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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 135 c.c. – Pubblicazione senza richiesta o senza documenti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È punito con l’ammenda da lire duecento a lire mille l’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all’art. 96 o quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma dell’art. 97.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 134 - Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione→Cod. civ. art. 136 - Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale de→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 133 Codice Civile: Prova della celebrazione risultante da→Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell’ufficiale dello stato→Art. 132 Codice Civile: Mancanza dell’atto di celebrazione→Art. 138 Codice Civile: Altre infrazioni→Art. 131 Codice Civile: Possesso di stato→Art. 139 Codice Civile: Cause di nullità note a uno dei coniugi→Art. 130 Codice Civile: Atto di celebrazione del matrimonio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Sanziona l'ufficiale dello stato civile che procede alla pubblicazione del matrimonio senza richiesta o senza i documenti prescritti.
Ratio
La norma mira a garantire che la fase prodromica alla celebrazione del matrimonio civile, la pubblicazione, si svolga nel pieno rispetto delle formalità documentali prescritte dalla legge. La pubblicazione ha funzione di controllo preventivo sulla sussistenza dei requisiti e sull'assenza di impedimenti, consentendo a chiunque vi abbia interesse di opporsi. Sanzionare l'ufficiale che vi procede irregolarmente presidia la serietà dell'istituto matrimoniale e la certezza degli stati personali.Analisi
L'art. 135 c.c. configura due distinte ipotesi di illecito a carico dell'ufficiale dello stato civile. La prima consiste nel procedere alla pubblicazione in assenza della richiesta formale di cui all'art. 96 c.c., che deve essere presentata dai nubendi o da un loro procuratore speciale. La seconda ricorre quando manca anche uno solo dei documenti elencati all'art. 97, comma 1, c.c. La sanzione è di natura amministrativa pecuniaria; i valori in lire sono stati oggetto di rivalutazione per effetto della normativa sulla depenalizzazione (d.lgs. 507/1999 e successivi). La condotta è punita a prescindere dall'eventuale validità del matrimonio poi celebrato: si tratta di un illecito di pura condotta.Quando si applica
La fattispecie si applica esclusivamente all'ufficiale dello stato civile che, nell'esercizio delle proprie funzioni, provvede alla pubblicazione matrimoniale: (a) senza che sia stata avanzata la formale richiesta dai nubendi, oppure (b) in carenza di uno o più documenti obbligatori. Non rileva l'esito del procedimento matrimoniale successivo né l'eventuale buona fede dei nubendi.Connessioni
La disposizione si coordina con gli artt. 93-100 c.c. (procedimento di pubblicazione), con l'art. 136 c.c. (celebrazione nonostante impedimenti noti) e con l'art. 138 c.c. (clausola di chiusura per le infrazioni residuali). Sul piano amministrativo, rileva il d.P.R. 396/2000 (ordinamento dello stato civile), che disciplina le attribuzioni e le responsabilità dell'ufficiale dello stato civile.Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio richiede la pubblicazione del matrimonio con Caio fornendo documenti incompleti. L'ufficiale dello stato civile procede comunque alla pubblicazione senza acquisire i documenti previsti dall'art. 97: è sanzionato con ammenda fino a 103 euro.
Caso 2: Caso 2
Sempronio procede alla pubblicazione matrimoniale senza che nessuno lo abbia richiesto (art. 96). Scoperto l'errore, l'ufficiale è multato fino a 103 euro.
Caso 3: Filano presenta richiesta di pubblicazione con certificati mancanti
L'ufficiale, senza chiedere integrazione, procede comunque: è sanzionato amministrativamente per negligenza.
Domande frequenti
Quando l'ufficiale dello stato civile commette infrazione in sede di pubblicazione?
Quando procede alla pubblicazione senza richiesta formale dei nubendi o quando la documentazione prescritta dall'articolo 97 è incompleta.
Quali sono i documenti richiesti per la pubblicazione?
L'articolo 97 c.c. prescrive certificati di stato libero, certificati di morte del coniuge precedente (se vedovo), nullaosta da autorità estere (se stranieri) e autorizzazioni giudiziali.
Qual è la sanzione per questa infrazione?
Ammenda da euro 20 a euro 103 a carico dell'ufficiale dello stato civile che ha contravvenuto alle disposizioni sulla pubblicazione.
L'assenza di richiesta formale invalida la pubblicazione?
No, non invalida il matrimonio posteriore, ma genera una sanzione amministrativa. Tuttavia, la richiesta formale è un requisito procedimentale obbligatorio.
Chi può fare ricorso per infrazione sulla pubblicazione?
L'interessato può denunciare la contravvenzione all'autorità competente, o il procuratore della Repubblica può d'ufficio procedere all'irrogazione della sanzione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate