← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 195 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Lavoro Contratti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 legge 22 , sono apportate le seguenti modificazioni:dicembre 2011, n. 214 a) il comma 7-bis è abrogato; b) al comma 11, l’ultimo periodo è soppresso.

In sintesi

  • Il comma 195 modifica l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Fornero delle pensioni), convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
  • Lettera a): viene abrogato il comma 7-bis dell'art. 24, norma relativa ai requisiti pensionistici introdotta in epoca successiva alla Fornero originaria.
  • Lettera b): al comma 11 dell'art. 24, viene soppresso l'ultimo periodo, con effetto modificativo della disciplina di adeguamento dei requisiti.
  • L'intervento si inserisce nel più ampio quadro di riordino della disciplina previdenziale operato dalla LB 2026 (commi 186-210 circa).
  • Effetti operativi: ridefinizione del perimetro applicativo della pensione anticipata e/o di vecchiaia per le coorti interessate.
Inquadramento normativo: l'art. 24 della riforma Fornero

Il comma 195 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene chirurgicamente sull'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetta riforma Fornero delle pensioni), convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Si tratta di una delle norme cardine del sistema previdenziale italiano contemporaneo: l'art. 24 ha introdotto la disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata, con i requisiti anagrafici e contributivi modulati nel tempo, l'allineamento automatico alla speranza di vita, l'abolizione (con eccezioni) della pensione di anzianità, l'introduzione del sistema contributivo per tutti i lavoratori a partire dal 1° gennaio 2012. Le modifiche operate dal comma 195 sono due: l'abrogazione del comma 7-bis e la soppressione dell'ultimo periodo del comma 11.

Lettera a): abrogazione del comma 7-bis dell'art. 24

Il comma 7-bis dell'art. 24 del D.L. 201/2011 è stato introdotto da successivi interventi normativi e disciplinava una specifica fattispecie applicativa della pensione anticipata o di vecchiaia. La sua abrogazione produce due effetti: (i) ridimensionamento o eliminazione della disciplina particolare ivi prevista, con conseguente applicazione delle regole generali residue; (ii) tendenziale semplificazione del complesso assetto dell'art. 24, divenuto nel tempo stratificato per via di numerosi interventi modificativi (cfr. L. 232/2016, L. 26/2019, L. 197/2022, L. 213/2023). L'abrogazione opera dal 1° gennaio 2026: il commercialista o consulente del lavoro dovrà verificare se i propri clienti lavoratori prossimi al pensionamento abbiano maturato i requisiti del comma 7-bis prima della data di abrogazione, nel qual caso potrà trovare applicazione il principio del diritto quesito ai sensi dell'art. 11 delle Preleggi: il diritto alla pensione già perfezionatosi al 31 dicembre 2025 non viene travolto dall'abrogazione.

Lettera b): soppressione dell'ultimo periodo del comma 11

Il comma 11 dell'art. 24 del D.L. 201/2011 disciplina aspetti tecnici del calcolo o dell'adeguamento dei requisiti pensionistici. La soppressione dell'ultimo periodo modifica la struttura della disposizione, eliminando una previsione di dettaglio o di coordinamento. Anche in questo caso, l'effetto operativo va valutato verificando il contenuto specifico del periodo soppresso, che potrebbe riguardare regole di salvaguardia o di proroga, criteri di adeguamento automatico, oppure norme di raccordo con altri istituti previdenziali.

Il principio del diritto quesito e la tutela del legittimo affidamento

L'abrogazione e la soppressione operate dal comma 195 ripropongono il classico tema del diritto quesito in materia previdenziale. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, le innovazioni normative in materia pensionistica non possono incidere su posizioni già perfezionate, salvo che ricorrano ragioni imperative di interesse generale e nel rispetto del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento (cfr. orientamento consolidato in materia di blocco perequativo, salvaguardie esodati, età pensionabili). I lavoratori che, al 31 dicembre 2025, abbiano perfezionato il diritto alla pensione secondo le regole del comma 7-bis o del periodo soppresso del comma 11 conservano il diritto al trattamento maturato, anche se la domanda fosse presentata successivamente: rileva la data di maturazione dei requisiti, non quella della domanda.

Rapporti con la disciplina sostanziale del rapporto di lavoro

Sul piano del rapporto di lavoro subordinato, l'intervento del comma 195 non incide direttamente sugli obblighi datoriali ex artt. 2094 e seguenti c.c., ma ha riflessi sulla cessazione del rapporto per pensionamento. Ai sensi dell'art. 4 della L. 11 maggio 1990, n. 108 e dell'art. 2118 c.c., il datore di lavoro può recedere ad nutum dal contratto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore che abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, salva la facoltà del lavoratore di optare per la prosecuzione dell'attività lavorativa fino al limite massimo previsto dalla legge. La modifica delle regole pensionistiche può dunque indirettamente influire sulla pianificazione del turnover aziendale. Inoltre, eventuali piani di esodo concordati ex art. 4 della L. 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetto isopensione) dovranno essere ricalibrati alla luce del nuovo quadro.

Profili fiscali del trattamento pensionistico

Sul piano fiscale, il trattamento pensionistico erogato in attuazione delle norme superstiti dell'art. 24 D.L. 201/2011 (al netto dei richiami abrogati) costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), TUIR e soggiace alle regole di determinazione di cui all'art. 51 TUIR. L'INPS, in qualità di sostituto d'imposta, opera la ritenuta IRPEF mensile ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/1973 (T.U. Accertamento), tenendo conto delle detrazioni per redditi assimilati di cui all'art. 13, comma 3, TUIR (detrazione per redditi di pensione). I lavoratori prossimi al pensionamento, sotto consiglio del commercialista, possono pianificare la cessazione del rapporto valutando: importi netti attesi, eventuale tassazione separata per il TFR ex art. 17 e 19 TUIR, addizionali regionali e comunali IRPEF, no tax area pensionati.

Coordinamento con il quadro costituzionale

L'intervento del comma 195, riducendo o eliminando talune disposizioni, deve confrontarsi con i parametri costituzionali della tutela del lavoro e della previdenza. L'art. 38, comma 2, Cost. impone di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia: la disciplina previdenziale, pur soggetta alla discrezionalità del legislatore, non può comprimere il nucleo essenziale di tale tutela. L'art. 3 Cost. impone un'eguaglianza sostanziale che, in materia pensionistica, si declina nel divieto di discipline irragionevolmente discriminatorie tra coorti di lavoratori. L'art. 36 Cost. garantisce una retribuzione (e mediatamente una pensione, secondo la giurisprudenza della Consulta) proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato. La giurisprudenza costituzionale (in particolare sentenze sui blocchi di perequazione, sentenza n. 70/2015 e successive evoluzioni) ha più volte rimarcato la necessità di motivare le innovazioni restrittive con esigenze imperative di sostenibilità del sistema.

Conclusioni operative

Il comma 195 produce un effetto di riordino della disciplina pensionistica con la rimozione di disposizioni di dettaglio dell'art. 24 della riforma Fornero. Per il commercialista o consulente del lavoro, le raccomandazioni operative sono: (i) verificare per i clienti lavoratori prossimi al pensionamento se siano interessati dalle disposizioni abrogate o modificate; (ii) accelerare, ove possibile, la cristallizzazione di diritti quesiti maturati entro il 31 dicembre 2025; (iii) monitorare le circolari INPS che chiariranno l'esatto perimetro operativo dell'intervento e gli eventuali regimi transitori; (iv) coordinare la pianificazione previdenziale con la fiscalità del TFR e delle prestazioni di previdenza complementare ex D.Lgs. 252/2005; (v) considerare gli effetti dell'intervento sulla pianificazione del turnover aziendale e sui piani di esodo isopensione ex art. 4 L. 92/2012. Resta ferma la necessità di attendere l'orientamento operativo dell'INPS per la precisa applicazione delle norme superstiti dell'art. 24.

Domande frequenti

I diritti pensionistici già maturati al 31 dicembre 2025 sono salvaguardati?

Sì, opera il principio del diritto quesito: chi al 31 dicembre 2025 ha già perfezionato tutti i requisiti per la pensione secondo le regole del comma 7-bis o del periodo soppresso del comma 11 dell'art. 24 D.L. 201/2011 conserva il diritto al trattamento, anche se la domanda formale viene presentata successivamente. Rileva la data di maturazione dei requisiti (età anagrafica + anzianità contributiva nei termini previsti), non quella della domanda. Il principio è affermato dall'art. 11 delle Preleggi e confermato dalla costante giurisprudenza della Corte Costituzionale e di legittimità. Per evitare contestazioni, si raccomanda al lavoratore interessato di chiedere all'INPS la certificazione dei requisiti maturati alla data del 31 dicembre 2025, da conservare e produrre in sede di domanda di pensione.

Cosa accadeva sotto il comma 7-bis dell'art. 24 abrogato?

Il comma 7-bis è stato introdotto in seguito alla formulazione originaria dell'art. 24 della riforma Fornero (D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011) e disciplinava una specifica fattispecie applicativa - tipicamente una salvaguardia, una proroga, o un meccanismo di calcolo o di rivalutazione - destinata a determinate coorti di lavoratori. La sua abrogazione comporta che dal 1° gennaio 2026 si applichino le regole generali residue dell'art. 24 a tutti i casi che prima rientravano nella disciplina speciale. Per la precisa identificazione del perimetro applicativo della norma abrogata e degli effetti operativi sui lavoratori potenzialmente interessati, si raccomanda di attendere la circolare INPS attuativa della LB 2026 e di consultare il testo coordinato dell'art. 24 D.L. 201/2011 nella versione precedente all'abrogazione.

Il comma 195 incide sulla pensione di vecchiaia ordinaria?

Le modifiche operate dal comma 195 (abrogazione del comma 7-bis e soppressione dell'ultimo periodo del comma 11) non toccano i requisiti generali della pensione di vecchiaia ordinaria, fissati dai commi 6 e 7 dell'art. 24 D.L. 201/2011: età anagrafica adeguata alla speranza di vita (67 anni nel triennio 2023-2026, salvo aggiornamenti) e anzianità contributiva minima di 20 anni effettivi (o 5 anni con sistema contributivo puro, con importo soglia). L'intervento riguarda piuttosto disposizioni di dettaglio. Il commercialista assisterà il cliente nella verifica puntuale dei requisiti generali e nell'individuazione dell'opzione più conveniente tra le varie misure pensionistiche disponibili (vecchiaia, anticipata, anticipata flessibile, opzione donna, Quota 103 e successivi adeguamenti, APE sociale commi 186-187 LB 2026).

Il datore di lavoro può risolvere il contratto al raggiungimento dei requisiti pensionistici?

Sì, ai sensi dell'art. 4 della L. 11 maggio 1990, n. 108, il datore di lavoro può recedere liberamente (ad nutum) dal contratto a tempo indeterminato del lavoratore che abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, salvo il diritto del lavoratore di optare per la prosecuzione fino al limite massimo previsto dalla legge (di norma 71 anni). Si applicano le ordinarie regole sul preavviso ex art. 2118 c.c. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il recesso ad nutum del datore non richiede motivazione, ma il lavoratore conserva facoltà di prosecuzione esercitabile entro 60 giorni dalla comunicazione. Sul piano fiscale, alla cessazione del rapporto si applicano le regole del TFR ex artt. 17 e 19 TUIR (tassazione separata) e dell'eventuale incentivo all'esodo. Il commercialista pianifica gli effetti netti per il cliente.

L'intervento del comma 195 può essere sospettato di incostituzionalità?

La discrezionalità del legislatore in materia previdenziale è ampia ma non illimitata: la Corte Costituzionale ha più volte affermato (es. sent. n. 70/2015 sui blocchi perequativi, n. 173/2016 sulla solidarietà previdenziale) che le modifiche restrittive devono rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e tutela dell'affidamento. Un'eventuale questione di legittimità costituzionale del comma 195 potrebbe essere sollevata invocando la violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (tutela della proprietà, comprensiva delle posizioni previdenziali consolidate). Tuttavia, trattandosi di abrogazione di disposizioni speciali e residuali, è ragionevole prevedere che la modifica resti entro la discrezionalità legittima, fatto salvo il rispetto del diritto quesito. Il commercialista monitorerà eventuali pronunce dei giudici di merito.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.