- Le competenze e i poteri dell’Ufficio italiano dei cambi (UIC) sono trasferiti alla Banca d'Italia, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie.
- Ogni riferimento normativo all’UIC si intende effettuato alla Banca d'Italia.
- L’UIC è soppresso: la Banca d'Italia succede in tutti i diritti e i rapporti giuridici di cui l’UIC era titolare.
- Ai dipendenti dell’UIC si applica la disciplina del rapporto di impiego della Banca d'Italia, con mantenimento di anzianità e trattamento economico.
Art. 71 D.Lgs. 231/2007 (Antiriciclaggio) – Disposizioni sull’Ufficio italiano dei cambi(1)
In vigore dal 29/12/2007
1. Alla Banca d’Italia sono trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. 2. Ogni riferimento all’Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d’Italia. 3. L’Ufficio italiano dei cambi è soppresso. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, la Banca d’Italia succede nei diritti e nei rapporti giuridici di cui l’Ufficio italiano cambi è titolare. Ai fini delle imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l’articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione del comma 7. La successione avviene applicando ai dipendenti dell’Ufficio italiano dei cambi la medesima disciplina del rapporto di impiego prevista per il personale della Banca d’Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti medesimi dall’Ufficio. Note: (1) Articolo inserito dall’art. 5, comma 3, DLgs. 25.5.2017 n. 90, pubblicato in G.U. 19.6.2017 n. 140, S.O. n. 28.
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La soppressione dell’UIC e il trasferimento delle competenze antiriciclaggio alla Banca d'Italia
L’articolo 71 del D.Lgs. n. 231/2007, inserito dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 90/2017, è una norma di natura transitoria e organizzativa che regola il passaggio delle competenze dell’Ufficio italiano dei cambi (UIC) alla Banca d'Italia. Sebbene collocato nella parte finale del decreto, l’articolo ha rilevanza storica e sistematica fondamentale, in quanto chiude definitivamente il capitolo dell’UIC come istituzione autonoma e ne formalizza l’assorbimento nella Banca d'Italia, con particolare riguardo alle funzioni di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
L’Ufficio italiano dei cambi: cenni storici
L’UIC era stato istituito nel 1945 come organo tecnico della Banca d'Italia, divenuto successivamente persona giuridica autonoma nel 1956. Con l’evoluzione normativa degli anni Novanta, l’UIC aveva assunto competenze sempre più ampie nel settore antiriciclaggio, ricevendo le segnalazioni di operazioni sospette dagli intermediari, analizzandole e trasmettendole agli organi investigativi. Con il D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319, le funzioni antiriciclaggio erano state ulteriormente consolidate in capo all’UIC. Tuttavia, la crescente integrazione delle funzioni di vigilanza bancaria e di intelligence finanziaria aveva reso evidente la necessità di ricondurre entrambe le funzioni in capo alla Banca d'Italia, eliminando la duplicazione istituzionale.
Trasferimento delle competenze: contenuto e portata
Il comma 1 dell’art. 71 prevede che alla Banca d'Italia siano trasferiti le competenze e i poteri, con le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti all’UIC da tre fonti normative principali: (i) il D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319 (che disciplinava l’UIC e le sue funzioni antiriciclaggio); (ii) il Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), nella parte relativa all’UIC; (iii) il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni dalla L. 5 luglio 1991, n. 197, che disciplinava il primo sistema antiriciclaggio italiano, e i successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. Il trasferimento è totale e include anche le risorse umane e finanziarie, garantendo la continuità operativa delle funzioni trasferite.
Effetti giuridici: successione universale della Banca d'Italia
Il comma 3 prevede la soppressione dell’UIC e la successione della Banca d'Italia in tutti i diritti e i rapporti giuridici di cui l’UIC era titolare, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 319/1998. La successione è di carattere universale: la Banca d'Italia subentra in tutti i contratti, le convenzioni, i protocolli d'intesa, i rapporti processuali e i diritti di credito e debito facenti capo all’UIC. Ai fini delle imposte sui redditi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 172 TUIR (fusione societaria), ad eccezione del comma 7 (relativo al riporto delle perdite fiscali), riconoscendo la natura istituzionale dell’operazione.
Tutela del personale: continuità del rapporto di impiego
Il comma 3 garantisce la continuità del rapporto di impiego per i dipendenti dell’UIC, ai quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro prevista per il personale della Banca d'Italia, con mantenimento delle anzianità di grado e di servizio maturate e senza pregiudizio del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto dall’UIC. Questa previsione tutela i diritti acquisiti dei lavoratori interessati dal trasferimento, in conformità ai principi generali in materia di trasferimento di azienda (art. 2112 c.c.) e alla normativa sul pubblico impiego.
Clausola di rinvio normativo
Il comma 2 prevede che ogni riferimento all’UIC contenuto in leggi o atti normativi si intenda effettuato alla Banca d'Italia. Questa clausola di rinvio automatico garantisce la continuità normativa dell’intero sistema senza necessità di modificare ogni singola disposizione che faceva riferimento all’UIC. In pratica, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedevano competenze, poteri o funzioni dell’UIC si intendono automaticamente riferite alla Banca d'Italia, comprese quelle relative alla ricezione e all’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette, poi formalmente affidate alla UIF istituita nell’ambito della Banca d'Italia.
Istituzione della UIF come sviluppo del trasferimento
Il trasferimento delle competenze dell’UIC alla Banca d'Italia ha aperto la strada all’istituzione, nell’ambito della Banca d'Italia, della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), che ha ereditato le funzioni di ricezione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette precedentemente svolte dall’UIC. La UIF, disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2007, opera in posizione di autonomia e indipendenza funzionale rispetto alle altre strutture della Banca d'Italia, garantendo la separazione tra le funzioni di vigilanza prudenziale e quelle di intelligence finanziaria antiriciclaggio, in conformità agli standard internazionali stabiliti dal GAFI per le Financial Intelligence Units.
Domande frequenti
Perché l’Ufficio italiano dei cambi è stato soppresso?
L’UIC è stato soppresso con il D.Lgs. n. 90/2017 per ricondurre in capo alla Banca d'Italia le funzioni di intelligence finanziaria antiriciclaggio, eliminando la duplicazione istituzionale e consolidando le competenze di vigilanza e prevenzione. L’art. 71 formalizza questa successione.
Chi è succeduto all’UIC nei rapporti giuridici e nei contratti?
La Banca d'Italia è succeduta universalmente a tutti i diritti e i rapporti giuridici di cui l’UIC era titolare, ai sensi dell’art. 71, comma 3, D.Lgs. n. 231/2007, comprese le convenzioni e i protocolli d'intesa con le autorità estere.
I dipendenti dell’UIC hanno subito un peggioramento del trattamento economico con il trasferimento alla Banca d'Italia?
No. L’art. 71, comma 3, garantisce ai dipendenti trasferiti il mantenimento delle anzianità di grado e di servizio e del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto dall’UIC, con applicazione della disciplina del rapporto di impiego della Banca d'Italia.
Le leggi che facevano riferimento all’UIC devono essere aggiornate manualmente?
No. Il comma 2 dell’art. 71 prevede una clausola di rinvio automatico: ogni riferimento normativo all’UIC si intende effettuato alla Banca d'Italia, senza necessità di modificare le singole disposizioni.
Qual è il legame tra la soppressione dell’UIC e l’istituzione della UIF?
Il trasferimento delle competenze antiriciclaggio dell’UIC alla Banca d'Italia ha aperto la strada all’istituzione della UIF (art. 6 D.Lgs. n. 231/2007) nell’ambito della Banca d'Italia, che ha ereditato le funzioni di ricezione e analisi delle segnalazioni di operazioni sospette in posizione di autonomia funzionale.