Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 135 c.c. – Pubblicazione senza richiesta o senza documenti

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

È punito con l’ammenda da lire duecento a lire mille l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’art. 97.

In sintesi

  • La norma prevede una sanzione amministrativa (ammenda) per l'ufficiale dello stato civile responsabile di una pubblicazione matrimoniale irregolare.
  • La violazione si configura in due ipotesi: assenza della richiesta di pubblicazione prevista dall'art. 96 c.c. e mancanza di uno o più documenti prescritti dall'art. 97, comma 1, c.c.
  • L'ammenda originaria (L. 40.000-200.000) è oggi adeguata ai sensi della normativa in materia di depenalizzazione e rivalutazione delle sanzioni pecuniarie.
  • La disposizione tutela la regolarità formale della fase preliminare del matrimonio civile, presupposto di legittimità della celebrazione.
Indice dei contenuti

Sanziona l'ufficiale dello stato civile che procede alla pubblicazione del matrimonio senza richiesta o senza i documenti prescritti.

Ratio

La norma mira a garantire che la fase prodromica alla celebrazione del matrimonio civile, la pubblicazione, si svolga nel pieno rispetto delle formalità documentali prescritte dalla legge. La pubblicazione ha funzione di controllo preventivo sulla sussistenza dei requisiti e sull'assenza di impedimenti, consentendo a chiunque vi abbia interesse di opporsi. Sanzionare l'ufficiale che vi procede irregolarmente presidia la serietà dell'istituto matrimoniale e la certezza degli stati personali.

Analisi

L'art. 135 c.c. configura due distinte ipotesi di illecito a carico dell'ufficiale dello stato civile. La prima consiste nel procedere alla pubblicazione in assenza della richiesta formale di cui all'art. 96 c.c., che deve essere presentata dai nubendi o da un loro procuratore speciale. La seconda ricorre quando manca anche uno solo dei documenti elencati all'art. 97, comma 1, c.c. La sanzione è di natura amministrativa pecuniaria; i valori in lire sono stati oggetto di rivalutazione per effetto della normativa sulla depenalizzazione (d.lgs. 507/1999 e successivi). La condotta è punita a prescindere dall'eventuale validità del matrimonio poi celebrato: si tratta di un illecito di pura condotta.

Quando si applica

La fattispecie si applica esclusivamente all'ufficiale dello stato civile che, nell'esercizio delle proprie funzioni, provvede alla pubblicazione matrimoniale: (a) senza che sia stata avanzata la formale richiesta dai nubendi, oppure (b) in carenza di uno o più documenti obbligatori. Non rileva l'esito del procedimento matrimoniale successivo né l'eventuale buona fede dei nubendi.

Connessioni

La disposizione si coordina con gli artt. 93-100 c.c. (procedimento di pubblicazione), con l'art. 136 c.c. (celebrazione nonostante impedimenti noti) e con l'art. 138 c.c. (clausola di chiusura per le infrazioni residuali). Sul piano amministrativo, rileva il d.P.R. 396/2000 (ordinamento dello stato civile), che disciplina le attribuzioni e le responsabilità dell'ufficiale dello stato civile.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio richiede la pubblicazione del matrimonio con Caio fornendo documenti incompleti. L'ufficiale dello stato civile procede comunque alla pubblicazione senza acquisire i documenti previsti dall'art. 97: è sanzionato con ammenda fino a 103 euro.

Caso 2: Caso 2

Sempronio procede alla pubblicazione matrimoniale senza che nessuno lo abbia richiesto (art. 96). Scoperto l'errore, l'ufficiale è multato fino a 103 euro.

Caso 3: Filano presenta richiesta di pubblicazione con certificati mancanti

L'ufficiale, senza chiedere integrazione, procede comunque: è sanzionato amministrativamente per negligenza.

Domande frequenti

Quando l'ufficiale dello stato civile commette infrazione in sede di pubblicazione?

Quando procede alla pubblicazione senza richiesta formale dei nubendi o quando la documentazione prescritta dall'articolo 97 è incompleta.

Quali sono i documenti richiesti per la pubblicazione?

L'articolo 97 c.c. prescrive certificati di stato libero, certificati di morte del coniuge precedente (se vedovo), nullaosta da autorità estere (se stranieri) e autorizzazioni giudiziali.

Qual è la sanzione per questa infrazione?

Ammenda da euro 20 a euro 103 a carico dell'ufficiale dello stato civile che ha contravvenuto alle disposizioni sulla pubblicazione.

L'assenza di richiesta formale invalida la pubblicazione?

No, non invalida il matrimonio posteriore, ma genera una sanzione amministrativa. Tuttavia, la richiesta formale è un requisito procedimentale obbligatorio.

Chi può fare ricorso per infrazione sulla pubblicazione?

L'interessato può denunciare la contravvenzione all'autorità competente, o il procuratore della Repubblica può d'ufficio procedere all'irrogazione della sanzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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