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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 135 c.c. Pubblicazione senza richiesta o senza

In vigore

documenti È punito con l’ammenda da euro 20 a euro 103, l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’articolo 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’articolo 97.

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In sintesi

  • La norma prevede una sanzione amministrativa (ammenda) per l'ufficiale dello stato civile responsabile di una pubblicazione matrimoniale irregolare.
  • La violazione si configura in due ipotesi: assenza della richiesta di pubblicazione prevista dall'art. 96 c.c. e mancanza di uno o più documenti prescritti dall'art. 97, comma 1, c.c.
  • L'ammenda originaria (L. 40.000–200.000) è oggi adeguata ai sensi della normativa in materia di depenalizzazione e rivalutazione delle sanzioni pecuniarie.
  • La disposizione tutela la regolarità formale della fase preliminare del matrimonio civile, presupposto di legittimità della celebrazione.

Sanziona l'ufficiale dello stato civile che procede alla pubblicazione del matrimonio senza richiesta o senza i documenti prescritti.

Ratio
La norma mira a garantire che la fase prodromica alla celebrazione del matrimonio civile — la pubblicazione — si svolga nel pieno rispetto delle formalità documentali prescritte dalla legge. La pubblicazione ha funzione di controllo preventivo sulla sussistenza dei requisiti e sull'assenza di impedimenti, consentendo a chiunque vi abbia interesse di opporsi. Sanzionare l'ufficiale che vi procede irregolarmente presidia la serietà dell'istituto matrimoniale e la certezza degli stati personali.
Analisi
L'art. 135 c.c. configura due distinte ipotesi di illecito a carico dell'ufficiale dello stato civile. La prima consiste nel procedere alla pubblicazione in assenza della richiesta formale di cui all'art. 96 c.c., che deve essere presentata dai nubendi o da un loro procuratore speciale. La seconda ricorre quando manca anche uno solo dei documenti elencati all'art. 97, comma 1, c.c. La sanzione è di natura amministrativa pecuniaria; i valori in lire sono stati oggetto di rivalutazione per effetto della normativa sulla depenalizzazione (d.lgs. 507/1999 e successivi). La condotta è punita a prescindere dall'eventuale validità del matrimonio poi celebrato: si tratta di un illecito di pura condotta.
Quando si applica
La fattispecie si applica esclusivamente all'ufficiale dello stato civile che, nell'esercizio delle proprie funzioni, provvede alla pubblicazione matrimoniale: (a) senza che sia stata avanzata la formale richiesta dai nubendi, oppure (b) in carenza di uno o più documenti obbligatori. Non rileva l'esito del procedimento matrimoniale successivo né l'eventuale buona fede dei nubendi.
Connessioni
La disposizione si coordina con gli artt. 93–100 c.c. (procedimento di pubblicazione), con l'art. 136 c.c. (celebrazione nonostante impedimenti noti) e con l'art. 138 c.c. (clausola di chiusura per le infrazioni residuali). Sul piano amministrativo, rileva il d.P.R. 396/2000 (ordinamento dello stato civile), che disciplina le attribuzioni e le responsabilità dell'ufficiale dello stato civile.

Domande frequenti

Quando l'ufficiale dello stato civile commette infrazione in sede di pubblicazione?

Quando procede alla pubblicazione senza richiesta formale dei nubendi o quando la documentazione prescritta dall'articolo 97 è incompleta.

Quali sono i documenti richiesti per la pubblicazione?

L'articolo 97 c.c. prescrive certificati di stato libero, certificati di morte del coniuge precedente (se vedovo), nullaosta da autorità estere (se stranieri) e autorizzazioni giudiziali.

Qual è la sanzione per questa infrazione?

Ammenda da euro 20 a euro 103 a carico dell'ufficiale dello stato civile che ha contravvenuto alle disposizioni sulla pubblicazione.

L'assenza di richiesta formale invalida la pubblicazione?

No, non invalida il matrimonio posteriore, ma genera una sanzione amministrativa. Tuttavia, la richiesta formale è un requisito procedimentale obbligatorio.

Chi può fare ricorso per infrazione sulla pubblicazione?

L'interessato può denunciare la contravvenzione all'autorità competente, o il procuratore della Repubblica può d'ufficio procedere all'irrogazione della sanzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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