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Art. 156 BIS c.c. Cognome della moglie (1)
In vigore
Il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio.
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In sintesi
In caso di separazione, il giudice può vietare o autorizzare la moglie a non usare il cognome del marito quando l'uso o il non uso arrechi grave pregiudizio.
Ratio
L'art. 156-bis c.c. tutela due interessi contrapposti: l'interesse del marito a non vedere il proprio cognome associato alla condotta della moglie separata, e l'interesse della moglie a liberarsi dall'uso di un cognome che le cagioni un pregiudizio grave per ragioni professionali o personali.
Analisi
La norma prevede due fattispecie. La prima, a tutela del marito, consente di vietare l'uso del cognome quando sia gravemente pregiudizievole. La seconda, a tutela della moglie, le consente di essere autorizzata a non usarlo se dall'uso possa derivarle grave pregiudizio. In entrambe il presupposto è la gravità del pregiudizio, da valutare in concreto dal giudice.
Quando si applica
La norma si applica esclusivamente in sede di separazione personale. Per il divorzio valgono le disposizioni specifiche dell'art. 5, co. 3, L. 898/1970.
Connessioni
Art. 143-bis c.c. (cognome della moglie durante il matrimonio); art. 156 c.c.; art. 5, co. 3, L. 898/1970; D.P.R. 396/2000.
Domande frequenti
La moglie separata conserva automaticamente il cognome del marito?
In linea di principio sì, salvo provvedimento del giudice ex art. 156-bis c.c. o, in caso di divorzio, le diverse disposizioni dell'art. 5, co. 3, L. 898/1970.
Qual è il presupposto per il divieto o l'autorizzazione ex art. 156-bis c.c.?
È necessario un grave pregiudizio concreto e significativo all'immagine o alla reputazione; non è sufficiente una semplice preferenza personale.
Chi può richiedere i provvedimenti ex art. 156-bis c.c.?
Il marito può chiedere il divieto di uso del proprio cognome; la moglie può chiedere l'autorizzazione a non usarlo. Entrambe le istanze vanno proposte in sede di separazione.
L'art. 156-bis si applica anche al divorzio?
No: per il divorzio la disciplina del cognome è contenuta nell'art. 5, co. 3, L. 898/1970.
Il provvedimento ex art. 156-bis può essere modificato successivamente?
Sì: al sopravvenire di giustificati motivi il giudice può, su istanza di parte, disporne la revoca o la modifica.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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