento determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 701, da emanare entro il 30 giugno 2026 di concerto con il Ministro del lavoro e con il MEF, previa intesa in Conferenza unificata ex art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La piena operatività del Sistema decorre dal 2027, anno a partire dal quale i LEP sociali sono garantiti progressivamente. Per il 2026 si applica una fase di transizione, durante la quale gli ATS e le Regioni si organizzano per l'attuazione e durante la quale matura il decreto attuativo. Il completamento del processo richiederà alcuni anni, considerata la gradualità espressamente prevista dalla legge.