Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 126 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Certificazione di impianti
In vigore dal 30/06/2003
1. Il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione del progetto di cui all’articolo 125 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all’articolo 111, comma 2.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L’art. 126 TUE introduce una misura di semplificazione al procedimento di deposito della relazione tecnica energetica disciplinato dall’art. 125. La norma permette al committente, prima dell’inizio dei lavori, di dichiarare di volersi avvalere della facoltà prevista dall’art. 111, comma 2, TUE, ottenendo così l’esonero dall’obbligo di presentazione del progetto delle opere.
Il rinvio all'art. 111 TUE
L'art. 111 TUE, collocato nel Capo V dedicato alla sicurezza degli impianti, consente al committente di non depositare il progetto degli impianti, sostituendolo con una dichiarazione del professionista incaricato che attesta la rispondenza dell’opera a regole tecniche ufficiali (norme UNI, CEI, CNR, allegati al D.M. 37/2008). Si tratta di una semplificazione applicabile a impianti standardizzati, di limitata complessità, per i quali il rispetto della regola tecnica garantisce di per sé il livello di sicurezza e prestazione richiesto.
L’art. 126 TUE estende tale facoltà al perimetro energetico: laddove l’opera consista nell’installazione di impianti riconducibili a regole tecniche ufficiali, ad esempio, un impianto di climatizzazione di piccola taglia conforme alla norma UNI 10683 (impianti a biomasse), un impianto solare termico standard secondo UNI/TS 11300-2 e schede UNI EN 12976, oppure un impianto di climatizzazione invernale conforme al D.P.R. 74/2013, il committente può sostituire il deposito del progetto con la dichiarazione di conformità alla regola tecnica.
Limiti dell’esonero
La portata della semplificazione è circoscritta. L’esonero riguarda esclusivamente il progetto nel senso elaborativo del termine (calcoli prestazionali e tavole di dimensionamento): non viene meno l’obbligo del committente di depositare la denuncia di inizio lavori, né l’obbligo di rispettare i requisiti minimi del D.M. 26 giugno 2015 (per gli interventi che vi ricadono), né, soprattutto, gli obblighi di cui al D.M. 37/2008 sulla dichiarazione di conformità degli impianti.
In altri termini, l’art. 126 TUE evita un doppio adempimento (relazione ex Legge 10 + progetto impiantistico) quando il singolo impianto è già governato da un sistema di regole tecniche cogenti, ma non esonera né dalla dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, né dall’APE finale (per gli interventi che lo richiedono), né dai controlli comunali ex art. 131 TUE.
Coordinamento con il D.M. 37/2008
Per gli impianti tecnologici (elettrici, idrici, termici, gas, antincendio, ascensori) la disciplina di riferimento è oggi il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. La norma classifica gli impianti in funzione di soglie dimensionali e impone, solo oltre certe soglie, la redazione di un progetto da parte di professionista iscritto all’ordine. Sotto soglia, basta la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore abilitato, basata su regole tecniche di buona esecuzione (norme UNI/CEI). L’art. 126 TUE va letto in coordinamento con il D.M. 37/2008: l’esonero opera quando l’impianto, per dimensione e tecnologia, ricade nel regime semplificato della dichiarazione di conformità.
Caso pratico
Tizio vuole installare nella propria abitazione un impianto solare termico standard da 4 m² di superficie captante per produzione di acqua calda sanitaria. L’impianto è conforme alle norme UNI EN 12976 e rientra nelle soglie del D.M. 37/2008 per cui non è richiesto progetto a firma di professionista. Caio, installatore abilitato, redige la dichiarazione di conformità.
Tizio, ai sensi dell’art. 126 TUE, può dichiarare al SUE di volersi avvalere della facoltà ex art. 111, comma 2, TUE, evitando il deposito del progetto energetico. Resta tuttavia tenuto: a) a presentare la denuncia di inizio lavori; b) a rispettare le procedure semplificate per le FER previste dall’art. 7-bis D.Lgs. 28/2011 (modello unico); c) a conservare la dichiarazione di conformità dell’installatore; d) a aggiornare l’APE se l’intervento incide significativamente sulla prestazione energetica.
Profili di responsabilità
Il professionista (o l’installatore) che attesta la conformità alla regola tecnica risponde, in caso di dichiarazione non veritiera, sia in sede amministrativa (sanzioni ex art. 132 TUE e art. 15 D.M. 37/2008) sia in sede penale (art. 481 c.p. per falso ideologico in certificati). Il committente che si avvale dell’esonero senza che ne ricorrano i presupposti tecnici (impianto fuori soglia o non riconducibile a regola tecnica) si espone a sospensione dei lavori e sanzioni edilizie/energetiche.
Una norma a impatto pratico residuale
Va detto che, alla luce dell’evoluzione normativa, l’art. 126 TUE ha oggi un'incidenza operativa limitata. La maggior parte degli interventi rilevanti dal punto di vista energetico richiede comunque la relazione tecnica «ex Legge 10» secondo i modelli del D.M. 26 giugno 2015, e la sussistenza congiunta dei requisiti per l’esonero (impianto pienamente standardizzato, rinvio diretto a regola tecnica, assenza di obblighi prestazionali speciali) si verifica raramente. Tuttavia, la norma conserva valore sistematico in quanto principio di proporzionalità tra adempimenti documentali e complessità tecnica dell’opera.
Domande frequenti
A cosa serve l’art. 126 TUE?
Serve a evitare un doppio adempimento documentale per impianti tecnologici standardizzati che siano già governati da regole tecniche cogenti (norme UNI, CEI, CNR, D.M. 37/2008). Il committente può dichiarare di volersi avvalere della facoltà ex art. 111, comma 2, TUE, sostituendo il progetto con un’attestazione di conformità alla regola tecnica, ottenendo così l’esonero dal deposito del progetto energetico previsto dall’art. 125 TUE. Resta fermo l’obbligo di presentare la denuncia di inizio lavori e di rispettare gli altri adempimenti energetici e impiantistici.
Quando posso utilizzare l’esonero?
L’esonero è applicabile quando l’opera è costituita da impianti standardizzati e di limitata complessità, per i quali il rispetto della regola tecnica ufficiale garantisce di per sé il livello prestazionale richiesto. Tipicamente: piccoli impianti solari termici, impianti di climatizzazione sotto le soglie dimensionali del D.M. 37/2008, impianti a biomasse di piccola taglia conformi alla UNI 10683. Non è invece utilizzabile per nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti o installazione di impianti complessi che richiedono progettazione personalizzata e calcolo prestazionale ex UNI/TS 11300.
Sono comunque tenuto a presentare la denuncia di inizio lavori?
Sì. L’art. 126 TUE esonera solo dal deposito del progetto delle opere, non dalla denuncia di inizio lavori, che resta obbligatoria. Inoltre, la facoltà non incide su altri adempimenti: dichiarazione di conformità dell’installatore (D.M. 37/2008), procedure semplificate per le fonti rinnovabili (modello unico ex art. 7-bis D.Lgs. 28/2011, PAS, ecc.), aggiornamento dell’APE post-intervento se richiesto. Il committente deve quindi sempre informare il Comune dell’avvio del cantiere.
Cosa rischia il professionista che firma una dichiarazione mendace?
Il professionista (o l’installatore) che attesti falsamente la conformità a una regola tecnica risponde sotto vari profili. In sede amministrativa, l’art. 132, comma 3, TUE prevede sanzioni dall'1% al 5% del valore delle opere e l’eventuale segnalazione all’ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari. In sede penale, configura il reato di falso ideologico in certificati ex art. 481 c.p., punito con la reclusione fino a un anno e con la multa. Sul piano civile, risponde dei danni cagionati al committente e ai terzi acquirenti.
L’esonero esclude i controlli comunali?
No. I controlli comunali ex art. 131 TUE restano pienamente esercitabili: il Comune può verificare in qualunque momento, anche su richiesta dell’acquirente, del conduttore o dell’esercente gli impianti, la conformità delle opere alle prescrizioni del Capo VI. In caso di accertamento di difformità, il Comune può ordinare la sospensione dei lavori in corso (art. 131, comma 3, TUE) o le modifiche necessarie su opere terminate (art. 131, comma 4, TUE), oltre a irrogare le sanzioni di cui all’art. 132 TUE.