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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 339 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , è aggiunto, in fine, il seguentearticolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 periodo: «Per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l’anno 2024».

In sintesi

  • Il comma 339 integra l’art. 27, comma 5-ter, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale regionale.
  • Per il calcolo dei fabbisogni sanitari standard delle Regioni a statuto ordinario relativi al 2025 e al 2026 si confermano come benchmark le stesse Regioni già indicate per il 2024.
  • La scelta congela la metodologia di riparto del Fondo sanitario nazionale ed evita un nuovo procedimento di individuazione delle regioni di riferimento.
  • L’intervento incide sui rapporti finanziari Stato-Regioni e sul riparto del fabbisogno sanitario standard nazionale (FSN), riducendo il rischio di contenzioso fra Regioni.
  • Non sono previsti nuovi oneri: si tratta di una norma procedimentale interna al meccanismo di costi e fabbisogni standard.
Inquadramento

Il comma 339 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene su un tassello centrale del federalismo fiscale in sanità: la determinazione delle cosiddette «regioni di riferimento» (o regioni benchmark) ai sensi dell’art. 27, comma 5-ter, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, attuativo dell’art. 119 della Costituzione e della legge delega n. 42/2009. Il legislatore stabilisce che, per la quantificazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026, restino regioni di riferimento le medesime già individuate per il 2024. Si tratta di una norma di stabilizzazione metodologica che si inserisce nella cornice del processo di riparto del Fondo sanitario nazionale e che, pur tecnica nella formulazione, ha effetti diretti sui rapporti finanziari Stato-Regioni.

Cosa sono le regioni di riferimento

Nel modello dei costi e fabbisogni standard, le regioni di riferimento sono quelle Regioni a statuto ordinario che, sulla base di indicatori di qualità, appropriatezza ed efficienza, fungono da parametro per stimare i costi standard cui ragguagliare le altre Regioni nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale. Sono individuate, di norma, con procedura tecnica che coinvolge il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La metodologia di selezione si basa su una combinazione di criteri: equilibrio strutturale di bilancio sanitario, assenza di disavanzi pregressi, copertura dei livelli essenziali di assistenza (LEA), erogazione dei volumi attesi e indicatori di qualità clinica.

Genesi storica del meccanismo

Il sistema dei costi e fabbisogni standard sanitari nasce dalla legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale e dal successivo D.Lgs. 68/2011. Prima di tale riforma, il riparto del Fondo sanitario nazionale era essenzialmente fondato su quote storiche, con scarsi incentivi all’efficienza. L’introduzione del meccanismo benchmark ha rappresentato il tentativo di legare il finanziamento ai costi effettivi delle Regioni virtuose, premiando l’efficienza e l’appropriatezza. Tuttavia, l’individuazione delle regioni benchmark si è rivelata complessa, in particolare per la qualità dei dati di base e per la sensibilità del riparto alle variazioni metodologiche.

Effetti pratici

Confermare il benchmark 2024 anche per 2025-2026 stabilizza la quota di accesso di ciascuna Regione al Fondo sanitario nazionale e riduce il rischio di scostamenti significativi nei riparti annuali, in attesa che entrino a regime ulteriori revisioni metodologiche. La norma si coordina con i commi della stessa legge che incrementano il FSN, garantendo continuità nei criteri di distribuzione. La continuità del benchmark consente alle Regioni di pianificare i bilanci sanitari pluriennali (ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull’armonizzazione dei bilanci sanitari regionali) senza dover ricalibrare le previsioni a fronte di variazioni metodologiche di breve periodo.

Profili di coordinamento

L’intervento dialoga con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione (tutela della salute come materia concorrente) e con l’art. 119 Cost. sull’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Regioni ed enti locali. Non vi sono modifiche al TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ma occorre considerare il riflesso indiretto sui bilanci di Comuni e Province per la parte di servizi socio-sanitari integrati (piani di zona ex L. 8 novembre 2000, n. 328 e funzioni socio-assistenziali ex art. 13 TUEL). La stabilizzazione delle regioni benchmark contribuisce alla prevedibilità dei trasferimenti regionali ai livelli sub-regionali, e quindi alla programmazione dei servizi di livello comunale e distrettuale.

Rapporti con la finanza pubblica

Sul piano finanziario, la norma non determina nuovi oneri né riduzioni di spesa: essa si limita a definire il metodo di riparto fra le Regioni di una somma che resta invariata nella sua entità complessiva. Per questa ragione la disposizione non richiede una specifica copertura ai sensi dell’art. 81 della Costituzione e dell’art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica. La sua incidenza si esaurisce nella distribuzione interna fra Regioni di una quota già finanziata dal complessivo Fondo sanitario nazionale.

Impatto sulle Regioni in piano di rientro

Per le Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, disciplinato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191 (art. 2, commi 80 e seguenti) e dalle successive intese con i tavoli tecnici di monitoraggio, la stabilizzazione delle regioni benchmark costituisce un fattore di prevedibilità che agevola la programmazione triennale del rientro. Le Regioni in piano sono tenute al rispetto di precisi obiettivi economici e di erogazione dei LEA: variazioni nel paniere di regioni di riferimento avrebbero potuto incidere sui parametri di valutazione del rientro, rendendo più difficile l’adozione di misure correttive. Il comma 339 elimina quindi una variabile di incertezza.

Profili operativi per l’amministrazione

L’applicazione concreta della norma non richiede atti attuativi specifici, in quanto il rinvio alle regioni di riferimento già individuate per il 2024 è auto-esecutivo. Le procedure tecniche di calcolo dei costi e fabbisogni standard sono curate dalla Struttura tecnica di supporto al Ministero della salute e dal sistema di monitoraggio NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario). L’eventuale revisione del paniere di regioni benchmark per gli esercizi successivi al 2026 sarà oggetto di apposito intervento normativo o regolamentare, secondo le procedure ordinarie. Il rinvio alle «stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l’anno 2024» assicura continuità e fa salvi gli atti già adottati.

Domande frequenti

Cosa stabilisce in concreto il comma 339?

Il comma aggiunge un periodo finale all’art. 27, comma 5-ter, del D.Lgs. 68/2011 prevedendo che, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per gli anni 2025 e 2026, le regioni di riferimento siano le stesse già individuate per il 2024. Si tratta di una scelta di stabilizzazione metodologica: invece di avviare una nuova procedura di selezione delle regioni benchmark per ciascuno degli anni considerati, il legislatore prolunga la validità del paniere già in essere, in modo da rendere più prevedibile il riparto del Fondo sanitario nazionale fra le Regioni a statuto ordinario.

Chi sono le regioni benchmark e come vengono scelte?

Le regioni di riferimento sono Regioni a statuto ordinario individuate, secondo la procedura prevista dal D.Lgs. 68/2011, fra quelle che presentano un equilibrio strutturale di bilancio sanitario e adeguati indicatori di qualità ed efficienza dell’assistenza. La selezione tiene conto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti, dell’assenza di piani di rientro e di altri parametri tecnici. La proposta è istruita con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni (art. 8 D.Lgs. 281/1997), e diventa parametro per costruire i costi standard di riferimento.

Il comma 339 incide sui bilanci di Comuni e Province?

Direttamente no: la norma riguarda il riparto del Fondo sanitario nazionale fra le Regioni e non i trasferimenti agli enti locali. Indirettamente però può avere effetti sui Comuni e sulle Province che gestiscono servizi socio-sanitari integrati (ad esempio servizi sociali ex art. 13 TUEL, D.Lgs. 267/2000, o funzioni delegate dalle Regioni), in quanto la quota regionale di fabbisogno sanitario condiziona poi le risorse trasferite ai livelli sub-regionali. La stabilizzazione delle regioni benchmark riduce la variabilità dei riparti e quindi favorisce la programmazione anche degli enti locali.

Quali norme costituzionali rilevano?

Rilevano in primo luogo l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce la tutela della salute alla competenza concorrente fra Stato e Regioni, e l’art. 119 Cost., che disciplina l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Regioni ed enti locali e prevede l’istituzione di fondi perequativi per i territori con minore capacità fiscale per abitante. La legge delega n. 42/2009 e il successivo D.Lgs. 68/2011 hanno attuato l’art. 119 con riferimento alle Regioni a statuto ordinario, introducendo costi e fabbisogni standard. Il comma 339 si inserisce in questa cornice senza modificarne i principi.

Sono previsti nuovi oneri o riduzioni di spesa?

No. La norma non incrementa né riduce in modo autonomo il livello complessivo del Fondo sanitario nazionale: si limita a stabilire quali Regioni continuino a fungere da benchmark per il calcolo dei costi standard. Gli effetti finanziari derivano dal complesso delle disposizioni che, nella stessa Legge di Bilancio 2026, fissano l’ammontare del FSN e ne destinano quote a specifiche finalità (prevenzione, screening, personale, farmacia dei servizi). Il comma 339 agisce dunque sul piano del metodo di riparto, non su quello dei tetti di spesa, e può considerarsi neutro in termini di nuovi oneri per la finanza pubblica.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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