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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Comma 293: modifiche all'art. 16-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. L. 6 agosto 2021, n. 113, sull'ufficio per il processo (UPP); graduatorie distrettuali con validità triennale e graduatoria unificata nazionale.
  • Stabilizzazione dei dipendenti UPP da 24 a 12 mesi e dipendenti del distretto di Trento stabilizzati dalla Regione Trentino-Alto Adige.
  • Comma 294: estensione del meccanismo al D.L. 14 marzo 2025, n. 25, conv. L. 9 maggio 2025, n. 69 e all'art. 5, c. 5 della L. 21 febbraio 2024, n. 14.
  • Comma 295: innalzamento da 25.000 a 500.000 euro della soglia per prestazioni occasionali nei piani individuali pensionistici (art. 19-quater D.Lgs. 252/2005).
  • Comma 296: innalzamento da 15.500 a 500.000 euro della soglia di cui al comma 2, lett. d) dell'art. 19-quater D.Lgs. 252/2005.
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Commi 293-296 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Al fine di garantire il miglioramento dell’efficienza della giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria, assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzando l’esperienza dell’ufficio per il processo tramite la stabilizzazione prevista dall’ , convertito, con modificazioni,articolo 16-bis del decretolegge 9 giugno 2021, n. 80 dalla , al medesimo articolo 16-bis sono apportate le seguenti modificazioni:legge 6 agosto 2021, n. 113 a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia. Il Ministero procede altresì alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all’esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. , posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva. Successivamente allo scorrimento della graduatoria487 unificata da parte del Ministero della giustizia fino all’integrale copertura dei posti, la medesima graduatoria è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta. I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell’ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all’integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell’ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all’integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2026»; b) al comma 2: 1) al primo periodo, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»; 2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L’assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all’esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni»; 3) al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica» sono aggiunte le seguenti: «, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali». . Per le medesime finalità di cui al comma 293 del presente articolo, all’articolo 17-quater, comma 3, del , convertito, con modificazioni, dalla , dopo ledecreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 legge 9 maggio 2025, n. 69 parole: «e all’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 ,» sono inserite le seguenti: «nonché all’legge 10 agosto 2023, n. 112 articolo 5, comma 5, della legge 21 febbraio ».2024, n. 14 . All’ e , e , learticolo 19-quater, commi 1 2, lettere a) b) c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 parole: «a euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000». . All’ , le parole: «aarticolo 19-quater, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 euro 15.500» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 500.000».

Inquadramento

I commi 293-296 della Legge di Bilancio 2026 costituiscono un blocco organico di disposizioni eterogenee accomunate dalla finalità di rafforzare la pubblica amministrazione e di rivedere alcuni regimi della previdenza complementare. I primi due commi (293 e 294) si concentrano sulla stabilizzazione del personale dell'ufficio per il processo, presidio della riforma della giustizia ordinaria e amministrativa finanziata anche con risorse PNRR. I commi 295 e 296 incidono invece sull'art. 19-quater del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di prestazioni occasionali nell'ambito della previdenza complementare, innalzando significativamente la soglia da 25.000 e 15.500 euro a 500.000 euro.

Comma 293: il rafforzamento dell'ufficio per il processo

L'ufficio per il processo (UPP) è lo strumento organizzativo introdotto dalla riforma della giustizia per migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari. La disciplina di riferimento è nell'art. 16-bis del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113. L'UPP raccoglie personale specializzato chiamato a supportare i magistrati nell'istruzione delle controversie, nella ricerca giurisprudenziale, nella redazione degli atti. La stabilizzazione del personale UPP è necessaria per consolidare i risultati raggiunti grazie all'impulso del PNRR e per garantire continuità alla strategia di riduzione dell'arretrato giudiziario.

Le graduatorie distrettuali e la graduatoria unificata

La novella del comma 293, lett. a) introduce una doppia struttura di graduatorie. Le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia. Parallelamente il Ministero forma una graduatoria unificata di validità triennale, finalizzata agli scorrimenti tra distretti, fondata sul punteggio attribuito all'esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza previsti dal regolamento approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Una volta esauriti gli scorrimenti del Ministero della giustizia, la graduatoria unificata diventa utilizzabile da altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta. Il meccanismo consente di valorizzare il patrimonio di candidati selezionati anche oltre i fabbisogni specifici del Ministero, in coerenza con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

La stabilizzazione del distretto di Trento

Una previsione specifica riguarda i dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento, che sono oggetto di stabilizzazione da parte della Regione Trentino-Alto Adige. La Regione opera nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la Regione può modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari, sempre senza maggiori oneri. La previsione si giustifica con la peculiare ripartizione di competenze in materia di amministrazione della giustizia derivante dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Successivamente all'integrale copertura dei posti di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la graduatoria nei distretti geograficamente limitrofi e poi negli ulteriori distretti, garantendo continuità di utilizzo della graduatoria.

Riduzione del termine di stabilizzazione

La novella del comma 293, lett. b), n. 1 riduce da ventiquattro a dodici mesi il periodo minimo di permanenza nella qualifica richiesto per la stabilizzazione. La novella del n. 2 dispone l'assunzione a far data dal 1° luglio 2026 per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, a condizione che abbiano maturato i dodici mesi continuativi alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data. Le graduatorie sono rese disponibili anche per scorrimento da parte di altre amministrazioni una volta completata la procedura di stabilizzazione. La novella del n. 3 aggiunge che le assunzioni avvengono in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, senza pregiudicare i piani di reclutamento ordinari.

Comma 294: l'estensione del meccanismo

Il comma 294 collega le finalità del comma 293 ad altre disposizioni in materia di reclutamento pubblico. La novella dell'art. 17-quater, c. 3 del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con L. 9 maggio 2025, n. 69, inserisce un riferimento all'art. 5, c. 5 della L. 21 febbraio 2024, n. 14. L'effetto pratico è quello di estendere il meccanismo di stabilizzazione anche a personale reclutato attraverso ulteriori canali normativi recenti, garantendo uniformità di trattamento e coerenza sistematica. Si tratta di una norma di coordinamento legislativo, finalizzata a evitare disallineamenti tra coorti di personale assunto sulla base di provvedimenti diversi.

Comma 295: innalzamento soglia prestazioni occasionali in PIP

Il comma 295 incide sull'art. 19-quater, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (disciplina delle forme pensionistiche complementari). La modifica consiste nella sostituzione delle parole "a euro 25.000" con le parole "a euro 500.000". L'art. 19-quater regola le prestazioni occasionali di lavoro autonomo prestate da iscritti a forme pensionistiche complementari, con specifico riferimento agli operatori di mercato (consulenti, intermediari) e ai rapporti con i fondi pensione. L'innalzamento di venti volte della soglia (da 25.000 a 500.000 euro) rappresenta una liberalizzazione significativa del regime, finalizzata presumibilmente a consentire prestazioni occasionali di importo elevato senza la necessità di trasformare il rapporto in collaborazione strutturata o lavoro dipendente.

Comma 296: soglia differenziata di 500.000 euro

Il comma 296 completa l'intervento sul medesimo art. 19-quater del D.Lgs. 252/2005, modificando il comma 2, lettera d). La modifica sostituisce le parole "a euro 15.500" con le parole "a euro 500.000". La novella allinea quindi la soglia residua, originariamente fissata a 15.500 euro per una specifica fattispecie, alla nuova soglia generale di 500.000 euro introdotta dal comma 295. Si realizza in tal modo una piena armonizzazione del sistema di soglie applicabili alle prestazioni occasionali nei piani individuali pensionistici, eliminando differenziazioni che potevano apparire incongrue rispetto all'attuale realtà di mercato.

Il quadro della previdenza complementare

Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 disciplina le forme pensionistiche complementari italiane: fondi pensione negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici (PIP), fondi pensione preesistenti. La disciplina si ispira al principio di trasparenza, alla tutela del risparmio previdenziale (art. 47 Cost.) e all'adesione volontaria. L'intervento dei commi 295 e 296 incide su un profilo specifico (le prestazioni occasionali), senza modificare gli aspetti strutturali del sistema. La COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), istituita con il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e disciplinata dal D.Lgs. 252/2005, mantiene la propria competenza di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.

Profili sistematici

L'eterogeneità dei commi 293-296 riflette la natura propria delle leggi di bilancio, che ricomprendono al loro interno disposizioni di varia natura accomunate dall'impatto sui saldi di finanza pubblica. Sul piano sistematico, i commi 293 e 294 valorizzano il ruolo del personale UPP nel rafforzamento dell'efficienza giudiziaria, in coerenza con gli obiettivi PNRR e con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.). I commi 295 e 296 intervengono invece sulla previdenza complementare, in attuazione dell'art. 38, comma 5 Cost. che riconosce la libertà dell'assistenza privata. La cornice unitaria è data dalla volontà di rafforzamento istituzionale e di adeguamento alle realtà di mercato.

Il ruolo della Regione Trentino-Alto Adige

La specifica previsione sulla stabilizzazione dei dipendenti del distretto di Trento ad opera della Regione Trentino-Alto Adige merita attenzione. La Regione, ai sensi dello Statuto speciale (D.P.R. 670/1972) e dei relativi decreti di attuazione, ha competenze in materia di personale degli uffici giudiziari del proprio territorio. L'art. 14 dello Statuto e le norme di attuazione (D.P.R. 526/1987 e successive modificazioni) attribuiscono alla Regione funzioni amministrative in tale ambito. La stabilizzazione viene operata nell'ambito delle facoltà assunzionali regionali, con possibile modifica della dotazione organica degli uffici giudiziari, sempre senza maggiori oneri. La disposizione è coerente con il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. e con la specialità del regime trentino.

L'articolazione del PNRR e l'ufficio per il processo

L'ufficio per il processo è uno strumento qualificante della Missione 1, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio Ecofin il 13 luglio 2021. Il PNRR ha destinato risorse significative al rafforzamento dell'UPP, con l'obiettivo di ridurre l'arretrato giudiziario civile del 65 per cento e quello penale del 25 per cento entro il 2026. La stabilizzazione del personale UPP rappresenta dunque la fase di consolidamento dei risultati raggiunti grazie all'impulso temporaneo del PNRR, evitando la dispersione del know-how accumulato dal personale specializzato. Il termine ridotto a dodici mesi e l'assunzione dal 1° luglio 2026 sono coerenti con la chiusura della Milestone PNRR relativa alla riduzione dell'arretrato, fissata entro il giugno 2026. La disposizione si integra con le altre misure di rafforzamento della pubblica amministrazione previste dalla Missione 1 del PNRR.

Coordinamento con il diritto eurounitario in materia di concorsi

Le procedure di stabilizzazione del personale UPP attraverso scorrimento di graduatorie devono rispettare i principi del diritto dell'Unione europea in materia di accesso al lavoro pubblico. La giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. C-3/10 Affatato e successive pronunce) ha affermato la legittimità dei meccanismi di stabilizzazione che valorizzino l'esperienza acquisita nell'ambito di procedure pubbliche selettive trasparenti. Il meccanismo del comma 293, che prevede selezione comparativa, graduatorie pubbliche, periodo minimo di permanenza nella qualifica e successiva stabilizzazione, è coerente con tali principi. La cornice nazionale di riferimento è nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico del pubblico impiego) e nelle direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica. L'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 disciplina specificamente l'utilizzo del lavoro a termine nella pubblica amministrazione e ammette percorsi di stabilizzazione conformi ai principi di buon andamento (art. 97 Cost.) e di accesso meritocratico al pubblico impiego.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1: Tizio dipendente UPP a Bologna

Tizio è entrato nell'ufficio per il processo di Bologna a seguito di selezione comparativa nel febbraio 2025. Al 30 giugno 2026 maturerà sedici mesi di servizio continuativo nella qualifica. Tizio si chiede quali siano le proprie prospettive di stabilizzazione alla luce del comma 293 LB 2026. La risposta è positiva. Tizio rientra pienamente nella nuova procedura: ha già maturato i dodici mesi richiesti (il termine ridotto da ventiquattro a dodici dal comma 293, lett. b, n. 1), risulta utilmente collocato nella graduatoria di merito del distretto di Bologna e sarà in servizio al 30 giugno 2026. L'assunzione decorrerà dal 1° luglio 2026. Tizio è inoltre incluso nella nuova graduatoria unificata triennale, che potrà eventualmente utilizzare per uno scorrimento in altro distretto se interessato. La sua assunzione avviene in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali del Ministero della giustizia, senza pregiudicare i piani di reclutamento ordinari di nuove unità.

Caso pratico 2: Caia dipendente UPP a Trento e Comune di Trento come ente territoriale

Caia è dipendente dell'ufficio per il processo del Tribunale di Trento. Al 30 giugno 2026 avrà maturato i dodici mesi di servizio continuativo richiesti. La sua posizione è specifica: ai sensi del comma 293 LB 2026, lett. a) ultimo periodo, la stabilizzazione del personale del distretto di Trento è operata dalla Regione Trentino-Alto Adige nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza maggiori oneri. La Regione, ai sensi dello Statuto speciale (D.P.R. 670/1972) e delle norme di attuazione, può eventualmente modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari trentini. Caia attende quindi l'avvio della procedura di stabilizzazione da parte della Regione, presumibilmente nei primi mesi del 2026. Solo dopo l'integrale copertura dei posti del distretto di Trento il Ministero della giustizia può scorrere la graduatoria nei distretti limitrofi. Il Comune di Trento, in qualità di Comune capoluogo di Regione speciale, monitora il processo per le ricadute occupazionali e di coordinamento sui servizi giudiziari del territorio. Sempronio, dipendente UPP del distretto di Roma (Tribunale capitolino), segue invece il percorso ordinario di stabilizzazione ministeriale: il Ministero della giustizia procede alla stabilizzazione dei dipendenti del distretto romano sulla base della graduatoria distrettuale, utilizzabile in via prioritaria per tre anni, e successivamente attinge dalla graduatoria unificata nazionale.

Domande frequenti

Cosa cambia per gli operatori dell'ufficio per il processo con il comma 293?

Cambiano diversi aspetti centrali. In primo luogo, il termine minimo di permanenza nella qualifica richiesto per la stabilizzazione si riduce da 24 a 12 mesi, accelerando i tempi di consolidamento del personale UPP. In secondo luogo, l'assunzione decorre dal 1° luglio 2026 per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito che abbiano maturato i dodici mesi al 30 giugno 2026 e siano in servizio alla stessa data. In terzo luogo, le graduatorie distrettuali rimangono valide per tre anni e si forma una graduatoria unificata nazionale di validità triennale per scorrimenti tra distretti. Per il personale del distretto di Trento, la stabilizzazione è operata dalla Regione Trentino-Alto Adige nell'ambito delle proprie facoltà. Infine, le assunzioni avvengono in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, senza pregiudicare i piani di reclutamento del Ministero della giustizia.

Cosa significa che la graduatoria unificata può essere usata da altre pubbliche amministrazioni?

Significa che, dopo lo scorrimento integrale della graduatoria unificata da parte del Ministero della giustizia per la copertura dei propri posti, la graduatoria diventa disponibile per scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta. Si tratta di un meccanismo di valorizzazione del patrimonio di candidati selezionati già consolidato nell'ordinamento, applicato qui specificamente al personale UPP. Le amministrazioni interessate sono presumibilmente quelle che necessitano di profili professionali analoghi (giuristi, tecnici amministrativi, supporto procedurale). Lo scorrimento avviene nel rispetto del punteggio attribuito all'esito della selezione e dei titoli di precedenza e preferenza di cui al D.P.R. 487/1994. Per il personale del distretto di Trento si applica la specifica modalità di stabilizzazione regionale prevista dal comma 293.

Quale è l'impatto del comma 295 sulle prestazioni occasionali nella previdenza complementare?

L'impatto è significativo. Il comma 295 modifica l'art. 19-quater, commi 1 e 2 lett. a), b) e c) del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari, innalzando la soglia di riferimento delle prestazioni occasionali da 25.000 euro a 500.000 euro, ossia di venti volte. Si tratta di una liberalizzazione importante che consente prestazioni occasionali di importo elevato senza riqualificazione del rapporto in collaborazione strutturata o in lavoro dipendente. L'intervento incide sull'operatività dei consulenti e degli intermediari del mercato della previdenza complementare, ampliando lo spazio per rapporti occasionali di alto valore. Il comma 296 completa l'armonizzazione del regime, allineando alla nuova soglia di 500.000 euro anche la fattispecie residua originariamente fissata a 15.500 euro nell'art. 19-quater, c. 2, lett. d) D.Lgs. 252/2005.

Quale è il ruolo della Regione Trentino-Alto Adige nel comma 293?

La Regione Trentino-Alto Adige svolge un ruolo specifico nella stabilizzazione del personale UPP del distretto di Trento. La Regione, in virtù delle competenze attribuite dallo Statuto speciale approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dalle relative norme di attuazione (D.P.R. 526/1987 e successive modificazioni) in materia di personale degli uffici giudiziari del proprio territorio, procede alla stabilizzazione nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali. Può modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari, sempre senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Solo dopo la copertura integrale dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la graduatoria nei distretti limitrofi e successivamente negli ulteriori distretti. La disciplina rispetta la specialità del regime trentino e attua il principio di leale collaborazione.

Quale relazione esiste tra il comma 294 e altre norme di reclutamento recenti?

Il comma 294 modifica l'art. 17-quater, comma 3 del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con L. 9 maggio 2025, n. 69, inserendovi il richiamo all'art. 5, comma 5 della L. 21 febbraio 2024, n. 14. L'effetto pratico è quello di estendere il meccanismo di stabilizzazione e i benefici operativi del comma 293 anche al personale reclutato sulla base di tali ulteriori disposizioni normative recenti. La finalità è di garantire uniformità di trattamento tra coorti di dipendenti pubblici assunti attraverso percorsi normativi differenti, evitando disparità e disallineamenti. La norma di coordinamento è tipica della tecnica legislativa delle leggi di bilancio e contribuisce a costruire un quadro unitario di stabilizzazione del personale pubblico, in coerenza con gli obiettivi PNRR e con le esigenze di rafforzamento della pubblica amministrazione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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