In sintesi
- Dal 1° gennaio 2026 negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'art. 2, comma 11, L. 350/2003.
- L'esenzione è condizionata: riguarda gli scali della Regione Emilia-Romagna che nel 2024 hanno registrato meno di 700.000 viaggiatori l'anno.
- Finalità dichiarata: incrementare il flusso turistico verso gli aeroporti minori del territorio regionale.
- Ai Comuni afferenti agli scali interessati non spettano più i trasferimenti previsti dalla lettera a) dell'art. 2, comma 11, L. 350/2003.
- Il ristoro economico annuale ai Comuni interessati è posto a carico della Regione Emilia-Romagna, in coerenza con il comma 482 successivo.
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Comma 481 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026
Testo coordinato
. Al fine di incrementare il flusso turistico degli aeroporti della regione Emilia-Romagna che abbiano registrato nell’anno 2024 un numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000, a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli aeroporti di Rimini, Forlì e Parma, non si applica l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della . Conseguentemente, ai comuni della regione Emilia-Romagna afferenti agli scalilegge 24 dicembre 2003, n. 350 aerei di cui al primo periodo non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione provvede a ristorare annualmente i comuni interessati.
Norme modificate da questi commi
- Art. 119 Costituzione (comma 481): Autonomia finanziaria di Comuni e Regioni implicata dalla sostituzione del gettito con ristoro regionale
- Art. 117 Costituzione (comma 481): Materia concorrente porti e aeroporti civili
- Art. 120 Costituzione (comma 481): Principio di leale collaborazione tra Regione e Comuni nel meccanismo di ristoro
- Art. 9 TUIVA (comma 481): Regime IVA dei servizi di trasporto internazionale e diritti d'imbarco
- Art. 5 D.Lgs. 446/97 IRAP (comma 481): Base imponibile dei gestori aeroportuali società di capitali
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento
Il comma 481 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce un'eccezione territoriale e settoriale al sistema dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, tributo nato con l'art. 2, comma 11, della L. 350/2003 (Bilancio 2004) e progressivamente cresciuto fino agli attuali livelli pluri-componente. La disposizione è chiaramente di sostegno al turismo regionale e di riequilibrio degli scali aeroportuali minori, coerente con l'art. 5 Cost. (principio autonomistico) e con l'art. 117, c. 3, Cost., che assegna alla potestà concorrente Stato-Regioni la materia dei porti e aeroporti civili.
Struttura dell'addizionale interessata
L'art. 2, comma 11, L. 350/2003 prevede un'addizionale comunale sui diritti d'imbarco passeggeri sugli aeromobili: il gettito è ripartito (lett. a) a favore dei Comuni di sedime aeroportuale o ad essi limitrofi, oltre che (negli anni) verso il bilancio dello Stato per altre finalità (fondo INPS, sicurezza, antincendio). La disposizione del 2026 sterilizza in radice l'applicazione dell'addizionale negli scali di Rimini, Forlì e Parma e, simmetricamente, esclude il trasferimento di cui alla lettera a) ai Comuni afferenti.
Le condizioni di accesso
L'esenzione si applica agli aeroporti dell'Emilia-Romagna con meno di 700.000 viaggiatori nel 2024. La selezione del parametro storico (anno 2024) rende prevedibile il perimetro: nessun aggiornamento dinamico legato a soglie raggiunte negli anni successivi. Il legislatore individua quindi una platea chiusa di scali, ricalibrabile solo con futuro intervento normativo.
Effetti sui Comuni di sedime
I Comuni afferenti agli scali interessati (es. Rimini, Forlì, Parma e altri Comuni limitrofi) perdono i trasferimenti della lettera a) dell'art. 2, c. 11, L. 350/2003. Si tratta di entrate di parte corrente che andranno depennate dalle previsioni di bilancio 2026 e seguenti, con eventuale revisione degli equilibri previsti dagli artt. 162 e 193 TUEL (D.Lgs. 267/2000). La perdita è compensata da un ristoro annuale a carico della Regione Emilia-Romagna, conformemente al comma 482 LB 2026 e in linea con il principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.).
Rapporto con il federalismo fiscale
L'intervento è coerente con la cornice della L. 42/2009 e con l'art. 119 Cost., che riconosce ai Comuni risorse autonome e perequazione. Tuttavia, la sostituzione di un trasferimento statale (addizionale e relativa quota) con un ristoro regionale rafforza il legame finanziario verticale Regione-Comuni, peculiarità che dovrà essere recepita nei rapporti convenzionali tra Regione Emilia-Romagna ed enti locali interessati.
Profili IVA e tariffari
L'addizionale comunale è tecnicamente un onere esterno al corrispettivo del biglietto e viene esposta separatamente. La sua eliminazione negli scali individuati può tradursi in una riduzione del prezzo finale al passeggero o in un margine aggiuntivo per vettori e gestori. Sotto il profilo IVA (D.P.R. 633/1972), i diritti d'imbarco e l'addizionale sono esclusi dal calcolo della base imponibile in molte fattispecie di trasporto internazionale (art. 9 D.P.R. 633/1972, regime di non imponibilità); per le tratte nazionali la base imponibile segue le regole ordinarie.
Profili IRAP e impresa aeroportuale
I gestori aeroportuali (spesso società partecipate da enti locali) determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 446/1997: la non applicazione dell'addizionale non incide sui ricavi propri del gestore, perché il tributo era riscosso per conto dello Stato e dei Comuni. L'effetto economico atteso è piuttosto un aumento del traffico, che può tradursi in maggiore valore della produzione.
Note di compliance per i Comuni
I Comuni dovranno aggiornare le previsioni di entrata, comunicare al MEF (Dipartimento Finanze) la variazione e coordinarsi con la Regione per la stipula della convenzione di ristoro. La gestione contabile seguirà il principio di competenza finanziaria potenziata (D.Lgs. 118/2011) con accertamento del credito verso la Regione al sorgere dell'obbligazione giuridica.
Impatti sull'indotto turistico
La riduzione del costo del biglietto verso gli scali minori favorisce l'intercettazione di flussi turistici da rotte low cost europee. Le strutture ricettive del territorio (alberghi, B&B, agriturismi) e i servizi connessi (ristorazione, trasporto a terra, attività balneari della costa romagnola, circuito termale parmense) possono beneficiare di un'ampliata base di utenza. Sotto il profilo fiscale, l'aumento dei volumi tradurrà in maggiori ricavi soggetti a IRES (art. 73 TUIR D.P.R. 917/1986) per le società di capitali, IRPEF per gli imprenditori individuali, IRAP per la base imponibile regionale (D.Lgs. 446/1997). L'effetto indotto su occupazione e gettito fiscale è uno degli argomenti che giustificano economicamente la scelta legislativa.
Sostenibilità del modello
Resta da verificare nel tempo se il maggior gettito IRAP e l'impatto economico positivo sul territorio compenseranno l'onere finanziario diretto a carico della Regione (1.912.300 euro annui ex comma 482) e quello dei ristori ai Comuni. La Regione Emilia-Romagna dovrà quindi attivare un monitoraggio puntuale del traffico passeggeri negli scali interessati, del flusso turistico complessivo e degli indicatori di sviluppo economico locale, eventualmente in raccordo con l'ENAC, le società di gestione aeroportuale e le Camere di Commercio territoriali. L'analisi di impatto consentirà di valutare l'opportunità di reiterare o modificare la misura in sede di future leggi di bilancio.
Domande frequenti
Quali aeroporti rientrano nell'esenzione del comma 481?
L'esenzione riguarda gli aeroporti della Regione Emilia-Romagna che nel 2024 hanno registrato un numero annuo di viaggiatori inferiore a 700.000. Il legislatore individua espressamente Rimini, Forlì e Parma. Il parametro è storico e cristallizzato sull'anno 2024: ciò significa che eventuali variazioni di traffico negli anni successivi non modificano il perimetro applicativo. Aeroporti dell'Emilia-Romagna sopra la soglia (es. Bologna) restano fuori dall'esenzione e continuano ad applicare l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'art. 2, comma 11, L. 350/2003. Per modificare la lista occorrerà un nuovo intervento legislativo.
Che cosa succede ai Comuni di sedime degli aeroporti interessati?
I Comuni che fino al 2025 ricevevano la quota di addizionale ai sensi della lettera a) dell'art. 2, comma 11, L. 350/2003 perdono questa entrata dal 1° gennaio 2026. Devono aggiornare le previsioni di bilancio 2026 e pluriennale, eliminando il relativo accertamento. La perdita non è però secca: la Regione Emilia-Romagna provvederà annualmente a ristorare i Comuni interessati, secondo modalità che presumibilmente saranno definite con deliberazione di giunta regionale o convenzione bilaterale. Il ristoro va contabilizzato come trasferimento corrente da Regione, accertato al sorgere dell'obbligazione giuridica.
L'esenzione riduce il prezzo del biglietto aereo per il passeggero?
L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è tecnicamente un onere aggiuntivo esposto separatamente nel prezzo finale del biglietto. La sua eliminazione comporta una riduzione del costo lordo per il passeggero, salvo che il vettore decida di assorbire il differenziale alzando le tariffe base. La finalità dichiarata del comma 481 è però quella di incentivare il traffico verso gli scali minori dell'Emilia-Romagna: l'effetto atteso è quindi una maggiore competitività tariffaria di Rimini, Forlì e Parma, con beneficio diretto per i passeggeri e indiretto per il turismo locale, anche in coerenza con il TUEL D.Lgs. 267/2000 in tema di funzioni di sviluppo economico dei Comuni.
La misura è compatibile con il federalismo fiscale?
Sì. La sostituzione di una quota di addizionale (riscossa per conto dei Comuni) con un trasferimento regionale è coerente con l'art. 119 Cost., che riconosce autonomia finanziaria a Comuni e Regioni, e con la L. 42/2009 sul federalismo fiscale. Il modello implementa una forma di perequazione orizzontale infraregionale: la Regione Emilia-Romagna versa allo Stato un importo annuo (comma 482) e ristora a sua volta i Comuni. Resta fermo il principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.) tra livelli di governo. La misura non incide sulle altre componenti dell'addizionale destinate al bilancio statale e a finalità specifiche.
Quali adempimenti contabili devono effettuare i Comuni interessati?
I Comuni devono in primo luogo aggiornare il bilancio di previsione 2026-2028, eliminando l'accertamento dell'addizionale di parte corrente, e contestualmente iscrivere il trasferimento regionale di ristoro al titolo II delle entrate. La contabilizzazione segue il principio di competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati. Va informato il MEF-Dipartimento Finanze ai fini delle comunicazioni telematiche sui tributi locali. È opportuno definire con la Regione una convenzione o un atto unilaterale d'obbligo che disciplini importi, scadenze e clausole di salvaguardia, anche per evitare squilibri di cassa in fase di prima applicazione.