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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Norma tecnica di entrata in vigore: la disposizione del comma 335 acquista efficacia il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
  • Deroga al regime ordinario di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, che produce effetti dal 1° gennaio 2026.
  • Anticipa al 30 dicembre 2025 l'efficacia della facoltà per le Regioni di iscrivere a bilancio l'ultimo valore annuale assegnato del finanziamento sanitario per emersione lavoratori.
  • Finalità: garantire la copertura contabile e la programmazione regionale anche per l'esercizio 2025 in chiusura.
  • Si inserisce nella tecnica legislativa delle disposizioni di carattere immediatamente applicativo all'interno delle leggi di bilancio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 336 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. La disposizione di cui al comma 335 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Inquadramento

Il comma 336 della Legge di Bilancio 2026 contiene una disposizione tecnica di carattere temporale che incide sull'efficacia del precedente comma 335. La regola generale per l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) è quella della decorrenza dal 1° gennaio 2026, salva diversa previsione espressa. Il comma 336 deroga a tale regola, stabilendo che il comma 335 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

La logica dell'efficacia anticipata

La scelta di anticipare l'efficacia del comma 335 risponde a un'esigenza pratica: consentire alle Regioni di iscrivere a bilancio l'ultimo valore annuale del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari già nell'esercizio 2025 in chiusura, ovvero immediatamente nelle delibere di assestamento o nelle ultime variazioni di bilancio dell'anno. La pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 30 dicembre 2025; di conseguenza la disposizione del comma 335 ha esplicato effetti già nelle ultime due giornate utili dell'esercizio 2025, oltre a proiettarsi naturalmente sull'esercizio 2026.

La tecnica delle clausole di immediata applicazione

La presenza, all'interno delle leggi di bilancio, di singole disposizioni con clausola di entrata in vigore anticipata rispetto al 1° gennaio dell'esercizio è tecnica legislativa consolidata. Si applica tipicamente alle norme che incidono su procedure contabili, su scadenze tributarie o su adempimenti che richiedono di essere chiusi entro l'esercizio in scadenza. La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente riconosciuto la legittimità di tali clausole, purché ragionevoli e funzionali a esigenze di coordinamento contabile (cfr. la giurisprudenza in materia di leggi di bilancio sull'art. 81 Cost.).

Rapporto con i principi costituzionali

Il comma 336 va letto in coerenza con l'art. 73 della Costituzione, secondo il quale le leggi entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo termine diverso stabilito dalla legge stessa. La deroga al termine ordinario di vacatio legis è quindi pienamente legittima e non richiede particolari motivazioni se non l'esplicita previsione legislativa. La scelta di una vacatio legis ridotta a zero, ovvero della contemporaneità tra pubblicazione ed efficacia, è coerente con la natura tecnica della disposizione del comma 335, che si limita a consentire un'iscrizione contabile provvisoria sulla base di parametri storici.

Profili di coordinamento contabile

La disposizione si coordina con i principi contabili armonizzati di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e con i tempi di approvazione del bilancio regionale. Le Regioni, ai sensi della contabilità armonizzata, devono adottare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. L'efficacia anticipata del comma 335 al 30 dicembre 2025 consente di iscrivere correttamente la posta nel bilancio 2026 in approvazione, e di operare gli ultimi adempimenti contabili sull'esercizio 2025 in chiusura. Senza la deroga del comma 336, le Regioni avrebbero potuto utilizzare la facoltà solo a partire dal 1° gennaio 2026, con potenziali ricadute di coordinamento contabile.

La leale collaborazione Stato-Regioni

Il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione si esprime anche attraverso la cura nel coordinamento temporale tra disposizioni statali e tempi della finanza regionale. Le leggi di bilancio devono tenere conto degli adempimenti contabili regionali e, dove la tempistica lo richieda, prevedere clausole di efficacia anticipata. Il comma 336 è un esempio paradigmatico di tale tecnica di coordinamento, che valorizza la capacità programmatoria delle Regioni e la continuità della spesa sanitaria.

Conseguenze pratiche per gli operatori regionali

Gli operatori della contabilità regionale, in particolare i Responsabili dei servizi finanziari e i Collegi dei revisori delle Regioni, hanno dovuto considerare la disposizione del comma 335 come già vigente dal 30 dicembre 2025. Le delibere di Giunta regionale relative all'assestamento di bilancio 2025 e all'approvazione del bilancio 2026 hanno potuto recepire la nuova disciplina senza necessità di attendere l'ordinario termine del 1° gennaio 2026. L'iscrizione provvisoria del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari ha potuto pertanto avvenire in continuità, senza interruzione tra i due esercizi.

Domande frequenti

Perché il comma 336 fissa un'entrata in vigore anticipata?

L'anticipazione risponde a un'esigenza tecnica di coordinamento contabile. La Legge di Bilancio 2026 entra in vigore in via generale il 1° gennaio 2026, ma il comma 335, che consente alle Regioni di iscrivere a bilancio l'ultimo valore annuale del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari, doveva produrre effetti già nelle ultime giornate del 2025 per consentire l'adozione regolare delle delibere di chiusura dell'esercizio 2025 e di approvazione del bilancio 2026. La pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale è avvenuta il 30 dicembre 2025; di conseguenza il comma 335 ha esplicato effetti immediati, in coerenza con il principio di continuità della programmazione finanziaria regionale.

Qual è il fondamento costituzionale della deroga alla vacatio legis ordinaria?

Il fondamento è nell'art. 73, secondo comma della Costituzione, che prevede l'ordinaria entrata in vigore delle leggi quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo termine diverso stabilito dalla legge stessa. La possibilità di ridurre la vacatio legis fino alla contemporaneità con la pubblicazione è quindi pienamente prevista dalla Costituzione e legittima. Nel caso del comma 336, la riduzione integrale della vacatio legis (efficacia il giorno stesso della pubblicazione) è giustificata dalla natura tecnica e contabile della disposizione di rinvio (comma 335) e dalla necessità di consentire l'applicazione nell'esercizio in chiusura. La tecnica legislativa è coerente con quanto avviene normalmente in occasione delle leggi di bilancio.

La norma del comma 335 anticipata interferisce con i bilanci regionali già approvati?

La norma non interferisce con bilanci già definitivamente chiusi. Si limita a consentire un'iscrizione contabile provvisoria, che può essere effettuata con delibere di variazione, assestamento o nell'ambito del bilancio in approvazione per l'esercizio successivo. Per l'esercizio 2025 in chiusura al 31 dicembre, l'efficacia dal 30 dicembre consentiva alle Regioni di adottare le ultime variazioni di bilancio in coerenza con la nuova disciplina. Per l'esercizio 2026, l'approvazione del bilancio di previsione regionale ha potuto recepire fin dall'origine la disposizione. La continuità tra i due esercizi è garantita dal meccanismo dei conguagli previsto dallo stesso comma 335 una volta nota l'assegnazione definitiva.

Quali altre disposizioni della LB 2026 hanno entrata in vigore anticipata?

Pur essendo regola generale l'efficacia dal 1° gennaio 2026, la Legge di Bilancio 2026 contiene altre disposizioni con clausole di immediata applicazione, individuabili sulla base della specifica previsione contenuta nei singoli commi. Tipicamente si tratta di norme che incidono su procedure contabili, su versamenti in chiusura d'esercizio, su scadenze fiscali ovvero su adempimenti che richiedono di essere completati entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Per ciascuna disposizione è necessario verificare se contenga una clausola di efficacia diversa dal regime ordinario; in assenza, vale la regola generale del 1° gennaio 2026. Il comma 336 è un esempio paradigmatico di clausola di efficacia anticipata coordinata con il comma 335 in materia di finanza sanitaria regionale.

Quale è il ruolo dei revisori dei conti regionali rispetto a queste norme di efficacia anticipata?

I Collegi dei revisori delle Regioni, disciplinati dalla normativa regionale di organizzazione e dai principi della contabilità armonizzata (D.Lgs. 118/2011), hanno il compito di verificare la regolarità contabile delle delibere di bilancio, ivi comprese le iscrizioni di entrate provvisorie consentite da norme statali. Nel caso del comma 335, anticipato al 30 dicembre 2025 dal comma 336, i revisori hanno dovuto verificare la coerenza dell'iscrizione con il valore storico richiamato (ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti), la correttezza della causale, l'effettività del titolo giuridico fondante (art. 103, c. 24 D.L. 34/2020 e successivi atti di assegnazione), nonché l'adeguatezza della previsione di conguagli futuri. Il parere dei revisori accompagna ordinariamente le proposte di bilancio e di variazione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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