- Il comma 340 destina 238 milioni di euro annui, dal 2026, a una quota vincolata del fabbisogno sanitario nazionale standard per potenziare prevenzione collettiva e sanità pubblica.
- Le risorse sono indirizzate a 16 ambiti specifici: screening oncologici (mammella, colon-retto, polmone), test genomici (ESR1, HRD, NGS), vaccini, screening neonatali e programmi su Parkinson, patologie oculari e reumatologiche.
- Lo screening mammografico viene esteso alle donne 45-49 e 70-74 anni; quello del colon-retto alle persone 70-74 anni.
- L’intervento incide direttamente sui livelli essenziali di assistenza (LEA, art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.) e sui piani regionali della prevenzione.
- Il finanziamento si colloca nel quadro del federalismo fiscale sanitario delineato dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Comma 340 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Al fine di potenziare le misure in materia di prevenzione collettiva e sanità pubblica, una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, è destinata al rafforzamento degli interventi nel settore, con particolare riferimento: a) al potenziamento dello screening mammografico per il tumore della mammella, allo scopo di estenderlo alle donne di età compresa tra 45 e 49 anni e tra 70 e 74 anni; b) all’estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l’individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione; c) al potenziamento dello screening per il tumore del colon-retto, allo scopo di estenderlo alle persone di età compresa tra 70 e 74 anni; d) alla profilazione genomica HRD del carcinoma sieroso di alto grado dell’ovaio in stadio avanzato; e) alla prosecuzione del programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare, di cui all’articolo 34, , convertito, con modificazioni, dalla comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 legge 23 luglio , nell’ambito della Rete italiana screening polmonare, allo scopo di garantire la più ampia copertura sul2021, n. 106 territorio nazionale e una maggiore equità di accesso e di favorire l’accessibilità ampliando la platea dei potenziali beneficiari aventi i requisiti per accedere al programma; f) all’incremento del finanziamento previsto dall’ , per ilarticolo 1, comma 408, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale; g) all’avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici; h) all’avvio di programmi per l’accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex; i) allo sviluppo dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la diagnosi della sordità; l) al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la profilazione delle malattie rare; m) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell’ambito degli screening neonatali per l’individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica; n) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson; o) all’implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico-degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile; p) all’implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell’artrite reumatoide di recente insorgenza.
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 340): tutela della salute come materia concorrente e LEA come competenza esclusiva statale: la quota vincolata del FSN attua tali principi
- Art. 119 Costituzione (comma 340): autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali: il vincolo di destinazione è ammesso nel quadro dei fondi statali
Funzione del comma 340 nella manovra 2026
Il comma 340 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) destina una quota di 238 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, all’interno del fabbisogno sanitario nazionale standard, al rafforzamento degli interventi di prevenzione collettiva e sanità pubblica. L’intervento si inserisce in un blocco più ampio della legge dedicato al Servizio sanitario nazionale e segna una delle scelte qualificanti della manovra, dichiaratamente orientata a recuperare l’arretrato in materia di prevenzione, ridurre le disuguaglianze territoriali di accesso e garantire un’applicazione più uniforme dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione e del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Caratteristiche giuridiche del finanziamento
Sotto il profilo tecnico, le risorse vengono individuate come quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, non come fondo separato. Ciò significa che esse non costituiscono un trasferimento aggiuntivo extra-FSN, ma una specifica destinazione, vincolata nella finalità, all’interno della cornice complessiva del finanziamento sanitario nazionale di cui al D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (federalismo sanitario) e al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei bilanci sanitari regionali). La quota è distribuita fra le Regioni a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri ordinari di riparto, con eventuali decreti del Ministero della salute di concerto con il MEF, in coerenza con i meccanismi di costi e fabbisogni standard.
Aree di intervento
Il legislatore ha tipizzato sedici ambiti specifici di destinazione delle risorse (lettere a-p del comma 340). Si tratta di un’elencazione tassativa che limita la discrezionalità delle Regioni nell’impiego della quota vincolata. In sintesi:
Screening oncologici di popolazione
Le lettere a) e c) ampliano la platea degli screening oncologici di popolazione: lo screening mammografico per il tumore della mammella viene esteso alle donne di età compresa fra 45 e 49 anni e fra 70 e 74 anni; lo screening per il tumore del colon-retto viene esteso alle persone fra 70 e 74 anni. Si tratta di un ampliamento dei target di età rispetto agli standard storici (50-69 anni per la mammografia e 50-69 o 50-74 per il colon-retto secondo le Regioni). L’estensione è coerente con le evidenze epidemiologiche più recenti e con le raccomandazioni dell’Osservatorio nazionale screening.
Test genomici e Next-Generation Sequencing
Le lettere b), d), i) e l) intervengono sulle tecnologie genomiche. La lettera b) finanzia i test su biopsia liquida per la mutazione di ESR1 nei carcinomi mammari avanzati o metastatici positivi ai recettori estrogenici e negativi per HER2 in progressione: si tratta di un test di precision medicine che orienta la scelta terapeutica. La lettera d) finanzia la profilazione genomica HRD nel carcinoma sieroso di alto grado dell’ovaio in stadio avanzato, rilevante per l’impiego di inibitori PARP. Le lettere i) ed l) finanziano test di Next-Generation Sequencing (NGS) per la diagnosi della sordità e per la profilazione delle malattie rare.
Tumore polmonare e prevenzione
La lettera e) consolida il programma di prevenzione e monitoraggio del tumore polmonare introdotto dall’art. 34, comma 10-sexies, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, nell’ambito della Rete italiana screening polmonare (RISP). La finalità è garantire la massima copertura territoriale e l’equità di accesso, ampliando la platea dei potenziali beneficiari.
Vaccinazioni
La lettera f) incrementa il finanziamento, già previsto dall’art. 1, comma 408, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale (Piano nazionale di prevenzione vaccinale).
Altri programmi
Le lettere g)-h) finanziano programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici e l’accesso a test diagnostici microbiologici rapidi e multiplex. Le lettere m)-p) attivano specifici programmi nazionali: accertamenti diagnostici per la leucodistrofia metacromatica negli screening neonatali; diagnosi precoce della malattia di Parkinson; prevenzione e cura delle patologie oculari cronico-degenerative (maculopatia degenerativa miopica e senile); prevenzione e cura delle patologie reumatologiche (fibromialgia, lupus eritematoso sistemico, sclerosi sistemica, artrite reumatoide).
Coordinamento con i LEA
Quasi tutte le prestazioni elencate ricadono nel perimetro dei livelli essenziali di assistenza definiti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017. L’estensione dell’età degli screening e l’introduzione di nuovi test possono comportare, nelle sedi tecniche competenti, aggiornamenti al nomenclatore tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e all’allegato sui livelli essenziali. L’art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, costituisce il riferimento cardine.
Ricadute sui Servizi sanitari regionali
L’art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce la tutela della salute alla competenza concorrente Stato-Regioni. Le Regioni sono titolari dell’organizzazione del Servizio sanitario regionale (SSR) ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e degli atti aziendali delle ASL. La quota vincolata del comma 340 dovrà essere recepita nei Piani regionali della prevenzione e nei piani operativi delle aziende sanitarie locali (ASL) e ospedaliere. Resta ferma l’autonomia regionale nelle scelte di organizzazione e di affidamento dei servizi, fermo il rispetto delle finalità di destinazione.
Profili di federalismo fiscale
L’intervento si colloca nel quadro dell’art. 119 della Costituzione, che riconosce alle Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa e prevede l’istituzione di fondi statali a destinazione vincolata in funzione perequativa o di promozione di obiettivi specifici. La giurisprudenza costituzionale (in particolare le sentenze sui fondi statali settoriali) ha ammesso vincoli di destinazione purché non compromettano in modo eccessivo la potestà legislativa concorrente delle Regioni. L’elencazione di sedici ambiti specifici nel comma 340 è particolarmente analitica: pur garantendo uniformità nazionale, comprime la discrezionalità regionale e rende necessaria un’attenta programmazione operativa. Sotto il profilo dei rapporti finanziari Stato-Regioni, la copertura della quota all’interno del FSN evita la duplicazione di canali finanziari ed è coerente con il principio di unitarietà del Servizio sanitario nazionale.
Impatti sui Comuni e sui distretti
Il TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) non disciplina direttamente la prevenzione sanitaria, che è competenza regionale. I Comuni, tuttavia, esercitano funzioni socio-assistenziali (art. 13 TUEL) e gestiscono i piani di zona ex L. 8 novembre 2000, n. 328. Le campagne di screening previste dal comma 340 possono richiedere un coordinamento operativo con i Comuni per la convocazione attiva delle popolazioni target, l’accesso a luoghi sociali (centri anziani, scuole, sedi associative) e l’informazione delle fasce vulnerabili. Le Province e le Città metropolitane non hanno ruolo diretto, salvo i profili logistici legati a infrastrutture sanitarie di propria competenza.
Coordinamento con il PNRR Missione 6
Le finalità del comma 340 si pongono in coerenza con la Missione 6 (Salute) del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ha investito risorse rilevanti nel rafforzamento dell’assistenza territoriale (case di comunità, ospedali di comunità, centrali operative territoriali) e dell’innovazione tecnologica (telemedicina, fascicolo sanitario elettronico). Le risorse del comma 340 si integrano con il PNRR, finanziando lato «corrente» (servizi e prestazioni) ciò che il PNRR ha sostenuto lato «investimento» (infrastrutture e dotazioni). Le Regioni dovranno costruire una programmazione integrata, evitando duplicazioni e valorizzando le complementarietà.
Profili tariffari e nomenclatore
L’introduzione di nuovi test (NGS, biopsia liquida per ESR1, HRD ovarico) richiede l’aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. La procedura di aggiornamento, normata dall’art. 8-sexies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, vede coinvolti il Ministero della salute (che predispone l’atto), il MEF (per la verifica della copertura finanziaria) e la Conferenza Stato-Regioni (per il parere). Senza un nomenclatore aggiornato, le Regioni rischiano di non poter remunerare adeguatamente i nuovi test e quindi di non vederne l’effettiva diffusione sul territorio.
Considerazioni finali
Il comma 340 è una norma a forte caratterizzazione programmatica: stanzia risorse ingenti, ma la loro effettiva incidenza sulla salute dei cittadini dipenderà dalla capacità delle Regioni di tradurre le linee di intervento in protocolli operativi, dotazione di personale e infrastrutture diagnostiche. L’ampia elencazione di ambiti specifici (lettere a-p) costituisce un’agenda condivisa con vincoli stringenti: in mancanza di adeguati strumenti di monitoraggio, le Regioni rischiano di disperdere le risorse o di non centrare gli obiettivi. Sotto il profilo professionale, si tratta di un comma che merita particolare attenzione da parte di operatori, manager sanitari, professionisti contabili degli enti del SSN e amministratori locali coinvolti in piani di prevenzione. Il dottore commercialista che assista enti del SSN o società partecipate impegnate nei servizi di screening potrà orientare le scelte di bilancio e di rendicontazione nell’impiego della quota vincolata.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Tizio, sindaco di un Comune medio nel programma di screening
Tizio è sindaco di un Comune di circa 25.000 abitanti collocato in una Regione che ha già aderito ai programmi nazionali di screening. A seguito dell’estensione introdotta dal comma 340, la Regione amplia il programma di screening mammografico alle donne 45-49 e 70-74 anni e quello del colon-retto alle persone 70-74 anni. La ASL territoriale chiede al Comune di Tizio di collaborare alla campagna informativa attraverso gli sportelli sociali, i centri anziani e i canali istituzionali (sito istituzionale, social, manifesti). Tizio convoca la Giunta e delibera, ai sensi dell’art. 48 TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), un piano di comunicazione coordinato con la ASL. L’intervento del Comune non comporta nuovi oneri, perché si avvale di personale già in servizio e di strumenti già disponibili, ma richiede un’intesa formale con la ASL per la gestione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. La campagna ha successo: l’adesione al programma di screening del colon-retto nella fascia 70-74 anni passa, nel territorio comunale, dal valore atteso del 35% al 48%, contribuendo agli obiettivi nazionali fissati nel quadro del comma 340 LB 2026.
Caso pratico 2 — Sempronio, dirigente di una Provincia con funzioni socio-sanitarie
Sempronio è dirigente di una Provincia che, in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56, ha mantenuto funzioni in materia di edilizia scolastica e di gestione di alcuni immobili pubblici, fra cui consultori familiari delegati dalla Regione. Nel quadro dell’attuazione del comma 340 LB 2026, la Regione chiede alla Provincia di mettere a disposizione spazi presso un immobile provinciale per ospitare un nuovo ambulatorio dedicato al programma di prevenzione e diagnosi precoce della malattia di Parkinson (lettera n) del comma 340). Sempronio istruisce una convenzione con la ASL, ai sensi dell’art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, definendo concessione gratuita degli spazi a fronte di rimborso delle utenze e degli oneri di manutenzione ordinaria. La Provincia mantiene la titolarità dell’immobile e l’ASL gestisce in autonomia il servizio. La convenzione è approvata dal Consiglio provinciale e diventa un esempio replicato in altre province della Regione. L’intervento integra il principio costituzionale di leale collaborazione fra enti territoriali (art. 117 e 118 Cost.) e dimostra come, anche dopo la riforma Delrio, le Province possano svolgere un ruolo di cerniera nella programmazione sanitaria territoriale.
Domande frequenti
Quanto vale il finanziamento previsto dal comma 340?
Il comma 340 destina 238 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 a una quota vincolata del fabbisogno sanitario nazionale standard. Non si tratta di un fondo separato istituito ex novo, ma di una specifica destinazione interna al Fondo sanitario nazionale: questo significa che le risorse non si aggiungono al FSN, ma vincolano una parte del fabbisogno già previsto al perseguimento delle 16 finalità elencate dalle lettere a-p della norma. Le risorse confluiscono nel riparto annuale del FSN fra Regioni a statuto ordinario e Province autonome, secondo i criteri ordinari di cui al D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.
A chi sono destinate le risorse e per quali tipologie di intervento?
Le risorse confluiscono nei Servizi sanitari regionali e sono indirizzate, mediante una destinazione tassativa, a sedici ambiti specifici. Si tratta in particolare di screening oncologici di popolazione (mammella, colon-retto, polmone), test genomici e di Next-Generation Sequencing per tumori e malattie rare, vaccini del calendario nazionale, screening neonatali (leucodistrofia metacromatica), programmi per la diagnosi precoce di Parkinson, patologie oculari cronico-degenerative (maculopatia degenerativa miopica e senile) e patologie reumatologiche (fibromialgia, lupus, sclerosi sistemica, artrite reumatoide). Le Regioni dovranno integrare queste linee nei propri Piani regionali della prevenzione e nei piani operativi delle ASL.
Quali estensioni di età sono previste per gli screening oncologici?
Per lo screening mammografico, la norma estende il programma alle donne di età compresa fra 45 e 49 anni e fra 70 e 74 anni, ampliando i target rispetto agli standard storici (50-69 anni). Per lo screening del colon-retto, l’estensione riguarda le persone di età compresa fra 70 e 74 anni, anche qui ampliando rispetto al target classico 50-69 (o 50-74 in alcune Regioni). L’ampliamento ha base epidemiologica e va attuato dalle Regioni nei rispettivi piani operativi. L’aggiornamento del nomenclatore tariffario e dell’allegato sui LEA del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sarà oggetto di provvedimenti tecnici, coordinati dal Ministero della salute.
Quale è il quadro costituzionale di riferimento?
Il comma 340 si inserisce in tre coordinate costituzionali fondamentali. La prima è l’art. 32 Cost., che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. La seconda è l’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), e il terzo comma dello stesso articolo, che assegna la tutela della salute alla competenza concorrente Stato-Regioni. La terza è l’art. 119 Cost., che disciplina l’autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali e legittima fondi statali vincolati per obiettivi specifici, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra livelli di governo.
Quali sono i rischi di attuazione e come si può monitorare l’efficacia?
Il principale rischio è la dispersione delle risorse fra sedici linee di intervento eterogenee, senza un coordinamento operativo che ne garantisca l’effettiva incidenza sulla salute dei cittadini. Il monitoraggio si svolge su più livelli: il Ministero della salute, attraverso il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) e il Sistema di garanzia per i LEA; le Regioni, attraverso i piani regionali della prevenzione e i sistemi di controllo direzionale delle ASL; la Conferenza Stato-Regioni, attraverso le intese di settore. Strumenti utili sono i Piani regionali della prevenzione, le linee guida dell’Osservatorio nazionale screening e gli indicatori di copertura della popolazione target.