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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 335 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 30 dicembre 2025.

Testo coordinato

. Le regioni, nelle more dell’assegnazione del finanziamento sanitario per l’emersione di lavoratori irregolari di cui all’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 legge 17 , sono autorizzate ad iscrivere, nel bilancio dell’esercizio di riferimento, l’ultimo valore annualeluglio 2020, n. 77 assegnato in esercizi precedenti, fermi restando i successivi conguagli a seguito dell’assegnazione definitiva.

In sintesi

  • Disposizione che incide direttamente sulla finanza regionale in materia sanitaria.
  • Le Regioni, nelle more dell'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari di cui all'art. 103, c. 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, possono iscrivere a bilancio l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti.
  • Norma di copertura iscrittiva fino all'assegnazione definitiva, con successivi conguagli.
  • Riferimento al decreto-legge Rilancio 2020 e alla legge di conversione L. 17 luglio 2020, n. 77.
  • Disposizione coordinata con il comma 336 che ne anticipa l'efficacia al giorno di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
Quadro della disposizione

Il comma 335 della Legge di Bilancio 2026 disciplina un profilo tecnico ma rilevante della finanza regionale in materia sanitaria. Si tratta della facoltà, per le Regioni, di iscrivere a bilancio nelle more dell'assegnazione definitiva l'ultimo valore annuale già assegnato in esercizi precedenti del finanziamento sanitario destinato all'emersione di lavoratori irregolari. Il riferimento normativo è all'art. 103, comma 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha introdotto una procedura straordinaria di emersione di rapporti di lavoro irregolari nei settori agricolo, di cura e assistenza domestica, con effetti sulla copertura sanitaria dei lavoratori interessati.

La cornice della procedura di emersione

L'art. 103 del D.L. 34/2020 ha disciplinato la regolarizzazione di rapporti di lavoro instaurati con cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. Il comma 24 ha specificamente previsto il finanziamento sanitario a copertura dei costi sostenuti dalle Regioni per l'assistenza sanitaria ai lavoratori emersi. Tale finanziamento è quantificato annualmente e ripartito tra le Regioni con apposita procedura, che richiede tempi non sempre coordinati con il bilancio regionale. L'esigenza che il comma 335 LB 2026 affronta è precisamente quella di consentire alle Regioni di iscrivere comunque a bilancio una posta in entrata anche prima dell'assegnazione definitiva.

Il meccanismo dell'iscrizione provvisoria

La norma autorizza le Regioni a iscrivere nel bilancio dell'esercizio di riferimento l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti. Si tratta di una sorta di iscrizione anticipata fondata su un parametro storico stabile (l'ultima assegnazione effettiva), con la previsione esplicita di conguagli successivi a seguito dell'assegnazione definitiva. Il meccanismo è pragmatico e coerente con i principi di prudenza contabile: si evita di lasciare scoperte poste in bilancio destinate a coprire spese sanitarie effettive, e al tempo stesso si garantisce il riallineamento attraverso il sistema dei conguagli.

La finanza sanitaria regionale

La disposizione si inserisce nel quadro complessivo della finanza sanitaria regionale, disciplinata in via generale dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione dei sistemi contabili e dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sulla riforma del Servizio sanitario nazionale. Le Regioni sono titolari, ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, della competenza concorrente in materia di tutela della salute e gestiscono la sanità attraverso le aziende sanitarie territoriali. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ripartito tra le Regioni con il riparto del Fondo sanitario nazionale e con i meccanismi della perequazione, nel rispetto dell'art. 119 Cost.

La procedura di assegnazione e il riparto

L'assegnazione del finanziamento sanitario per l'emersione richiede una procedura complessa che coinvolge il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Conferenza Stato-Regioni. Il riparto avviene in genere con accordo o intesa, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. I tempi della procedura possono non coincidere con l'approvazione dei bilanci regionali, che devono essere chiusi entro termini definiti dalla normativa contabile armonizzata. La possibilità di iscrivere l'ultimo valore noto consente alle Regioni di proseguire la programmazione finanziaria senza interruzioni.

Gli effetti sui conguagli

Il meccanismo dei conguagli è centrale per assicurare il riallineamento contabile. Se l'assegnazione definitiva risulta superiore all'ultimo valore iscritto, la Regione iscriverà in entrata l'eccedenza nell'esercizio successivo o nella forma del conguaglio positivo. Se risulta inferiore, la differenza dovrà essere coperta con altre risorse del bilancio regionale o riassorbita nei conguagli successivi. La gestione del rischio finanziario ricade in primo luogo sulla Regione, che mantiene il controllo della propria programmazione sanitaria.

Profili di leale collaborazione

La disposizione è coerente con il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione. La possibilità di iscrizione provvisoria, fondata su un parametro storico oggettivo, evita situazioni di tensione tra Stato e Regioni nel caso di ritardi procedurali nell'assegnazione, e rinvia ai successivi conguagli il riallineamento puntuale. Il sistema dei rapporti finanziari Stato-Regioni in materia sanitaria si fonda proprio su questo equilibrio tra garanzia di copertura per la spesa sanitaria essenziale e correzioni successive in funzione delle assegnazioni effettive.

Disciplina contabile applicabile

Sul piano della contabilità regionale, l'iscrizione opera nel rispetto dei principi contabili applicati allegati al D.Lgs. 118/2011 e in particolare del principio di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le entrate sono accertate quando si perfeziona il titolo giuridico per l'ente. L'art. 103, c. 24 del D.L. 34/2020 fornisce il titolo giuridico astratto; la concreta quantificazione, in attesa dell'assegnazione definitiva, è sostituita dal valore parametrico storico. Si tratta di una soluzione tecnica già sperimentata in altre fattispecie della finanza sanitaria regionale.

Domande frequenti

Cosa significa che la Regione iscrive l'ultimo valore annuale assegnato in esercizi precedenti?

Significa che, in attesa che venga formalizzata l'assegnazione definitiva del finanziamento sanitario per l'emersione di lavoratori irregolari, la Regione può mantenere in bilancio la posta corrispondente all'ultima cifra effettivamente ricevuta in un esercizio precedente. La logica è quella di evitare lacune nella copertura della spesa sanitaria conseguente all'emersione, considerato che la regolarizzazione dei rapporti di lavoro comporta l'iscrizione dei lavoratori al Servizio sanitario regionale e i conseguenti costi assistenziali. L'iscrizione provvisoria assicura continuità finanziaria e programmazione coerente. I successivi conguagli, una volta nota l'assegnazione definitiva, consentono l'allineamento esatto tra iscritto e dovuto.

A quale procedura di emersione fa riferimento il comma 335?

Il riferimento è all'art. 103, comma 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, cosiddetto decreto Rilancio. Si tratta della procedura straordinaria di emersione di rapporti di lavoro irregolari introdotta nel contesto dell'emergenza Covid-19, che ha riguardato cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari occupati prevalentemente nei settori dell'agricoltura, dell'assistenza domestica e della cura alla persona. Il comma 24 ha previsto specificamente la copertura finanziaria delle conseguenze sanitarie della regolarizzazione, ovvero dei costi del Servizio sanitario regionale per l'assistenza sanitaria ai lavoratori emersi e ai loro familiari iscrivibili all'assistenza.

Cosa accade se l'assegnazione definitiva è diversa dall'ultimo valore iscritto?

Il comma 335 prevede esplicitamente i conguagli successivi all'assegnazione definitiva. Se l'assegnazione effettiva risulta superiore all'ultimo valore iscritto in via provvisoria, la Regione iscriverà la differenza positiva come conguaglio negli esercizi successivi, integrando le risorse disponibili per il Servizio sanitario regionale. Se invece l'assegnazione risulta inferiore, la differenza dovrà essere assorbita o compensata con altre risorse del bilancio regionale, nel rispetto degli equilibri di cui all'art. 162 del TUEL (applicabile per analogia attraverso il sistema della contabilità armonizzata D.Lgs. 118/2011) e del principio di sostenibilità del debito di cui all'art. 81 Cost. Il sistema dei conguagli garantisce il riallineamento contabile nel medio periodo.

Quale è il fondamento costituzionale della finanza sanitaria regionale?

Il fondamento è nell'art. 117, comma 3 della Costituzione, che attribuisce la tutela della salute alla competenza legislativa concorrente Stato-Regioni. Lo Stato fissa i principi fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni sanitarie (LEA, art. 117, comma 2, lett. m Cost.), mentre le Regioni esercitano la potestà legislativa di dettaglio e l'organizzazione del Servizio sanitario regionale. L'art. 119 Cost. disciplina l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, prevedendo trasferimenti perequativi e finanziamenti dedicati. La disciplina ordinaria è contenuta nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull'armonizzazione contabile. Il comma 335 si inserisce in questo quadro come norma di coordinamento procedurale finalizzata a fluidificare la gestione finanziaria.

Quando è entrata in vigore la disposizione?

La disposizione del comma 335 è entrata in vigore il 30 dicembre 2025, ossia il giorno stesso della pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale, in deroga al termine ordinario del 1° gennaio 2026. Questa anticipazione è prevista espressamente dal successivo comma 336 della stessa Legge di Bilancio 2026, che riconosce alla disposizione del comma 335 efficacia immediata. L'anticipazione si giustifica con la necessità di consentire alle Regioni di chiudere correttamente l'esercizio finanziario 2025 e di programmare in continuità l'esercizio 2026, senza interruzioni nella copertura della spesa sanitaria connessa all'emersione di lavoratori irregolari.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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